Consulta: nessun ristoro per opposizione all’archiviazione infondata

La Consulta esclude l’illegittimità degli artt. 409 e 410 c.p.p.: nessun ristoro per l’indagato in caso di opposizione infondata all’archiviazione.

Scarica PDF Stampa Allegati

La Consulta esclude l’illegittimità degli artt. 409 e 410 c.p.p.: nessun ristoro per l’indagato in caso di opposizione infondata all’archiviazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n. 59 del 12-03-2026 (dep. 27-04-2026)

sentenza-commentata-art.-2-2026-04-27T171246.629.pdf 177 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il caso concreto: opposizione all’archiviazione ritenuta infondata


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania doveva decidere su un’opposizione ad una richiesta di archiviazione.
Ebbene, a suo avviso, all’esito del contraddittorio, l’opposizione risulterebbe infondata e la richiesta di archiviazione del pubblico ministero avrebbe dovuto pertanto essere accolta. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 409 e 410 c.p.p.


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale sollevava, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che «sia stata costretta per effetto della opposizione [alla richiesta di archiviazione] formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore […] di fiducia oppure assegnato di ufficio», ove l’opposizione risulti «inammissibile nel merito».
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che l’infondatezza dell’opposizione, «coltivata con colpa grave» dalla querelante, rendesse rilevante la riferita questione di legittimità costituzionale, sollecitata dalla difesa del sindaco opposto, che ha formalmente chiesto la condanna della opponente «alle spese di lite e ai danni non patrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento».
Invece, quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza rimarcava come la Corte costituzionale si fosse già espressa, con la sentenza n. 418 del 1993, sulla necessità che, malgrado il silenzio della norma, anche il difensore della persona sottoposta alle indagini sia informato della fissazione dell’udienza camerale disposta ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen.: ne consegue che, nel caso di opposizione all’archiviazione, la necessità della difesa tecnica espone l’indagato alla sopportazione dei relativi costi, «provocati proprio e sostanzialmente dalla iniziativa della persona offesa», tenuto conto altresì del fatto che, pur non essendovi un automatismo tra la proposizione dell’opposizione e la fissazione dell’udienza camerale, essendo questa prevista solo ove l’opposizione non risulti inammissibile, il controllo di ammissibilità effettuabile dal giudice per le indagini preliminari si rivela «eminentemente formale», dato che esso è limitato, ai sensi dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen., alla verifica che l’opponente abbia indicato indagini suppletive pertinenti al caso concreto, senza potersi estendere a valutazioni anticipate di merito, stante il carattere tassativo delle ragioni di inammissibilità.
Le norme censurate, pertanto, ad avviso di codesto giudice, contrasterebbero, in primo luogo, con il principio di effettività del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., dal momento che, «in assenza di sostanziale responsabilità in capo alla persona offesa» per le spese e i danni l’iniziativa di quest’ultima, che può essere promossa anche senza l’assistenza di un avvocato, «trasmod[erebbe] dal concorrere indirettamente nella tutela della obbligatorietà dell’azione penale per travalicare i confini di una azione meramente emulativa che non può trovare tutela nell’ordinamento giuridico». Ciò tanto più ove si consideri che l’opposizione all’archiviazione può essere proposta dalla persona offesa anche senza l’assistenza di un avvocato: assistenza che, ove richiesta, potrebbe comunque costituire una qualche garanzia di serietà giuridica dell’iniziativa.
Ciò posto, il rimettente prospettava anche la possibile violazione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata e per la «evidente asimmetria di trattamento» della persona sottoposta alle indagini rispetto all’imputato nei cui confronti venga pronunciata, all’esito dell’udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto atteso che l’art. 427 cod. proc. pen. prevede che in tal caso il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato (oltre che dal responsabile civile, ove vi sia stata costituzione di parte civile) e, se vi è colpa grave, anche al risarcimento dei danni nei loro confronti.
Orbene, per il giudice a quo, tale disposizione, in quanto riferita alle sole ipotesi in cui si proceda per reati perseguibili a querela, sarebbe indice dell’«immanenza» nel nostro ordinamento del principio per cui all’affermazione di un diritto deve necessariamente correlarsi una «posizione di responsabilità» del titolare di quel diritto.
Enunciato ciò, l’ordinanza di rimessione soggiungeva, in conclusione, che, proprio perché non prevista dal codice di procedura penale, la responsabilità della persona offesa per aver introdotto il procedimento di opposizione non potrebbe neanche essere «recuperata in una autonoma domanda civilistica».
Nel caso concreto, pertanto, il pregiudizio sofferto dagli indagati, rappresentato dall’«immediato danno economico» conseguente alla «liquidazione giudiziale dei compensi» al difensore e dal danno non patrimoniale derivante dalla «ingiusta esposizione al procedimento camerale», non troverebbe possibilità di ristoro.

3. La decisione della Corte: discrezionalità legislativa e bilanciamento degli interessi


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata, e reputate infondate le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – stimava le questioni suesposte infondate.
In particolare, il Giudice delle leggi notava prima di tutto che, se, sul tema della responsabilità del querelante in caso di non fondatezza della querela, la giurisprudenza costituzionale è salda nell’affermare che, pur rispondendo a un «principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha perciò dato occasione alla spesa per il suo svolgimento (cfr. sent. n. 30 del 1964), di guisa che è costituzionalmente legittimo porre la responsabilità delle spese processuali a carico di colui che è colpito da una condanna penale, ovvero del querelante la cui denuncia si riveli chiaramente insussistente», non può tuttavia dedursene, come naturale corollario, che tale regola processuale sia «anche costituzionalmente necessaria», poiché essa, «ove vigente, avrebbe necessariamente comportato, nei reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogniqualvolta non potesse esservi condannato l’imputato» (sentenza n. 134 del 1993, punto 2 del Considerato in diritto), tuttavia, in riferimento sia al codice di procedura penale del 1930 sia a quello attualmente vigente, la medesima Consulta ha riconosciuto la legittimità di numerose eccezioni alla rigida regola processuale della soccombenza, censurando l’automatismo sopra descritto ovvero ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escluderlo.
Nel dettaglio, tra le ipotesi di esenzione del querelante da responsabilità è stata ritenuta, in particolare, non irragionevole «la mancata previsione della condanna al rimborso delle spese anticipate dallo Stato nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato», poiché una simile scelta rientra «[n]el quadro di un necessario contemperamento» tra «l’esigenza di prevenire e di sanzionare (mediante la responsabilità per le spese processuali) la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento» e «l’opportunità di non scoraggiare l’esercizio del diritto di querela, come avverrebbe se si prospettasse al querelante il rischio della condanna alle spese in ogni ipotesi di proscioglimento dell’imputato» (sentenza n. 134 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto), fermo restando che, in altre pronunce, poi, la giurisprudenza costituzionale ha delimitato l’obbligo del querelante di provvedere al rimborso delle spese processuali anticipate dallo Stato al fine di «escludere ogni ipotesi di responsabilità oggettiva […] fondata sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa) anche in assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela» (sentenza n. 180 del 1993, punto 2 del Considerato in diritto).
In particolare, da un lato, la citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 427, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, «pur circoscrivendo il regime della responsabilità del querelante alle sole ipotesi di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, ha, tuttavia, mantenuto un criterio di automaticità», non escludendo la «condanna del querelante al pagamento delle spese processuali allorché risulti che l’attribuzione del reato all’imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso» (sentenza n. 180 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto), dall’altro, la sentenza n. 423 del 1993 ha esteso il medesimo ragionamento all’ipotesi di «assoluzione conseguente ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile solo nella motivazione ma non nel dispositivo [quando] non sia ravvisabile alcuna colpa del querelante in termini di temerarietà o avventatezza della querela» (punto 3 del Considerato in diritto).
Orbene, per i giudici di legittimità costituzionale, sebbene tutte le richiamate pronunce si riferiscano alla responsabilità del querelante per il rimborso delle spese processuali anticipate dallo Stato, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto «indubbio che anche […] le spese sostenute dall’imputato e (eventualmente) dal responsabile civile sono imputabili soltanto a titolo di colpa», e ciò poiché «[o]ltre ad una lettura in chiave estensiva delle menzionate pronunce di illegittimità milita verso tale prospettiva il richiamo dell’art. 427, [comma 2, cod. proc. pen.], ai “casi previsti dal primo comma”, interpolati, appunto, dalla Corte Costituzionale» (Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 3 ottobre-20 dicembre 2017, n. 56929, conforme a Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza 27 marzo-6 luglio 2009, n. 27494), deponendo, del resto, in tal senso anche il riferimento, contenuto sempre nel comma 2 dell’art. 427 cod. proc. pen., alla possibilità per il giudice di compensare le spese, quale indice della necessità di un accertamento in concreto della responsabilità del querelante nell’aver dato corso al processo penale.
Ciò posto, una volta fattosi presente che le suesposte eccezioni alla regola processuale generale che collega l’obbligo di pagamento delle spese alla soccombenza sono state sempre ricondotte all’ampia discrezionalità che la costante giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (tra le più recenti, sentenze n. 146, n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024 e n. 67 del 2023) e, in particolare, la prima delle richiamate pronunce ha ricordato che «[i]l legislatore può “differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare” (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. “sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti”, purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali “da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale” (sentenza n. 76 del 2025)» (sentenza n. 146 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto), la Corte notava che, nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è, quindi, necessario considerare le esigenze contrapposte sottese alla disciplina censurata, tenendo conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa.
Del resto, nel quadro del necessario contemperamento fra le suindicate istanze di segno opposto – e in linea con il ragionamento seguito nella citata sentenza n. 134 del 1993 – il primo interesse, pur rispondente al principio di autoresponsabilità nell’utilizzo degli strumenti processuali e alle esigenze di economia processuale, tenuto anche conto della progressiva tendenza del legislatore all’ampliamento del novero dei reati procedibili a querela della persona offesa, è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale visto che la «costante giurisprudenza costituzionale […] guarda alla persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015); [evidenziando] che l’assetto generale posto a base del codice di procedura penale del 1988, è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile (sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991), e guarda, pertanto, alla persona offesa, quale “soggetto eventuale del procedimento o del processo”, e non quale parte principale e necessaria (ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008)» (sentenza n. 203 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto, ove si richiama quanto già affermato dalla sentenza n. 249 del 2020).
Il ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, d’altronde, risulta confermato dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen., laddove stabilisce che «[c]on l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova». L’opposizione, quindi, non può tradursi in una mera censura alla richiesta di archiviazione e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate.
L’istituto rappresenta, dunque, un meccanismo complementare al controllo svolto ex officio dal giudice per le indagini preliminari, finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, in funzione del corretto esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è sancita dall’art. 112 Cost. In tale prospettiva, esso si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso un’attività ausiliaria di investigazione sia, in seguito, nella veste di testimone.
Chiarito ciò, si riteneva oltre tutto necessario considerare che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a fissare l’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. solo ove l’opposizione della persona offesa risulti ammissibile, poiché, in caso contrario, l’art. 410, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, «[s]e l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero», avendo la giurisprudenza di legittimità a tal riguardo affermato che «l’opposizione presentata dalla persona offesa è inammissibile e non radica il dovere di fissare l’udienza camerale […] allorché l’esperimento delle investigazioni suppletive indicate dall’opponente risulti superfluo e inidoneo a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio, occorrendo, di contro, ai fini della valutazione di ammissibilità, che le predette indagini appaiano idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto», oltre a essere stato anche precisato che, già in sede di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen., il giudice ha «il potere di sindacare i contenuti dell’opposizione anche in punto di pertinenza e di rilevanza delle indagini [l]addove per pertinenza si intende […] l’inerenza rispetto alla notizia di reato mentre per rilevanza si intende l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze delle indagini» (Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 13 novembre 2012-11 febbraio 2013, n. 6579, e i precedenti ivi richiamati).
Del resto, se è vero che al giudice non è consentita «una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa», egli ha, tuttavia, «il potere/dovere di filtrare, ai fini della sua ammissibilità, l’atto introduttivo del sub-procedimento camerale, escludendo richieste investigative manifestamente superflue e/o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio e che tali appaiano con immediata evidenza», al fine di «sfrondare il procedimento penale da richieste non serie, meramente esplorative, che sottoporrebbero la persona sottoposta a indagini a un’inutile aggravio della sua posizione processuale» (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza 3 novembre 2016-3 aprile 2017, n. 16551).
Ordunque, così interpretato, per il Giudice delle leggi, il quadro normativo già fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio.
La scelta operata dal legislatore, dunque, ad avviso della Corte costituzionale, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale, non solo appartiene alla sua piena discrezionalità, ma non può neanche essere ritenuta irragionevole, dato che essa trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa – che non ha la veste di parte processuale – nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità, tenuto conto altresì del fatto che tale esigenza, peraltro, risulta bilanciata dalla possibilità per il giudice di contrastare eventuali abusi, dichiarando de plano inammissibili le richieste investigative coltivate con colpa grave, che, «concreta[ndosi] in una trascuratezza del più alto grado e consiste[ndo] nel non avvertire l’ingiustizia di una pretesa, benché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità» (Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 16 giugno-21 luglio 2004, n. 31728), è certamente percepibile già in fase di delibazione dell’opposizione.
Inoltre, per i giudici di legittimità costituzionale, la lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, essendo sufficiente a tal fine rilevare che le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, e ciò per le seguenti ragioni: “La disciplina della responsabilità del querelante per le spese sostenute e i danni subiti dall’imputato, nel caso in cui, all’esito dell’udienza preliminare, venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, non può essere invocata quale tertium comparationis per censurare gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., dal momento che essa si colloca su un piano diverso, in una fase processuale che presuppone l’intervenuto esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. (…) Già la sentenza n. 134 del 1993, invero, aveva rilevato le differenze «di effetti, di connotati, e di stabilità» del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, osservando che «fin quando è possibile l’archiviazione della notitia criminis non vi è esercizio dell’azione penale, [e] che il provvedimento di archiviazione può sempre essere superato da una successiva riapertura delle indagini (motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni)», il che rendeva «le situazioni in raffronto non utilmente paragonabili» (punto 3 del Considerato in diritto). Questa Corte ha successivamente rimarcato di avere «ripetutamente messo in rilievo che le differenze tra il decreto (o l’ordinanza) di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere giustificano una diversa disciplina dei contenuti e degli effetti dei due provvedimenti, precisando, in particolare, che il primo, consistendo nel controllo da parte del giudice per le indagini preliminari sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale e sostanziandosi quindi in un “mero accertamento di superfluità del processo” (sentenza n. 88 del 1991), è privo di “stabilità”, in quanto può sempre essere superato da una successiva riapertura delle indagini (sentenza n. 134 del 1993)» (ordinanza n. 150 del 1998). (…) Tali caratteristiche non possono dirsi mutate per effetto della riforma introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che, con l’abrogazione dell’art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ha eliminato la regola di giudizio basata sulla «infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio» e ha riformulato l’art. 408, comma 1, cod. proc. pen., disponendo che il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione quando i suindicati elementi «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». Lo stesso criterio opera anche per il giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, è chiamato a scegliere tra il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di non luogo a procedere, sulla scorta di una analoga prognosi prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., anch’esso modificato nel medesimo senso. Anche recentemente è stato, invero, ribadito che «nelle tradizionali dinamiche dell’inazione, le decisioni del giudice [hanno] natura sommaria e interlocutoria, connotando l’archiviazione come un procedimento dalla struttura agile» (sentenza n. 93 del 2024, punto 6.3. del Considerato in diritto, laddove si configura quale eccezione l’ipotesi dell’archiviazione motivata dalla particolare tenuità del fatto). Si è, peraltro, osservato che «l’udienza preliminare, in considerazione dell’evoluzione normativa, è ormai divenuta un momento di “giudizio”. Infatti, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, […] tale udienza ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. Essa è stata, dunque, ritenuta anche da questa Corte un momento delibativo privo dei “caratteri di sommarietà”, che originariamente la caratterizzavano (ordinanza n. 150 del 2024; nello stesso senso sentenza n. 335 del 2002 e ordinanza n. 269 del 2003)» (sentenza n. 187 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto). (…) Diverso è anche il regime delle impugnazioni, considerato che l’ordinanza di archiviazione, provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile solo con il reclamo di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. e solo per i motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ossia in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo, e non è, di regola, ricorribile per cassazione”.
Difatti, proprio alla stregua di siffatte considerazioni, per la Consulta, il differente trattamento ravvisato dal rimettente risulta, pertanto, giustificato dalla disomogeneità delle situazioni raffrontate.
Chiarito ciò, parimenti non fondata era reputata la censura di violazione dell’art. 24 Cost. dato che, come chiarito in sede di giustizia costituzionale, l’esigenza di assicurare la difesa tecnica è strettamente funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici volti a garantire una equilibrata posizione delle parti in lite (ordinanza n. 405 del 2007), ma «il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi […] alle concrete modalità di esercizio della difesa tecnica» (ordinanza n. 299 del 2002), nel cui ambito rientra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, la cui funzione è di «rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., “le difficoltà di ordine economico che possono opporsi […] al concreto esercizio del diritto [di difesa]” […], assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile» (sentenza n. 228 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Del resto, in linea con questi rilievi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata previsione del rimborso delle spese all’imputato prosciolto o assolto (attualmente circoscritta ai casi diversi da quelli contemplati dall’art. 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023») non contrasta con l’art. 24 Cost., dato che tale norma garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti – in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 14 novembre 2003-9 gennaio 2004, n. 444, e, nello stesso senso, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 25 marzo-4 giugno 1991, n. 6071).
L’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. non compromette, quindi, per la Corte, l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

4. Conclusioni: confermata l’assenza di ristoro per l’indagato


Fermo restando quanto previsto dagli artt. 409[1] (che, com’è noto, regola i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione) e 410[2] (che, come altrettanto risaputo, disciplina l’opposizione alla richiesta di archiviazione) c.p.p., la Consulta ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo siffatti precetti normativi nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che «sia stata costretta per effetto della opposizione [alla richiesta di archiviazione] formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore […] di fiducia oppure assegnato di ufficio», ove l’opposizione risulti «inammissibile nel merito».
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, nessun ristoro continuerà ad essere previsto laddove debbano essere applicati siffatti precetti normativi.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note


[1]Ai sensi del quale: “1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. -La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia. 3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419”.
 
[2]Per cui: “1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento