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Indice
1. Il ricorso: violazione dell’art. 133 c.p. e contestazione della pena
La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva condannato l’imputato per il reato di appropriazione indebita.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La decisione della Cassazione: nullità rilevabile d’ufficio
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nel giudizio di cassazione, è rilevabile d’ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena» (Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024).
3. Principio di diritto: effetti dell’incostituzionalità sulla pena
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se nel giudizio di Cassazione sia rilevabile d’ufficio la nullità della sentenza sul trattamento sanzionatorio per effetto di una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, nel giudizio di Cassazione, è rilevabile d’ufficio la nullità della sentenza sul trattamento sanzionatorio derivante da una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma sulla pena.
È dunque possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, rilevare una nullità di questo genere nel giudizio di legittimità, anche se non sia stata fatta un’apposita eccezione in tal senso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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