Modello 45-bis, cambia l’iscrizione quando il fatto è scriminato: cosa devono fare PM e cancellerie

Guida operativa al modello 45-bis: quando si usa, cosa contiene il registro e quali effetti produce per PM, cancellerie e interessati.

Redazione 11/05/26
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Con il modello 45-bis entra negli uffici giudiziari un nuovo strumento di annotazione preliminare, destinato ai casi in cui un fatto di reato risulti, già in prima battuta, commesso in presenza di una causa di giustificazione. Il registro è stato approvato con decreto del Ministro della giustizia del 22 aprile 2026, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.
La novità è pratica prima ancora che simbolica: quando “appare evidente” che il fatto sia stato realizzato in presenza di una scriminante prevista dagli artt. 50-54 c.p., il pubblico ministero non procede all’iscrizione ordinaria nel modello 21, ma utilizza il nuovo modello 45-bis. Il registro allegato mostra infatti una struttura dedicata alle “annotazioni preliminari del nome della persona cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione”.
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Indice

1. Quando si usa: il presupposto dell’evidenza


Il modello 45-bis non è un registro alternativo generalizzato, né una forma attenuata di iscrizione per qualsiasi notizia di reato dubbia. Il presupposto operativo è più circoscritto: deve risultare evidente, sin dalla fase iniziale, che il fatto attribuito alla persona sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione.
Il riferimento è alle scriminanti codicistiche: consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità. La valutazione iniziale del pubblico ministero dovrà quindi concentrarsi non solo sull’astratta configurabilità del fatto, ma anche sul contesto in cui esso è maturato.
In termini operativi, il registro diventa rilevante nei casi in cui la notizia arrivi già accompagnata da elementi chiari: ad esempio una condotta difensiva, un intervento imposto da un dovere, oppure un’azione compiuta in una situazione di necessità. Non basta, però, che la scriminante sia solo prospettata dalla parte: deve emergere con un grado di evidenza tale da giustificare il mancato ricorso al modello 21. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Cosa cambia rispetto al modello 21


La differenza principale riguarda la posizione formale della persona cui il fatto è attribuito. L’iscrizione nel modello 45-bis consente lo svolgimento di attività di verifica senza che il soggetto venga immediatamente iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato.
È questo il punto qualificante della riforma: la persona può essere coinvolta nelle attività che la riguardano, ma senza subire automaticamente gli effetti, anche reputazionali e procedurali, dell’iscrizione nel modello 21. In questa prospettiva si comprende il riferimento al “principio di civiltà” richiamato dal Ministro della giustizia: il sistema riconosce che non tutti i fatti penalmente tipici devono essere trattati, sin dall’origine, come fatti da contestare a un indagato.
Resta ferma, naturalmente, la possibilità di un successivo passaggio ad altro registro. Il modello 45-bis prevede infatti una colonna dedicata alla “data di iscrizione della notizia in altro registro”, segno che l’annotazione preliminare non cristallizza definitivamente la qualificazione del caso.

3. Le informazioni da annotare nel registro


Il modello cartaceo è costruito per consentire una tracciabilità completa del percorso della notizia. Nella prima parte sono previsti, tra gli altri, numero d’ordine, data di iscrizione, data di ricezione della notizia, magistrato del pubblico ministero, eventuale numero del registro del giudice per le indagini preliminari, natura e provenienza della notizia, richiesta o autorizzazione a procedere, generalità della persona cui il fatto è attribuito e qualificazione giuridica del fatto.
La seconda parte del registro è ancora più rilevante sul piano operativo: contiene l’indicazione della causa di giustificazione, le generalità della persona offesa, denunciante o querelante, la data di trasmissione degli atti ad altra autorità, la data della richiesta di archiviazione, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, l’eventuale iscrizione in altro registro e le annotazioni finali.
Per le cancellerie, ciò implica un’attività di compilazione accurata, perché il modello non si limita a registrare il nome della persona, ma documenta l’intero sviluppo procedimentale della notizia.

4. Archiviazione, controlli e passaggio ad altro registro


L’esito fisiologico del modello 45-bis dovrebbe essere la richiesta di archiviazione, quando la causa di giustificazione risulti confermata. Non a caso il registro dedica uno spazio specifico sia alla data della richiesta di archiviazione sia al provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
Tuttavia, l’annotazione nel modello 45-bis non impedisce una diversa evoluzione. Se gli accertamenti successivi escludono l’evidenza della scriminante, oppure fanno emergere profili di responsabilità incompatibili con la qualificazione iniziale, la notizia potrà essere iscritta in altro registro. Proprio per questo il modello richiede di indicare la data dell’eventuale nuova iscrizione.
La gestione del registro richiede quindi un doppio controllo: iniziale, sulla sussistenza evidente della causa di giustificazione; successivo, sull’esito degli accertamenti compiuti. Il modello 45-bis non è un automatismo favorevole, ma uno strumento di corretta qualificazione preliminare.

5. Un impatto pratico per uffici e difesa


Per gli uffici di procura e per le cancellerie, la novità impone di distinguere con precisione i casi da modello 21 da quelli da modello 45-bis. Per i difensori, invece, diventa essenziale valorizzare sin dalla prima interlocuzione gli elementi che rendono evidente la scriminante: documenti, dichiarazioni, immagini, referti, ordini di servizio, atti amministrativi o qualsiasi elemento idoneo a ricostruire il contesto.
Il modello 45-bis introduce dunque una forma di cautela istituzionale: prima di qualificare una persona come indagata, l’ufficio giudiziario deve considerare se il fatto sia già spiegabile alla luce di una causa di giustificazione. La sua efficacia dipenderà dalla capacità degli operatori di usarlo non come registro residuale, ma come strumento tecnico di filtro, tracciabilità e garanzia.

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