Processo penale: quando il giudice non è incompatibile? La Consulta chiarisce l’art. 34 c.p.p.

La Consulta ritiene non illegittimo costituzionalmente l’art. 34, co. 2, c.p.p.: nessuna incompatibilità del giudice nel rito abbreviato tra coimputati.

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Corte costituzionale -sentenza n. 64 del 23-02-2026

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Indice

1. Il caso concreto e la questione processuale


Il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere su una richiesta di giudizio abbreviato formulata da uno dei coimputati per il reato di rissa, di cui all’art. 588 del codice penale, avendo già disposto nei confronti di altri coimputati del medesimo reato la prosecuzione del processo innanzi al giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
In particolare, siffatto imputato era stato tratto a giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di rissa aggravata e, all’udienza di comparizione predibattimentale il suo difensore aveva chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da una perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del medesimo al momento del fatto.
Orbene, essendo stato ammesso costui al rito alternativo prescelto, previa separazione del processo, codesto giudice, avendo disposto nei confronti degli altri imputati, in assenza di richieste di definizioni alternative da parte degli stessi, la prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., aveva al contempo formulato dichiarazione di astensione dalla trattazione del processo, anche ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., in cui era stato disposto, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., la prosecuzione del giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico contestato all’imputato, così compiendo una valutazione di merito sull’accusa formulata dal pubblico ministero, tenuto conto altresì del fatto che, venendo in rilievo un reato a concorso necessario, sebbene il giudizio circa il merito dell’accusa ascritta all’imputato non avrebbe potuto ritenersi oggetto di valutazione autonoma e separata rispetto alla decisione già assunta ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati, con conseguente doverosità dell’astensione, pur tuttavia, il Presidente di sezione non aveva accolto la dichiarazione di astensione e ha disposto l’immediata restituzione degli atti al rimettente per la prosecuzione del giudizio, ritenendo privo di natura decisoria il provvedimento precedentemente assunto nei confronti dei coimputati, il che avrebbe comportato, come logico corollario, che questo organo giudicante sarebbe stato chiamato ad assumere una «decisione di merito», qual è una sentenza assunta a definizione di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo già emesso il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti delle altre persone imputate del medesimo fatto-reato.
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2. Le censure di costituzionalità e i parametri evocati


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale sollevava questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.».
In particolare, il giudice a quo – dopo avere osservato, da un lato, che l’istituto dell’incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice ed esprime valori cardine della giurisdizione, quali la terzietà e l’imparzialità, a loro volta collegati alla garanzia del giusto processo, dall’altro, che tale istituto è volto a prevenire l’eccessiva soggettività del giudizio e a salvaguardare l’imparzialità, così del giudice, come della scelta da questi operata tra ipotesi decisorie alternative; in tale prospettiva, i referenti costituzionali e sovranazionali dell’istituto dell’incompatibilità del giudice possono individuarsi negli artt. 111, secondo comma, 24, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione sia all’art. 14, paragrafo 1, PIDCP, sia all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – richiamava la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che l’istituto dell’incompatibilità si fonda sull’individuazione di un catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto, comprensivo delle ipotesi tassative in cui l’imparzialità del giudice risulta ex se compromessa, per il sol fatto che di tali fattispecie generali e astratte si verifichino i relativi presupposti (erano citate le sentenze della Consulta n. 179 del 2024 e n. 308 del 1997), richiamandosi oltre tutto anche le sentenze sempre della Corte costituzionale n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, riguardanti «ipotesi particolari» in cui l’attività che il giudice ha compiuto in un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla sua imparzialità, nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto.
In particolare, il rimettente evidenziava che, nella sentenza n. 371 del 1996, il Giudice delle leggi ha chiarito che sussiste una situazione di incompatibilità del giudice là dove la posizione dei concorrenti nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo.
Ciò posto, il giudice a quo rilevava quindi che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo, l’identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sull’ipotesi accusatoria costituiscono momenti imprescindibili per la configurabilità stessa del reato, al punto che qualsiasi valutazione siffatta, riferita ad alcuni soggetti originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione circa la partecipazione di altri concorrenti, facendosene conseguire da ciò che, in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri, «come avviene in ogni reato a concorso necessario», l’imparzialità del giudicante non potrebbe che ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo avere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente del medesimo reato necessariamente plurisoggettivo.
Orbene, nella fattispecie qui in esame, nel disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ad un reato a concorso necessario e soltanto per taluni dei coimputati dello stesso, il convincimento del giudice si sarebbe formato non solo sul «merito» dell’azione penale esercitata nei confronti degli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sulla posizione del residuo partecipante, rimasto terzo ed estraneo al procedimento, essendo stata dunque già valutata la posizione di quest’ultimo, quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato atteso che dovrebbe escludersi, secondo quanto affermato in sede di giustizia costituzionale, la natura meramente procedimentale della delibazione adottata dal giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., detta decisione implicando piuttosto valutazioni che involgono propriamente il «merito» dell’accusa formulata nei confronti di una persona imputata (era richiamata la sentenza della Consulta n. 179 del 2024).
Pertanto, secondo la prospettazione del rimettente, l’emissione del provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proс. pen., nei confronti di alcuni dei concorrenti in un reato a concorso necessario, qual è il delitto di cui all’art. 588 cod. pen., possiede una «forza pregiudicante» tale da perturbare i fondamentali valori della terzietà e imparzialità del giudice poi chiamato a partecipare al rito del giudizio abbreviato incardinato nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato.
In detta ipotesi, quindi, l’effetto pregiudicante per l’imparzialità del giudice penale sarebbe individuabile preventivamente e in astratto, comportando l’incompatibilità dello stesso a pronunciarsi sulla responsabilità degli altri concorrenti necessari nel reato; inoltre, in ragione del carattere eccezionale e tassativo dei casi previsti dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., non sarebbe concretamente praticabile un’estensione analogica delle fattispecie indicate, tale da ricomprendervi l’ipotesi di cui al presente procedimento.

3. La decisione della Corte: limiti dell’incompatibilità del giudice


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e reputate infondate le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – stimava le questioni suesposte infondate.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme sull’incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (fra le tante, sentenze n. 182 del 2025, n. 209, n. 179 e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022 e n. 183 del 2013).
Tal che ne discende che l’esigenza di prevedere un’ipotesi di incompatibilità, in forza dei principi menzionati, sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione al medesimo giudizio, un’«attività pregiudicante», e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una «sede pregiudicata» dalla propria precedente attività.
Di conseguenza, perché possa affermarsi la sussistenza di un pregiudizio, secondo la Corte costituzionale, il giudice deve essere chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, ai fini dell’assunzione di una decisione (non essendo sufficiente l’aver avuto conoscenza degli atti stessi); tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo) mentre le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento (tra le più recenti, sentenze n. 212, n. 190 e n. 182 del 2025, n. 209 e n. 179 del 2024), osservandosi contestualmente come la Consulta abbia chiarito in più occasioni che il rigore del regime delle incompatibilità non può tuttavia determinare oneri organizzativi eccessivi per la giurisdizione, sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell’amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell’imparzialità giacché deve considerarsi che, «in qualunque processo decisionale, in quanto attività intellettuale dinamica, e non statica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento, che può dunque ben dirsi “a formazione progressiva”» (sentenza n. 182 del 2025).
È per questo motivo, quindi, per la Corte, che l’incompatibilità non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si collochino nella medesima fase del procedimento (sentenze n. 179 e n. 93 del 2024, n. 172 e n. 91 del 2023, n. 64 del 2022) poiché, all’interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito – deve essere preservata l’esigenza di continuità dello stesso, venendosi altrimenti a determinare un’eccessiva frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019 e n. 18 del 2017).
Ordunque, nel caso qui in esame, preso atto che l’attività la quale, secondo il rimettente, avrebbe dato origine alla situazione di incompatibilità è costituita dal provvedimento con cui, all’esito dell’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al – diverso – giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., si evidenziava che l’udienza predibattimentale, quale udienza camerale a partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen), è stata introdotta nel procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica dall’art. 32 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), quale snodo obbligato tra le indagini preliminari e il dibattimento, al fine di consentire anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio un vaglio preventivo in ordine alla necessità della prosecuzione del processo, notandosi al contempo come in tale fase abbia luogo il controllo del giudice sull’imputazione e possono essere presentate le richieste delle parti di definizione alternativa del giudizio: l’istanza di giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione di una pena concordata, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e la domanda di oblazione sono, infatti, proposte, a pena di decadenza, prima che l’udienza si concluda, alternativamente, con il decreto di fissazione dell’udienza dibattimentale ai sensi dell’art. 555 cod. proc. pen. o con la sentenza di non luogo a procedere a norma dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen..
Ebbene, secondo la disposizione da ultimo citata, il giudizio si chiude con sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti trasmessi, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, nonché se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, tenuto conto altresì del fatto che, se «[i]l giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna», in applicazione del medesimo criterio previsto dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 23, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 150 del 2022, per il giudice dell’udienza preliminare, invece, il giudice dell’udienza predibattimentale ritiene, all’esito del vaglio preliminare sull’ipotesi accusatoria, che gli elementi acquisiti consentano «una ragionevole previsione di condanna» e non sussistano i presupposti per il proscioglimento, fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un «giudice diverso» e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.).
Ciò posto, si faceva per di più presente come la medesima Corte costituzionale si sia già pronunciata, con la sentenza n. 179 del 2024, sulla valenza pregiudicante del provvedimento con il quale, all’esito dell’udienza predibattimentale, viene disposta la prosecuzione del giudizio, affermando che «[l]’attività decisionale che il giudice è chiamato a svolgere nell’udienza predibattimentale, compendiata nelle valutazioni oggetto dei provvedimenti di cui agli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., […] connota tale udienza quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell’accusa», rilevandosi al riguardo che la valutazione compiuta in tale sede, sulla base degli atti delle indagini preliminari, si estende dalla verifica della corrispondenza dell’imputazione agli atti di indagine, anche in riferimento alle circostanze aggravanti, all’accertamento della sussistenza di cause di improcedibilità dell’azione penale, di non punibilità e di proscioglimento nel merito, all’adozione di una decisione, sulla base degli atti, in ordine alla sussistenza della ragionevole previsione di condanna, che crea un evidente rischio di condizionamento della successiva fase decisoria.
Orbene, appurata la natura potenzialmente condizionante della decisione assunta ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., il Giudice delle leggi rilevava che, nel caso di specie, il giudice a quo, contestualmente alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei coimputati, avesse disposto la separazione dei processi, al fine di provvedere nelle forme del rito abbreviato (nella specie condizionato all’espletamento della perizia) nei confronti dell’imputato, il che comportava come non sarebbe potuta venire in rilievo una situazione di pregiudizio per l’imparzialità verificatasi nell’ambito dello stesso procedimento, poiché, come già rilevato dalla stessa Corte costituzionale, in casi analoghi, il giudice si trova di fronte a «diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle forme del giudizio abbreviato» (ordinanza n. 86 del 2013).
In effetti, in tali ipotesi, alla comunanza dell’imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, sotto il profilo tanto materiale che psicologico (ex multis, sentenze n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992), tanto più se si considera che, nel medesimo senso, si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, affermando che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell’udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l’aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato (Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza 3 dicembre 2020-13 gennaio 2021, n. 1215).
Dunque, se è vero che, con riferimento alle ipotesi di reato a concorso necessario, in cui per il perfezionamento della fattispecie criminosa, è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone, i giudici di legittimità costituzionale hanno affermato che, nel caso in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, la valutazione di tale posizione, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati, può costituire motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente (sentenza n. 371 del 1996), per l’affermazione di una situazione di incompatibilità, non è però sufficiente la mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario del fatto per cui si procede, occorrendo, invece, che il giudizio già reso condizioni, in concreto, la possibilità di pervenire successivamente a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio.
Del resto, se una simile situazione è ravvisabile, per definizione, nel caso in cui, senza il concorso della persona nei cui confronti si procede separatamente, il reato non possa dirsi perfezionato, perché verrebbe meno il numero minimo dei partecipanti necessario a tal fine, non ricorre, invece, nel caso in cui il reato possa dirsi integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, poiché in tal caso la valutazione della sua condotta non sarebbe imprescindibile per l’accertamento della sussistenza della fattispecie criminosa, visto che, in tal caso, l’incompatibilità potrebbe ravvisarsi non a fronte dell’astratta natura di reato a concorso necessario della fattispecie, ma solo qualora la posizione dell’imputato sia stata effettivamente già valutata dal giudice nel decidere sui correi.
Tuttavia, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, sebbene, nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo si sia limitato a riferire di procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 588 cod. pen. (rissa), a concorso necessario, avendo già disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti delle “residue” persone imputate del medesimo reato, essendo stata sostenuta l’illegittimità costituzionale della mancata previsione dell’incompatibilità sulla base dell’astratta configurazione della fattispecie, rilevandosi che «in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene in ogni reato a concorso necessario, l’imparzialità del giudicante non può che ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e astratta», tale presupposto interpretativo non trova però conforto nella giurisprudenza costituzionale che, anche in queste ipotesi, ricollega l’incompatibilità del giudicante non all’astratta fattispecie di reato, ma a una già compiuta valutazione in concreto della posizione dell’imputato (sentenza n. 371 del 1996; ordinanze n. 86 del 2013 e n. 105 del 1999), tenuto conto altresì del fatto che, d’altra parte, nel caso di specie, la posizione dell’imputato da giudicare separatamente non era imprescindibile al fine dell’integrazione della fattispecie criminosa di rissa, che sussiste quando vi abbiano partecipato almeno tre persone. Infatti, dagli atti del giudizio a quo risulta che le persone per cui era stata già disposta la prosecuzione del giudizio erano cinque e che il giudizio abbreviato è stato richiesto da uno dei sei coimputati.
Pertanto, il reato potrebbe dirsi comunque integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, con la conseguenza che la valutazione della sua condotta non costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità della fattispecie criminosa contestata agli altri concorrenti, non potendosi, perciò, ravvisare la causa di incompatibilità individuata in simili ipotesi dalla giurisprudenza costituzionale.

4. Effetti della pronuncia e principio di diritto


Fermo restando che l’art. 34, co. 2, cod. proc. pen., com’è noto, prevede che non “può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere”, la Consulta, con la decisione qui in esame, ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo siffatto precetto normativo nella parte in cui non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen..
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, continuerà a essere applicabile codesto precetto normativo nella parte in cui prevede siffatta partecipazione del giudice al giudizio abbreviato in una situazione di questo genere.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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