Il contributo analizza la funzione rieducativa della pena nella sua dimensione costituzionale, dogmatica e applicativa. Muovendo dall’interpretazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, lo scritto esamina la dialettica tra rieducazione e prevenzione come scopi della sanzione penale, evidenziando i limiti teorici ed empirici del paradigma detentivo. Vengono quindi analizzati i risultati del trattamento penitenziario nella prassi e il sistema delle misure alternative alla detenzione, con particolare attenzione all’affidamento in prova al servizio sociale come strumento privilegiato di risocializzazione. Nella parte conclusiva, il contributo delinea le principali direttrici di una riforma del sistema sanzionatorio coerente con il mandato costituzionale, nella direzione di un modello integrato che riduca il ricorso al carcere e valorizzi le risorse comunitarie per il recupero del condannato. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il fondamento costituzionale della funzione rieducativa
- 2. Rieducazione e prevenzione: la dialettica degli scopi della pena
- 3. La crisi del paradigma detentivo
- 4. Il trattamento penitenziario tra teoria e prassi
- 5. Le misure alternative come strumento di risocializzazione
- 6. Verso un sistema sanzionatorio integrato: prospettive de lege ferenda
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- Bibliografia
- Note
1. Il fondamento costituzionale della funzione rieducativa
Il dibattito intorno alla funzione della pena costituisce, nell’ambito del diritto penale contemporaneo, uno dei nodi teorici più resistenti alla soluzione definitiva. La questione investe, al tempo stesso, il piano della legittimazione del potere punitivo statale, quello della coerenza sistematica dell’ordinamento e, in ultima analisi, il profilo della tutela effettiva dei diritti fondamentali del condannato. In un sistema democratico fondato sul riconoscimento della dignità umana come valore assoluto e inderogabile, la risposta sanzionatoria dell’ordinamento ai comportamenti lesivi dei beni giuridici non può essere concepita al di fuori di una cornice di garanzie che ne delimitino i confini e ne orientino le finalità.
Il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione repubblicana rappresenta, in questo scenario, il principale punto di riferimento normativo. La disposizione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», enuncia un duplice precetto: uno di carattere negativo, che vieta modalità esecutive incompatibili con il rispetto della persona umana, e uno di carattere positivo, che impone al legislatore e agli organi dell’esecuzione penale di orientare la pena verso il recupero sociale del reo. La collocazione sistematica della norma, nell’ambito di un articolo dedicato più ampiamente alla responsabilità penale e alle garanzie processuali, non è casuale: essa riflette la scelta dei Costituenti di inscrivere la funzione rieducativa all’interno di una concezione personalistica della giustizia penale, coerente con i principi fondamentali sanciti negli articoli 2 e 3 della Carta.
La gestazione della norma fu, tuttavia, assai tormentata. I lavori preparatori della Costituente testimoniano una tensione ideologica di fondo tra le diverse correnti culturali che animavano il dibattito: da un lato, le posizioni di matrice cattolica, inclini a valorizzare il momento emendativo della pena come percorso di conversione morale dell’individuo; dall’altro, le istanze laiche e progressiste, attente a preservare la libertà di coscienza del reo e a non trasformare l’esecuzione penale in uno strumento di conformazione ideologica. Il compromesso raggiunto – con l’adozione del verbo «tendere», rivelatore di un orientamento finalistico non assoluto – ha lasciato aperta la strada a molteplici e spesso contraddittorie interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Per lungo tempo, la dottrina prevalente ha letto il precetto costituzionale in chiave riduttiva, attribuendo alla rieducazione il rango di mera finalità secondaria della pena, subordinata all’esigenza primaria di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione generale. Soltanto a partire dagli anni Settanta del Novecento – in un clima culturale segnato dall’emergere di nuove sensibilità criminologiche e dalla crescente consapevolezza dei limiti del carcere come strumento di controllo sociale – si è assistito a una rivalutazione della portata precettiva dell’articolo 27, terzo comma, nella direzione di un più robusto ancoraggio costituzionale delle politiche penitenziarie.
La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha per lungo tempo oscillato tra interpretazioni eclettiche, richiamando una polifunzionalità della pena che rischiava di diluire la specificità del mandato rieducativo. Soltanto in tempi più recenti – e segnatamente con alcune pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità di disposizioni ostativi all’accesso ai benefici penitenziari – la giurisprudenza costituzionale ha assunto una postura più decisa nel valorizzare la dimensione rieducativa come elemento strutturante dell’esecuzione penale, riconoscendone la centralità anche rispetto alle istanze di difesa sociale.(¹) Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Rieducazione e prevenzione: la dialettica degli scopi della pena
Il rapporto tra la funzione rieducativa e le istanze preventive della pena costituisce uno dei nodi teorici più controversi dell’intera riflessione penalistica contemporanea. La tensione tra questi poli non è riducibile a una semplice questione di gerarchia tra finalità della sanzione: essa investe, più in profondità, la stessa concezione dell’individuo che delinque e del ruolo che la collettività intende svolgere nei suoi confronti attraverso l’intervento punitivo.
La prevenzione generale – intesa come effetto deterrente della minaccia sanzionatoria nei confronti della generalità dei consociati – trova il proprio fondamento teorico in una visione dell’ordinamento giuridico come sistema di incentivi e disincentivi comportamentali, capace di orientare le scelte individuali attraverso la prospettiva del costo penale. In questa cornice concettuale, la pena è essenzialmente un messaggio rivolto alla collettività: la sua efficacia si misura non in funzione del singolo condannato, ma in termini di impatto sulla diffusa propensione alla violazione della norma. L’obiezione più radicale a questo modello proviene dalla criminologia empirica, che ha reiteratamente messo in discussione la correttezza del postulato secondo cui l’inasprimento delle pene produce, in modo proporzionale, una riduzione dei tassi di criminalità.
La prevenzione speciale, al contrario, sposta il fuoco dell’attenzione sul singolo autore del reato, interrogandosi sulle cause della sua condotta illecita e sui meccanismi attraverso cui è possibile ridurre il rischio di recidiva. In questa prospettiva, la pena è essenzialmente un intervento individualizzato, modulato sulle caratteristiche personali del reo e orientato verso la sua risocializzazione. La rieducazione rappresenta, in questa visione, la forma più nobile e ambiziosa di prevenzione speciale: essa non si accontenta della neutralizzazione temporanea del soggetto pericoloso, né della mera intimidazione individuale, ma aspira alla trasformazione delle disposizioni interiori dell’individuo nella direzione di una stabile conformità alle norme dell’ordinamento.(²)
L’ambizione rieducativa, tuttavia, scontava e continua a scontare un duplice ordine di obiezioni. Da un lato, vi è il problema della legittimità costituzionale di un intervento statale diretto a modificare la struttura valoriale dell’individuo: in un ordinamento pluralista, fondato sul rispetto della libertà di coscienza e sul rifiuto di ogni forma di pensiero unico, la pretesa dello Stato di orientare le scelte esistenziali del condannato verso modelli di vita conformi alle aspettative sociali dominanti si espone all’accusa di ingiustificata ingerenza nella sfera più intima della persona. Dall’altro lato, vi è il problema empirico dell’efficacia degli interventi rieducativi: le rilevazioni statistiche disponibili non consentono di affermare che l’esposizione al trattamento rieducativo riduca in modo apprezzabile la probabilità di recidiva.
La risposta dottrinale più equilibrata a queste aporie ha trovato espressione nella proposta di ridurre il contenuto della rieducazione a un obiettivo minimo e verificabile: non la trasformazione morale del condannato, né la sua adesione convinta a un sistema di valori socialmente approvato, ma l’acquisizione della capacità di vivere in libertà senza violare le norme penali. Questa riformulazione, che privilegia il piano della legalità esteriore rispetto a quello dell’interiorizzazione etica, permette di preservare il nucleo essenziale del mandato costituzionale senza incorrere nelle aporie della pedagogia coercitiva.
Resta, peraltro, aperto il problema del rapporto tra la funzione rieducativa e le esigenze retributive che continuano a permeare, in misura significativa, tanto la legislazione quanto il sentimento popolare di giustizia. La retribuzione – intesa come proporzione tra la gravità del fatto commesso e l’entità della sanzione irrogata – assolve una funzione di garanzia che non può essere semplicisticamente accantonata in nome del primato rieducativo: essa costituisce, al contrario, il presidio fondamentale contro il rischio di pene indeterminate e potenzialmente illimitate, giustificate dalla necessità di attendere il conseguimento dell’obiettivo risocializzante.
3. La crisi del paradigma detentivo
Il carcere moderno nasce, nella sua configurazione teorica, come istituzione totale orientata alla disciplina del corpo e alla trasformazione dell’individuo. L’illuminismo penale aveva individuato nella privazione della libertà la risposta sanzionatoria più adeguata a una società che aveva elevato la libertà individuale a valore primario: la detenzione, misurabile nel tempo e graduabile nell’intensità, sembrava coniugare le esigenze di proporzionalità retributiva con le aspirazioni di una giustizia razionale e ugualitaria. L’ottimismo riformatore del XIX secolo – incarnato dalle grandi esperienze penitenziarie anglosassoni e dalle teorizzazioni europee sui regimi cellulari e sui sistemi di progressione trattamentale – alimentò la convinzione che il carcere potesse essere trasformato in una vera e propria officina della redenzione sociale.
La storia del Novecento ha progressivamente eroso questa fiducia. La sistematica evidenza empirica degli effetti desocializzanti della detenzione – dalla perdita dei legami affettivi e lavorativi all’acquisizione di modelli comportamentali criminogeni in virtù del contatto prolungato con altri detenuti – ha messo radicalmente in discussione la credibilità del carcere come strumento di risocializzazione. Il paradosso è di immediata evidenza: l’istituzione incaricata di preparare il condannato al reinserimento nella società civile lo priva sistematicamente di quegli strumenti relazionali, professionali ed emotivi che tale reinserimento presuppone.
La crisi del paradigma detentivo ha assunto, nel corso degli ultimi decenni, dimensioni strutturali che trascendono i confini dei singoli sistemi nazionali. Il sovraffollamento carcerario – fenomeno pressoché universale nei paesi occidentali, documentato in Italia con drammatica chiarezza dalle sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – costituisce al tempo stesso la causa e l’effetto di un circolo vizioso: la mancanza di spazi adeguati rende impossibile lo svolgimento di qualsiasi forma significativa di trattamento rieducativo, il che alimenta la recidiva e incrementa la domanda di carcerazione, aggravando ulteriormente il sovraffollamento.(³)
A questa crisi di sistema si aggiunge il progressivo deterioramento della coerenza politico-criminale del sistema sanzionatorio: il ricorso al carcere come risposta privilegiata a fenomeni criminosi di natura e gravità assai diverse, l’inflazione legislativa di fattispecie punite con pene detentive sproporzionate, la diffidenza politica verso qualsiasi forma di differenziazione trattamentale che possa essere percepita dall’opinione pubblica come indulgenza nei confronti dei delinquenti, hanno contribuito a trasformare l’istituzione carceraria in una discarica sociale, destinata ad accogliere le marginalità che il sistema economico e il tessuto comunitario non riescono ad integrare.
Il dibattito scientifico ha risposto a questa crisi con un progressivo spostamento dell’asse della riflessione dal versante del trattamento intramurario a quello delle misure alternative alla detenzione. L’intuizione di fondo – che l’esecuzione penale in libertà vigilata possa assicurare risultati risocializzativi superiori a quelli della detenzione, a costi sociali ed economici inferiori – ha trovato riscontro in numerose esperienze comparate e in valutazioni empiriche che, pur non univoche, depongono in linea di principio a favore di un più largo impiego degli strumenti sanzionatori alternativi al carcere.
4. Il trattamento penitenziario tra teoria e prassi
La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario ha rappresentato, nel panorama legislativo italiano, il tentativo più organico di tradurre in diritto positivo i principi costituzionali in materia di esecuzione della pena. Ispirandosi alla cultura del trattamento che dominava la criminologia degli anni Sessanta e Settanta, la riforma ha introdotto un modello penitenziario incentrato sull’osservazione scientifica della personalità del detenuto, sulla predisposizione di programmi trattamentali individualizzati e sul coinvolgimento di operatori professionali – educatori, psicologi, assistenti sociali – nell’accompagnamento del percorso rieducativo.
Il modello normativo era strutturato attorno a una concezione dinamica del trattamento, concepito non come un’imposizione unilaterale dall’alto, bensì come un processo partecipativo che richiedeva la collaborazione attiva del condannato. Il principio della progressività trattamentale – attraverso cui il detenuto che dimostrasse progressi nel percorso di risocializzazione avrebbe potuto accedere a regimi di detenzione meno restrittivi, fino alle misure alternative alla detenzione – assicurava un collegamento funzionale tra la risposta dell’individuo al trattamento e il graduale allentamento dei vincoli restrittivi della sua libertà.
La prassi applicativa ha tuttavia tradito, in misura significativa, le aspettative della riforma. La progressiva erosione delle risorse destinate al trattamento penitenziario, l’insufficienza cronica degli organici del personale specialistico, la difficoltà di garantire continuità e coerenza ai programmi trattamentali in presenza di un’utenza carceraria in costante e rapida espansione, hanno ridotto il trattamento, nella maggior parte degli istituti, a una realtà residuale e tendenzialmente simbolica. Il carcere reale si è rivelato un’istituzione principalmente custodiale, in cui il mantenimento dell’ordine interno e la gestione emergenziale del sovraffollamento occupano necessariamente la scena, relegando ai margini qualsiasi preoccupazione di carattere rieducativo.
Un ruolo di primo piano in questa deriva ha giocato la legislazione di emergenza degli anni Ottanta e Novanta, adottata in risposta alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata. L’introduzione del regime differenziato di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario – originariamente concepito come misura eccezionale e temporanea – ha progressivamente consolidato un modello binario di esecuzione penale, in cui una consistente quota della popolazione detenuta è assoggettata a un regime di sostanziale isolamento che esclude in radice qualsiasi prospettiva di trattamento risocializzativo.(⁴)
Occorre, peraltro, evitare di cadere in una valutazione eccessivamente pessimistica. La legislazione penitenziaria italiana ha conosciuto, accanto alle derive repressive appena richiamate, anche significative aperture in senso rieducativo: l’ampliamento progressivo delle ipotesi di lavoro esterno e di semilibertà, la valorizzazione delle attività scolastiche e formative all’interno degli istituti, l’introduzione di percorsi di giustizia riparativa come strumento di riconciliazione tra il condannato, la vittima e la comunità. Si tratta di esperienze che testimoniano la vitalità di una cultura penitenziaria orientata al recupero, capace di resistere alle pressioni securitarie e di produrre esiti apprezzabili sul piano della prevenzione della recidiva.
5. Le misure alternative come strumento di risocializzazione
Il sistema delle misure alternative alla detenzione, disciplinato dal capo VI del titolo I dell’ordinamento penitenziario, costituisce il nucleo più innovativo del disegno riformatore del 1975 e, al tempo stesso, il terreno su cui più intensamente si è misurata la tensione tra la logica rieducativa e le istanze di prevenzione generale che continuano a permeare la coscienza collettiva. La logica ispiratrice di queste misure è radicata nella constatazione, empiricamente fondata, che il percorso di risocializzazione del condannato ha maggiori probabilità di successo se condotto in libertà, con il supporto della rete familiare e sociale, piuttosto che all’interno di un’istituzione che per sua natura tende a recidere i legami comunitari e a costruire identità devianti.
L’affidamento in prova al servizio sociale – istituto cardine del sistema alternativo – si presenta come una misura di complessa qualificazione dogmatica. Essa non è riducibile né alla sospensione condizionale della pena, che opera sul piano del giudizio di cognizione e prescinde da qualsiasi valutazione del percorso di reinserimento, né alla libertà condizionale, che interviene sull’esecuzione di una pena già largamente scontata. L’affidamento è, piuttosto, una forma di esecuzione della pena in ambiente libero, condizionata al buon esito di un periodo di prova durante il quale il condannato è sottoposto alla supervisione del servizio sociale e all’osservanza di specifiche prescrizioni comportamentali. La sua natura premiale è inscindibile dalla sua natura rieducativa: il beneficio non è un premio elargito in ragione di un comportamento passato, ma un investimento sul futuro del condannato, la cui tenuta sarà verificata attraverso il periodo di prova.
L’esperienza applicativa delle misure alternative ha messo in evidenza risultati significativi sul versante della riduzione della recidiva. Le statistiche disponibili indicano in modo consistente che i soggetti che eseguono la pena in misura alternativa presentano tassi di recidiva sensibilmente inferiori rispetto a quelli che scontano l’intera pena in carcere. Questo dato – che ovviamente risente di effetti di selezione, poiché l’accesso alle misure alternative è condizionato all’assenza di indicatori di pericolosità sociale – costituisce nondimeno un argomento empirico di rilievo a favore di un più largo impiego degli strumenti alternativi alla detenzione.(⁵)
Il sistema alternativo italiano soffre, tuttavia, di alcune disfunzioni strutturali che ne limitano la portata risocializzativa. In primo luogo, l’accesso alle misure alternative è subordinato a condizioni e procedimenti che, pur pensati come garanzia di una valutazione seria della pericolosità del richiedente, si sono rivelati nella prassi eccessivamente selettivi e fortemente dipendenti dalla disponibilità di risorse personali, familiari e lavorative che i detenuti più marginali – vale a dire quelli che più avrebbero bisogno di un percorso di reinserimento strutturato – difficilmente possono documentare. Ne risulta un sistema che tende a premiare chi aveva già le risorse per il reinserimento e a escludere chi ne è privo, invertendo la logica redistributiva che dovrebbe ispirare la funzione rieducativa.
In secondo luogo, l’effettività del controllo esercitato dal servizio sociale durante il periodo di prova è fortemente condizionata dalla disponibilità di operatori qualificati in numero adeguato: la cronica carenza di assistenti sociali negli uffici per l’esecuzione penale esterna rende spesso il controllo più formale che sostanziale, svuotando di contenuto reale il momento della supervisione e del supporto che costituisce il cuore dell’istituto.
Sul piano dell’evoluzione normativa, la riforma dell’ordinamento penitenziario attuata con i decreti legislativi del 2018 – in parziale attuazione della delega contenuta nella legge n. 103/2017 – ha segnato un passo significativo nella direzione di un rafforzamento della cultura alternativa al carcere, attraverso l’ampliamento delle ipotesi di accesso alle misure alternative, il potenziamento della giustizia riparativa e l’attenzione rinnovata alla tutela dei legami familiari del detenuto. Tuttavia, il percorso riformatore è rimasto incompiuto, a causa dell’abbandono di alcune delle proposte più innovative elaborate dalla commissione ministeriale presieduta da Glauco Giostra, in particolare quelle relative alla revisione del sistema ostatività e alla riforma del giudizio abbreviato in materia di ergastolo.
6. Verso un sistema sanzionatorio integrato: prospettive de lege ferenda
La crisi del paradigma carcerocentrico e l’esigenza di costruire un sistema sanzionatorio realmente orientato al recupero sociale del condannato chiamano il legislatore a uno sforzo riformatore che va ben al di là della pur importante riorganizzazione del regime esecutivo. Una politica criminale autenticamente rieducativa richiede, anzitutto, una rivisitazione radicale del sistema delle pene edittali, che superi la logica del inasprimento progressivo e sostituisca la pena detentiva, nei casi di minore gravità, con sanzioni alternative capaci di assolvere una funzione preventiva senza produrre gli effetti desocializzanti propri del carcere.
In questa prospettiva, l’esperienza comparata offre spunti preziosi. Il modello scandinavo – che ha storicamente investito nella qualità del trattamento penitenziario, nella proporzione numerica tra detenuti e operatori, e nella valorizzazione del lavoro esterno come strumento primario di reinserimento – pur avendo conosciuto una parziale inversione di tendenza negli ultimi anni, continua a offrire risultati significativamente migliori sul versante della recidiva rispetto ai sistemi fondati sull’inasprimento sanzionatorio. Il modello anglosassone del community sentencing – che privilegia pene alternative scontate nella comunità di appartenenza del condannato, con il coinvolgimento attivo di soggetti del terzo settore e delle reti di supporto informale – ha dimostrato potenzialità risocializzative che il sistema italiano non ha ancora pienamente esplorato.
Sul versante interno, una riforma strutturalmente coerente con il mandato costituzionale dovrebbe muoversi su almeno tre direttrici. La prima riguarda la differenziazione del sistema sanzionatorio: l’introduzione di un catalogo articolato di pene principali non detentive – dai lavori di pubblica utilità alle pene prescrittive, dalla detenzione domiciliare alle sanzioni pecuniarie commisurate al reddito – consentirebbe di riservare la pena detentiva ai casi di effettiva gravità, riducendo l’impatto desocializzante del sistema nel suo complesso.
La seconda direttrice riguarda il rafforzamento del trattamento intramurario: non soltanto attraverso il potenziamento delle risorse destinate alle attività rieducative negli istituti, ma anche attraverso una ridefinizione del modello organizzativo del carcere che attribuisca all’equipe trattamentale – e non ai criteri di sicurezza – il ruolo di principale elemento ordinatore della vita penitenziaria. Il condannato risocializzato non è il detenuto disciplinato: l’equivoco tra conformità comportamentale e recupero sostanziale continua a inquinare la prassi penitenziaria, orientandola verso obiettivi di gestione piuttosto che di trasformazione.
La terza direttrice, forse la più delicata sul piano politico ma certamente la più urgente sul piano sistemico, riguarda la revisione del regime di ostatività penitenziaria. Il ricorso a presunzioni assolute di pericolosità, fondate sulla natura del reato commesso indipendentemente dall’evoluzione della personalità del condannato, costituisce una deviazione tanto dal principio rieducativo quanto dal principio di individualizzazione del trattamento, sancito dall’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario come cardine del sistema esecutivo. L’introduzione di meccanismi di valutazione individualizzata – anche per i reati più gravi – che consentano al condannato di dimostrare la rottura effettiva con il contesto criminale non rappresenta un cedimento alle istanze della criminalità organizzata, ma una coerente applicazione dei principi costituzionali.
In conclusione, la riflessione sulla funzione rieducativa della pena non può esaurirsi nell’analisi del quadro normativo vigente, né limitarsi alla denuncia delle sue contraddizioni applicative. Essa invita a interrogarsi sul tipo di comunità che vogliamo essere e sul tipo di risposta che, come comunità, intendiamo dare alla devianza: una risposta ispirata alla vendetta e alla neutralizzazione, oppure una risposta orientata al recupero e alla reintegrazione. La scelta non è soltanto tecnica: è essenzialmente politica e culturale. E proprio per questo non può essere elusa da chi si occupa di diritto penale con il rigore e la responsabilità che lo studio della libertà umana impone.
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Bibliografia
Beccaria C. (1764), Dei Delitti e delle pene, Einaudi, Torino (ed. 1994);
Cesaris L. (2015), Commento all’art. 47 ord. penit., in Grevi V. – Giostra G. – Della Casa F. (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, V ed., Cedam, Padova;
Dolcini E. (1978), La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in Riv. it. dir. proc. pen.;
Dolcini E. – Paliero C.E. (1989), Il carcere ha alternative?, Giuffrè, Milano;
Fiandaca G. (1981), Commento all’art. 27 della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, Bologna;
Fiandaca G. (2013), voce Pena (dir. vig.), in Enciclopedia del diritto, Annali VI, Giuffrè, Milano;
Giostra G. (2017), Relazione della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario, Ministero della Giustizia, Roma;
Grevi V. (1981), L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, Cedam, Padova;
Neppi Modona G. (1976), Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria, in Questione criminale;
Neppi Modona G. (1995), Il sistema sanzionatorio: considerazioni in margine ad un recente schema di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen.;
Padovani T. (1981), L’utopia punitiva, Giuffrè, Milano;
Pavarini M. (1994), Lo scopo della pena, in Insolera G. et al. (a cura di), Introduzione al sistema penale, vol. I, Giappichelli, Torino;
Pulitanò D. (2017), Diritto penale, VII ed., Giappichelli, Torino;
Romano M. – Grasso G. (2005), Commentario sistematico del codice penale, vol. II, III ed., Giuffrè, Milano;
Vassalli G. (1961), Funzione e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen.;
Corte EDU, Grande Camera, sentenza Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013;
Corte Costituzionale, sentenza n. 313/1990;
Corte Costituzionale, sentenza n. 306/1993;
Corte Costituzionale, sentenza n. 149/2018.
Note
(1) Su questo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale si vedano, tra le pronunce più significative, le sentenze n. 313/1990, n. 306/1993 e, più recentemente, n. 149/2018, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità del regime rigido di ostatività penitenziaria per i reati ostativi di minore gravità.
(2) La distinzione tra neutralizzazione, intimidazione individuale e risocializzazione come modalità di prevenzione speciale è classicamente analizzata in Dolcini E. (1978), La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 469 ss.
(3) Cfr. Corte EDU, Grande Camera, sentenza Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, con cui la Corte ha condannato l’Italia per la violazione sistematica dell’articolo 3 CEDU in ragione delle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, imponendo l’adozione di misure strutturali.
(4) Sul regime del 41-bis e le sue implicazioni rispetto al principio rieducativo si veda, in senso critico, la riflessione di Fiandaca G. (2013), voce Pena (dir. vig.), in Enciclopedia del diritto, Annali VI, Giuffrè, Milano, il quale sottolinea la difficoltà di conciliare la logica neutralizzatrice del regime differenziato con il finalismo rieducativo dell’art. 27, terzo comma, Cost.
(5) Per un’analisi empirica dei tassi di recidiva in relazione alle diverse modalità di esecuzione della pena si rinvia a Cesaris L. (2015), Commento all’art. 47 ord. penit., in Grevi V. – Giostra G. – Della Casa F. (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, V ed., Cedam, Padova, p. 556 ss.
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