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Indice
- 1. La questione: nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione al difensore senza previa verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato
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- Note
1. La questione: nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Avellino che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato continuato di estorsione e di tentativo di estorsione.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva la doglianza suesposta fondata.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2 n. 11632 del 09/01/2019; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, in motivazione; Sez. 2, n. 22489 del 15/05/2024).
3. Conclusioni: è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione al difensore senza previa verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione al difensore senza previa verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che è nulla in modo assoluto e insanabile la notifica del decreto di citazione ex art. 161, comma 4, c.p.p.[1], eseguita presso il difensore senza preventiva verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà eccepire siffatta nullità in Cassazione (com’è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159”.
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