Nullità per violazione del termine a comparire ex art. 601 c.p.p.

La Cassazione chiarisce che la violazione del termine a comparire ex art. 601 c.p.p. integra nullità generale, da eccepire prima della sentenza.

Scarica PDF Stampa Allegati

Quale nullità integra il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 39983 del 12-11-2025

sentenza-commentata-art.-5-2026-04-27T152213.677.pdf 124 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione giuridica: violazione del termine a comparire in appello


La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto gli imputati responsabili di rapina aggravata.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 178, 179, 420-ter, 691 cod. proc. pen. in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. per inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La decisione della Cassazione e il principio di diritto


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel “giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado” (Sez. U., n.42125 del 27/06/2024).

3. Conclusioni operative: natura della nullità e termini di eccezione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale nullità integra il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. che, com’è noto, prevede quanto segue: “Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nel giudizio di appello, l’inosservanza del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, c.p.p. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato, soggetta ai termini di deducibilità di cui all’art. 180 c.p.p., e, comunque, da far valere prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere entro quale lasso temporale può essere dedotta siffatta inosservanza.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
 

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento