Liberazione anticipata e telefonate detenuti: le nuove modifiche

Analisi delle modifiche al d.P.R. 230/2000 su liberazione anticipata, cartella personale, misure alternative e telefonate dei detenuti.

Scarica PDF Stampa Allegati

Le modifiche recentemente apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati: vediamo in cosa consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo in PDF

normativa-commentata-3.pdf 77 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Le novità del d.P.R. n. 176/2025: quadro introduttivo


È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 274 del 25/1172025, il decreto del Presidente della Repubblica, 3/10/2025, n. 176 (d’ora in poi: d.P.R. n. 176 del 2025), con cui sono state previste talune modifiche in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati, in relazione a quanto sancito dal d.P.R., 30/06/2000, n. 230 (in seguito verrà così indicato: d.P.R. n. 230 del 2000) che, com’è noto, contempla il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono codeste modificazioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Cartella personale del detenuto e soggetti in esecuzione penale esterna


Fermo restando che, com’è risaputo, l’art. 26 del d.P.R. n. 230 del 2000 regolamenta la cartella personale del detenuto, essendo ivi disposto, al primo comma, che, per “ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all’atto dell’ingresso in istituto dalla libertà” (primo periodo), considerato che, per un verso, la “cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell’archivio dell’istituto da cui il detenuto o l’internato è dimesso” (secondo periodo), per altro verso, che di “tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” (terzo periodo), il decreto presidenziale qui in rassegna emenda siffatto comma, introducendo un ulteriore periodo.
Difatti, l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), d.P.R. n. 176 del 2025 statuisce a tal riguardo che “al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall’ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all’Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.»;”.
Tal che, per effetto di siffatto innesto legislativo, è adesso sancito che, laddove il detenuto sia dimesso, essendo stato costui ammesso ad accedere una delle misure alternative alla detenzione contemplate dalla legge n. 354 del 1975, la copia integrale della cartella di cui sopra è inviata all’Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis sempre del presente articolo, vale a dire quella istituita appositamente anche per i soggetti in esecuzione penale esterna.
Difatti, siffatto comma, anch’esso inserito dal d.P.R. n. 176 (visto quanto preveduto dal numero 2) della lettera a) del comma primo), stabilisce per l’appunto che “dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all’atto dell’avvio dell’esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell’archivio dell’ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest’ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»;”.
Da ciò deriva quindi, non solo l’istituzione di una cartella persona espressamente riguardante i soggetti amessi all’esecuzione penale esterna, ma è oltre tutto disposto che la compilazione di codesta cartella incominci a “partire” dal momento in cui tali individui sono avviati a siffatta esecuzione fermo restando che, come appena visto, da una parte, la cartella in questione “accompagna” il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell’archivio dell’ufficio in caso di revoca o conclusione della misura, dall’altra, di tale custodia viene reso tempestivamente edotto il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Ad ogni modo, sempre alla luce di quanto enunciato in siffatto comma 1-bis, allorquando la misura alternativa o la pena sostitutiva siano revocate e si proceda al [re]ingresso del detenuto che era stato ammesso alla misura o aveva beneficiato di siffatta pena, in un istituto penitenziario, è disposto che una copia integrale della cartella è trasmessa a quest’ultimo che la allega alla cartella già esaminata in precedenza quando abbiamo esaminato il comma primo di questo articolo 26.
Chiarito ciò, sempre in relazione all’art. 26 del d.P.R. n. 230 del 2000, l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 3, d.P.R. n. 176 del 2025 dispone un ulteriore modifica afferente siffatto precetto normativo, essendo ivi enunciato quanto sussegue: “al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell’ordine di carcerazione di cui all’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all’ufficio di esecuzione penale esterna»;”.
Di conseguenza, alla luce di siffatti cambiamenti, è enunciato che adesso pure il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell’ordine di carcerazione di cui all’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale[1] deve essere comunicato all’ufficio di esecuzione penale esterna  del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione (fermo restando che, prima che venisse emanato siffatto decreto, non rilevava questo ufficio, ma il centro di servizio sociale).
Precisato ciò, un ulteriore comma, tra quelli previsti da tale articolo 26, “cambiati” dal decreto qui in esame, è il comma quinto.
Invero, l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 4, d.P.R. n. 176 del 2025 l’ha emendato nei seguenti termini: “al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell’articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell’ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;”.
Pertanto, per effetto di tali innesti normativi, in primo luogo, si specifica adesso che lo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, che fa sì che debba essere annotato, nella cartella personale di ciascun detenuto, il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 103[2], va definito alla luce di quanto stabilito dall’art. 656, co. 10-bis, cod. proc. pen., ai sensi del quale: “Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione”.
In secondo luogo, è ora sancito che il medesimo giudizio va annotato, alla scadenza appena menzionata, dalla direzione dell’ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.
Ciò posto, la normativa qui in commento, oltre a contemplare anche l’inserimento, dopo questo comma quinto, di un ulteriore comma, visto che  l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 5, d.P.R. n. 176 del 2025 dispone a tal riguardo che “dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all’interessato.»;”, emenda anche il comma sesto.
In effetti, l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 6, d.P.R. n. 176 del 2025 stabilisce che “al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all’istituto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato all’atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»;”.
Di conseguenza, alla luce di siffatta modificazione, è adesso sancito come nella cartella personale sia annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta pure nel caso in cui il detenuto sia ammesso a misure esterne all’istituto, fermo restando come sia altresì preveduto che siffatto giudizio debba essere annotato all’atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.
Infine, le modifiche apportate a tale articolo 26 si concludono con l’inserimento di un ulteriore comma poiché l’art. 1, co. 1, lett. a), n. 7, d.P.R. n. 176 del 2025 dispone che “dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell’istituto o dell’ufficio di esecuzione penale esterna, all’atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell’istituto o dell’ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.»;”.
Dunque, alla stregua di quanto disposto in tale precetto normativo, spetta al direttore dell’istituto o dell’ufficio di esecuzione penale esterna, laddove sia ricevuto o preso in carico un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, compiere siffatta verifica oltre a chiedere che, qualora manchino le annotazioni previste, ne faccia immediata richiesta al direttore dell’istituto o dell’ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza, affinchè provveda in tal senso.

3. Affidamento in prova: il ruolo dell’Ufficio di esecuzione penale esterna


In relazione all’art. 26 del d.P.R. n. 230 del 2000 che, com’è risaputo, norma l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’art. 1, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 176 del 2025 prevede quanto sussegue: “all’articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostitute dalle seguenti «L’ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «sei»;”.
Quindi, alla luce di siffatti cambiamenti, spetta adesso a siffatto ufficio, e non più al centro di servizio sociale, riferire al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, ossia quelle afferenti il comportamento del soggetto (affidato), il che deve avvenire non più almeno ogni sei mesi, come stabilito in precedenza, ma ogni tre mesi.

4. Corrispondenza telefonica dei detenuti: nuovi limiti e competenze


In riferimento alla corrispondenza telefonica, così come essa è disciplinata dall’art. 39 del d.P.R. n. 230 del 2000, l’art. 2, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 176 del 2025 la modifica nella susseguente maniera: “all’articolo 39: 1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»; 2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» è sostituta dalla seguente: «quattro»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»; 4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell’istituto»;”.
Quindi, in virtù di codesta modificazioni, si segnalano le seguenti novità normative: 1) i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell’istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi non più una volta alla settimana, ma sei volte al mese; 2) quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore ora a quattro al mese e non più due (come, invece, era enunciato in precedenza); 3) è adesso preveduto che resta ferma l’applicazione dell’articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai sensi del quale: “L’autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto”; 4) spetta ora al direttore dell’istituto, e non più al magistrato di sorveglianza, dopo che sia emessa la sentenza di primo grado, autorizzare gli imputati alla corrispondenza telefonica secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 sempre di questo articolo 39.

5. Rapporti familiari e colloqui: l’intervento sull’art. 61


In relazione all’art. 61 del d.P.R. n. 230 del 2000, che, com’è notorio, regolamenta i rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento, l’art. 2, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 176 del 2025 stabilisce che “all’articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall’articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39»”.
Tal che ne deriva che il diretto dell’istituto può adesso concedere colloqui, non solo al di là di quelli previsti dall’art. 39 (ossia la norma appena esaminata), ma anche oltre quelli preveduti dall’art. 37 (sempre) del d.P.R. n. 230 del 2000[3].

6. Detenzione domiciliare e sospensione dell’ordine di carcerazione


A proposito della detenzione domiciliare, così come essa è regolata dall’art. 100 del d.P.R. n. 230 del 2000, l’art. 1, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 176 del 2025 stabilisce quanto segue: “1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»; 2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In conformità alla previsione dell’articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»;”.
Di conseguenza, alla luce di quanto preveduto da tale disposizione legislativa, fermo restando che non “appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell’ufficio di sorveglianza nello stesso indicato” (art. 100, co., 4, primo periodo, d.P.R. n. 230 del 2000), è adesso disposto che analogo adempimento ricorre a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale, vale a dire il provvedimento con cui pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5” sempre di questo articolo 656, ossia una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Oltre a ciò, è altresì enunciato che, in conformità alla previsione dell’articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale (ai sensi del quale: agli “adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza”), lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, cod. proc. pen., (cioè quello in cui il condannato si trova dal momento in cui la pubblica accusa sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza) si considera detenzione domiciliare.

7. Liberazione anticipata: istanza, cartella personale e nuovi adempimenti


In relazione alle riduzioni di pena per la liberazione anticipata, così come esse sono regolate dall’art. 103 del d.P.R. n. 230 del 2000, l’art. 1, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 176 del 2025 integra codesto precetto normativo, da un lato, modificando il comma primo, dall’altro, inserendo ulteriori commi.
In particolare, per quanto riguarda questo comma primo, l’art. 1, co. 1, lett. d), n. 2), d.P.R. n. 176 del 2025 lo emenda nei seguenti termini: “il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’istanza di liberazione anticipata da parte dell’interessato detenuto è presentata al direttore dell’istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna. L’istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell’istituto o dell’ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell’articolo 26, commi 5 e 6.»;”.
Invece, a proposito dei commi inseriti da parte di tale decreto presidenziale, i numeri 1) e 3) della lettera d) dell’art. 1 del d.P.R. n. 176 del 2025 dispongono a tal proposito rispettivamente quanto segue: n. 1) (“prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti: «01. Ai fini di cui all’articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell’ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell’articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall’applicazione dello stesso articolo 54, con l’avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all’opera di rieducazione. 02. Nei casi di cui all’articolo 54, comma 2, nell’ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonché le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell’articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall’applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l’avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all’opera di rieducazione.»;”); n. 3) (“dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui all’articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell’istituto o dell’ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza. 1-ter Nei casi di cui all’articolo 26, comma 5-bis, l’interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l’istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.»”).

8. Considerazioni finali sulle modifiche al regolamento penitenziario


Queste sono dunque le novità che connotano le modifiche introdotte da codesto decreto.
Non resta dunque che attendere come esse verranno interpretate, sia a livello amministrativo, che in sede giudiziale.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note


[1]Ai sensi del quale: “Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza”.
[2]Secondo cui: “La partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”.
 
[3]Alla stregua del quale: “1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell’istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria che procede. 3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. 5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all’aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono ((in locali interni comuni muniti di mezzi divisori.)) La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell’infermeria. 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un’ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l’internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l’internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l’internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. 12. Del colloquio, con l’indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento