Il tema della premialità penitenziaria ha conosciuto, negli ultimi anni, una significativa evoluzione tanto sul piano interno quanto su quello sovranazionale. L’ordinamento italiano, a lungo caratterizzato da previsioni di tipo ostativo che escludevano in radice l’accesso ai benefici per determinate categorie di condannati, è stato progressivamente sollecitato a rivedere la propria impostazione a seguito degli interventi della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare, la sentenza n. 253 del 2019 della Consulta ha incrinato il dogma dell’automatica preclusione dei benefici in caso di condanna per reati di criminalità organizzata, ponendo al centro il principio del “diritto alla speranza” e la necessità di una valutazione individualizzata del percorso del detenuto. Parallelamente, la giurisprudenza di Strasburgo, a partire dal caso Vinter fino al caso Murray, ha consolidato l’idea che la pena perpetua senza possibilità di revisione violi l’art. 3 CEDU, imponendo agli Stati di approntare strumenti che consentano al condannato di dimostrare un cambiamento effettivo. L’articolo analizza tale evoluzione nel quadro più ampio del passaggio da un paradigma esclusivamente punitivo a un modello reattivo-premiale, in cui la pena non è più soltanto risposta retributiva, ma anche occasione di responsabilizzazione. La premialità non va dunque intesa come un cedimento di fronte alla criminalità, bensì come strumento volto a garantire sicurezza collettiva attraverso la riduzione della recidiva e la valorizzazione della dignità umana. Per approfondimenti, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Premialità penitenziaria e diritto alla speranza: quadro introduttivo
- 2. Il paradigma punitivo reattivo-premiale
- 3. Le norme premiali in fase esecutiva
- 4. La premialità penale in fase esecutiva nella giurisprudenza costituzionale
- 5. La giurisprudenza della Corte EDU
- 6. Criticità e prospettive
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- Bibliografia essenziale
- Note
1. Premialità penitenziaria e diritto alla speranza: quadro introduttivo
La riflessione sul tema della premialità penitenziaria si colloca oggi in un crocevia delicato del diritto penale e costituzionale. L’idea che la pena non possa esaurirsi in una mera risposta retributiva, ma debba aprirsi a forme di incentivazione di condotte virtuose, rappresenta una delle trasformazioni più significative del sistema sanzionatorio contemporaneo.
È sufficiente volgere lo sguardo agli ultimi decenni per cogliere come l’ordinamento italiano, da un lato, abbia progressivamente accolto istituti volti a valorizzare la collaborazione o il ravvedimento post delictum; dall’altro, abbia incontrato resistenze culturali e politiche nel riconoscere che tali istituti non costituiscono un indebolimento dell’ordinamento, bensì un rafforzamento delle sue finalità costituzionali.
Il cuore di questa tensione emerge in modo emblematico nella vicenda dell’ergastolo ostativo, ove si misura la compatibilità tra esigenze di sicurezza collettiva e il principio – sancito dall’art. 27, comma 3, Cost. – secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La giurisprudenza costituzionale ha mostrato come la previsione di automatismi normativi, tali da escludere in radice l’accesso ai benefici premiali, si ponga in contrasto con il dettato costituzionale e con i parametri convenzionali elaborati dalla Corte di Strasburgo[1].
La sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale ha segnato un passaggio cruciale: pur confermando la gravità delle condotte mafiose e terroristiche, ha affermato che la preclusione assoluta ai benefici non può tradursi in una negazione del diritto alla speranza[2], inteso quale prospettiva minima di reintegrazione sociale. Il diritto penale premiale, evocato da più studiosi come un vero e proprio paradigma alternativo al modello puramente repressivo, si rivela in questo contesto strumento funzionale a un bilanciamento più razionale tra dogmatica e pragmatismo. Non si tratta di scardinare i presupposti di colpevolezza e responsabilità, ma di introdurre criteri di valutazione dinamica capaci di considerare non soltanto il fatto commesso, ma anche le condotte successive e la loro portata di segno contrario. Come osservato da parte della dottrina, la premialità si configura quale “algebra giuridica” in cui al segno negativo dell’illecito si somma quello positivo di una collaborazione o di un ravvedimento, con l’effetto di ridurre o annullare la necessità della risposta sanzionatoria. L’idea di fondo è che la funzione rieducativa della pena non possa essere affidata esclusivamente al contenimento detentivo, ma richieda meccanismi di responsabilizzazione che trovano nella premialità il loro terreno naturale. Non a caso, la stessa Corte EDU, nelle pronunce Vinter e Murray, ha riconosciuto che la pena perpetua senza possibilità di revisione viola l’art. 3 CEDU, imponendo agli Stati di approntare strumenti che consentano al detenuto di dimostrare, nel tempo, un percorso di cambiamento. L’Italia, chiamata a conformarsi a tali indicazioni, ha dovuto rivedere un impianto normativo tradizionalmente ancorato a logiche di esclusione automatica. Ciò non significa trascurare le istanze di sicurezza collettiva: la premialità non è una concessione indiscriminata, ma un istituto che presuppone una rigorosa valutazione individualizzata, affidata al giudice di sorveglianza[3]. In questa prospettiva, il giudice diventa garante di un equilibrio complesso: da un lato, verificare la serietà del percorso rieducativo intrapreso dal condannato; dall’altro, assicurare che la concessione del beneficio non si traduca in un pericolo per la collettività. È qui che la dialettica tra dogmi e pragmatismo[4] si mostra più evidente: da un lato, la coerenza sistematica del diritto penale, dall’altro, la capacità di adattarsi alle esigenze concrete della società e al dettato costituzionale. La premialità penitenziaria si presenta come terreno di sperimentazione di un nuovo modello di diritto punitivo, non più esclusivamente reattivo ma reattivo-premiale, nel quale la minaccia di pena convive con incentivi a comportamenti virtuosi. L’ergastolo ostativo e il regime del 41-bis rappresentano, in questo senso, casi-limite attraverso i quali si misura la fedeltà dell’ordinamento al principio del rispetto della dignità umana. La sfida è duplice: garantire effettività alla funzione rieducativa e, al contempo, evitare che il ricorso a istituti premiali sia percepito come cedimento di fronte alla criminalità organizzata. È proprio da questa tensione che nasce la necessità di una riflessione critica, capace di guardare al futuro del sistema penale con strumenti coerenti, ma non ciechi di fronte alle trasformazioni in atto. Per approfondimenti, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il paradigma punitivo reattivo-premiale
Negli ultimi decenni si è assistito a un mutamento profondo del diritto penale.
Accanto al paradigma classico, fondato sulla responsabilità per il fatto commesso e sulla conseguente reazione sanzionatoria, si è progressivamente affermato un modello che tiene conto anche delle condotte successive al reato.
Il sistema sanzionatorio si è trasformato in una sorta di “galassia afflittiva”[5], nella quale la pena non è più soltanto reazione al passato, ma anche stimolo al futuro. In questa prospettiva, la premialità diventa parte integrante del diritto punitivo: non solo repressione, ma anche incentivo a comportamenti virtuosi. È un vero e proprio cambio di paradigma, che sposta l’attenzione dal fatto alla persona, dal reato alla capacità del reo di intraprendere un percorso di cambiamento.
La premialità viene vista come una forma di “algebra giuridica[6]” dove al segno negativo del reato si somma il segno positivo della condotta post-delittuosa, con il risultato di ridurre o addirittura azzerare la pena. Non si tratta di un condono arbitrario, ma di una logica di compensazione, in cui lo Stato riconosce valore a comportamenti che contribuiscono alla tutela dei beni giuridici, anche se successivi all’offesa. Questa visione si collega a una concezione più ampia del diritto penale come strumento di politica criminale. La premialità diventa un mezzo per orientare le scelte degli individui, incentivandoli a collaborare, a riparare, a dissociarsi. È un diritto penale che non si limita a punire, ma cerca di trasformare.
In tema di premialità si avverte la necessità di un bilanciamento tra dogmi e pragmatismo. Da un lato, infatti, vi è la coerenza sistematica impone di non dissolvere la funzione retributiva della pena; dall’altro, la pratica penitenziaria mostra che il recupero del condannato passa spesso attraverso incentivi concreti[7].
In tale contesto la premialità rappresenta il punto di incontro: non un cedimento al reo, ma una scelta pragmatica, capace di mantenere la coerenza del sistema senza rinunciare all’efficacia.
L’evoluzione del paradigma reattivo-premiale[8] si coglie anche nei settori specifici.
Nel contrasto alla corruzione[9], ad esempio, la legislazione italiana ha introdotto forme di collaborazione premiata, nella scia delle tecniche già sperimentate contro la criminalità organizzata. Analogamente, nel diritto penale dell’economia, le misure premiali mirano a incentivare la collaborazione degli enti, sull’esempio dei modelli anglosassoni di deferred prosecution agreements. Si tratta di esperienze che mostrano come la logica premiale non sia un’eccezione, ma un elemento trasversale, ormai radicato in diversi rami del diritto penale.
Non mancano, tuttavia, le criticità. Alcuni Autori hanno segnalato il rischio di strumentalizzazioni e di applicazioni non uniformi. La premialità, se non governata da criteri trasparenti, può trasformarsi in una sorta di mercato della pena, minando la credibilità del sistema. Altri autori hanno parlato di “monetarizzazione della responsabilità penale[10]”, soprattutto in ambito tributario. Questi rischi impongono di mantenere ferma la necessità di un controllo giudiziale rigoroso. Il giudice, in questo modello, non è chiamato solo a verificare il reato, ma a valutare la serietà del percorso post-delittuale. La discrezionalità deve essere guidata da criteri chiari, per evitare arbitri e garantire uguaglianza.
Il paradigma reattivo-premiale non sostituisce il modello punitivo tradizionale, ma lo integra. La pena resta una reazione al reato, ma diventa anche occasione di responsabilizzazione.
È in questo intreccio che si colloca il diritto alla speranza, riconosciuto tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte EDU: la pena deve punire, ma deve anche aprire uno spiraglio.
In definitiva, la funzione del diritto penale non si esaurisce in un ruolo meramente afflittivo, ma assume anche una valenza promozionale[11]. La premialità, lungi dall’essere una concessione buonista, è uno strumento per realizzare in concreto la finalità rieducativa dell’art. 27 Cost. e per garantire una sicurezza più solida, fondata non sul mero contenimento, ma sul cambiamento del condannato.
3. Le norme premiali in fase esecutiva
Il terzo comma dell’art. 27 Cost.[12] rappresenta il punto di avvio di ogni riflessione sul sistema penale italiano: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Per lungo tempo tale disposizione è stata letta come una clausola programmatica, destinata più a orientare il legislatore che a vincolare in modo cogente l’attività giudiziaria. Solo a partire dagli anni Ottanta la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente trasformato questo principio in una vera e propria norma immediatamente precettiva, capace di incidere sia sulla legittimità delle leggi che sulle prassi applicative. La rieducazione, in questa prospettiva, non è riducibile a un’astratta finalità di politica criminale: essa si configura come criterio di legittimità costituzionale delle pene. Non a caso la dottrina ha sottolineato come il diritto penale moderno non possa più essere compreso esclusivamente nella logica retributiva[13]. La pena, per conservare la propria legittimità, deve offrire al condannato una possibilità di mutamento. È in questa direzione che si è sviluppata l’idea del diritto alla speranza, oggi al centro del dibattito: la pena perpetua priva di prospettive rieducative si traduce in una condanna a morte dilazionata, incompatibile con la Costituzione e con la CEDU.
Accanto al principio costituzionale sancito dall’art. 27 Cost., l’Ordinamento penitenziario delinea un articolato sistema di istituti premiali che rappresentano il principale strumento di attuazione della finalità rieducativa. Si tratta di meccanismi che, pur differenti per natura e presupposti, condividono la logica di incentivare la partecipazione del condannato al trattamento e di favorirne il progressivo reinserimento sociale.
Tra essi si collocano, in primo luogo, i permessi premio, che consentono al detenuto di trascorrere brevi periodi all’esterno dell’istituto a fronte di una condotta regolare e di concreti progressi nel percorso trattamentale. Accanto a questi, la semilibertà permette di svolgere attività lavorative, di studio o di utilità sociale all’esterno, pur mantenendo il vincolo detentivo durante le ore notturne. Un ruolo centrale è poi svolto dalla liberazione anticipata, che riconosce una riduzione della pena in ragione della partecipazione attiva al programma rieducativo, e dalla liberazione condizionale, istituto che apre la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena residua qualora siano maturati solidi elementi di reinserimento.
Questi strumenti, pur non privi di criticità applicative, disegnano un quadro organico che evidenzia come la pena, nel modello italiano, non sia concepita quale realtà immobile e definitiva, ma come processo dinamico che si adatta al percorso individuale del condannato. È proprio in questa prospettiva che si inserisce la disciplina dell’ergastolo ostativo, la quale, ponendosi in frizione con la logica generale degli istituti premiali, ha sollevato negli ultimi anni un intenso dibattito costituzionale e convenzionale.
Nel contesto delineato dall’art. 27 Cost., l’art. 4-bis O.P.[14] ha rappresentato per decenni una vera e propria frattura sistemica. La norma, introdotta negli anni dell’emergenza mafiosa e terroristica, prevede un regime di esclusione automatica dai benefici penitenziari (permessi premio, liberazione condizionale, semilibertà) per i condannati per determinati reati – tra i quali l’associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, i delitti di terrorismo. L’unico modo per superare l’ostatività è la collaborazione con la giustizia. La ratio originaria era chiara: spezzare il vincolo di omertà che caratterizza i sodalizi criminali, incentivando la dissociazione individuale.
Tuttavia, con il passare del tempo l’automatismo normativo ha mostrato tutta la sua problematicità. Dottrina e giurisprudenza, infatti, hanno segnalato come tale disciplina, anziché stimolare percorsi di ravvedimento, finisca per bloccarli: il detenuto non collaborante, magari perché impossibilitato o perché la collaborazione sarebbe soltanto apparente, resta condannato a una pena senza fine[15], priva di ogni possibilità di revisione.
Si tratta, in sostanza, di un modello che trasferisce sul piano penitenziario la logica emergenziale propria della legislazione dell’epoca, ma in palese tensione con la Costituzione.
Non a caso la Consulta, a partire dalla sentenza n. 253/2019, ha ritenuto incompatibile la preclusione assoluta con il principio di rieducazione, imponendo un ripensamento in chiave individualizzata.
L’ergastolo ostativo non va confuso con il regime speciale previsto dall’art. 41-bis O.P., distinguendosi i due istituti per funzione e per struttura.
L’ergastolo ostativo (art. 4-bis O.P.) incide sulla possibilità di accedere ai benefici penitenziari, negandoli in radice salvo collaborazione. Ha dunque una natura prevalentemente sanzionatoria, perché priva il condannato di strumenti rieducativi.
Viceversa, il regime 41-bis O.P. ha invece carattere cautelare e preventivo. È una misura amministrativa disposta per impedire i collegamenti con l’organizzazione criminale dall’interno del carcere. Tale regime non riguarda, almeno direttamente, l’accesso ai benefici, ma le condizioni quotidiane della detenzione.
La differenza non è meramente terminologica: difatti, mentre il 41-bis mira a tutelare la collettività nel presente, l’ergastolo ostativo determina una negazione strutturale del futuro del condannato. È per questo che la Corte costituzionale ha guardato con maggiore sospetto al secondo, riconoscendo che l’esclusione totale dai benefici mina il cuore della finalità rieducativa.
4. La premialità penale in fase esecutiva nella giurisprudenza costituzionale
La Consulta con la pronuncia n. 253 del 2019 ha rappresentato una svolta radicale nel panorama penitenziario italiano.
Il giudice delle leggi, chiamato a valutare la compatibilità dell’art. 4-bis O.P. con l’art. 27 Cost. e con gli obblighi convenzionali, ha affermato che la preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati non collaboranti confligge con la funzione rieducativa della pena e con la dignità della persona.
La Corte ha introdotto, per la prima volta in modo esplicito, il concetto di “diritto alla speranza”: nessun condannato può essere privato, in via definitiva, della possibilità di dimostrare un percorso di cambiamento.
Una pena che si traduca in un destino immodificabile è incompatibile non solo con l’art. 27 Cost., ma anche con l’art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo nei casi Vinter[16] e Murray[17]. La Consulta non ha tuttavia ignorato le esigenze di sicurezza collettiva: ha sottolineato che la revisione della disciplina non implica una concessione automatica dei benefici, bensì la necessità di una valutazione individualizzata della pericolosità del detenuto.
In questo senso, la sentenza 253/2019 non scardina il sistema, ma lo riporta entro un equilibrio più fedele ai principi costituzionali.
L’orientamento inaugurato nel 2019 è stato consolidato dalle successive pronunce n. 97/2021 e n. 20/2022.
Con la prima decisione[18], la Corte ha ribadito che l’automatismo legislativo dell’art. 4-bis non è compatibile con l’obbligo di personalizzazione della pena. In particolare, ha sottolineato che il legislatore non può presumere in modo assoluto la perdurante pericolosità del condannato non collaborante, ma deve lasciare spazio a un accertamento concreto.
Successivamente con la sentenza n. 20/2022[19] la Consulta ha ulteriormente chiarito che la valutazione individualizzata è un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto: non un favore discrezionale, ma una garanzia costituzionale che impone al giudice di sorveglianza di motivare adeguatamente le proprie decisioni.
Queste pronunce segnano il passaggio da una logica di tipo dogmatico – in cui la collaborazione era condizione insuperabile – a una logica di tipo pragmatico, in cui la sicurezza collettiva è bilanciata con la dignità del singolo.
Un ulteriore tassello di questo percorso evolutivo è la sentenza n. 10 del 2024[20], con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e partner.
La Consulta ha richiamato la centralità della sfera affettiva come dimensione essenziale della persona, sottolineando che la privazione totale di tali rapporti trasforma la pena in trattamento disumano e contrario all’art. 27 Cost. Pur non riguardando direttamente l’ergastolo ostativo, questa pronuncia conferma la logica personalistica già emersa nelle decisioni precedenti: il carcere non può annientare la persona, ma deve offrire spazi minimi di autodeterminazione, funzionali sia alla dignità che alla rieducazione. La tutela dell’affettività diventa così un corollario del diritto alla speranza, ampliando la portata della finalità rieducativa oltre la dimensione meramente trattamentale.
Il filo conduttore che attraversa queste decisioni è il progressivo superamento del dogma dell’ostatività.
Se l’art. 4-bis O.P. nasceva come risposta emergenziale, fondato sull’idea che solo la collaborazione potesse spezzare il vincolo con l’organizzazione criminale, la giurisprudenza costituzionale ha mostrato che tale presunzione assoluta non regge più alla prova della Costituzione e della CEDU. Il sistema si sta muovendo verso un modello reattivo-premiale[21], in cui la pena non è un binario cieco ma un processo aperto, valutato caso per caso dal giudice di sorveglianza.
Non si tratta di indulgere al condannato, ma di rendere il sistema più coerente con i principi fondamentali, evitando automatismi che rischiano di trasformare la pena in un destino biologico.
La dialettica tra dogmi e pragmatismo[22] si rivela qui in tutta la sua attualità: la dogmatica penitenziaria dell’ostatività è stata scalfita per aprire la strada a un pragmatismo costituzionalmente orientato, capace di coniugare sicurezza e dignità.
5. La giurisprudenza della Corte EDU
Il punto di svolta a livello europeo è rappresentato dal caso Vinter e altri c. Regno Unito, deciso dalla Grande Camera nel 2013. La Corte EDU ha affermato che la pena perpetua, se priva di un meccanismo di revisione, viola l’art. 3 CEDU, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. L’argomento di Strasburgo si fonda su una constatazione semplice quanto radicale: la dignità della persona non può essere annullata dal reato commesso, e la pena deve sempre contenere una prospettiva di reintegrazione. La Corte ha così elaborato il concetto di “diritto alla speranza” (right to hope), inteso come la possibilità, almeno in astratto, di rimettere in discussione il proprio destino detentivo. Non un diritto automatico alla liberazione, ma un diritto a una valutazione periodica e individualizzata che tenga conto del percorso del condannato.
A distanza di pochi anni, la pronuncia nel caso Murray c. Paesi Bassi (2016)[23] ha confermato e arricchito questo orientamento. La Corte ha ribadito che la pena perpetua deve essere sottoposta a una verifica concreta della possibilità di reinserimento, pena la sua incompatibilità con l’art. 3 CEDU. In questa occasione, Strasburgo ha chiarito che il diritto alla speranza non si esaurisce in una formula retorica, ma impone agli Stati un obbligo positivo: predisporre procedure effettive, accessibili e non meramente simboliche per consentire la revisione della pena. Una pena che ignori tali esigenze si trasforma in una “pena disumana”, poiché condanna l’individuo non solo a vivere in carcere, ma a non poter mai dimostrare di essere cambiato.
Le pronunce di Strasburgo hanno avuto un impatto diretto sull’ordinamento italiano, in particolare sulla disciplina dell’ergastolo ostativo. L’automatismo dell’art. 4-bis O.P., che lega in maniera insuperabile la concessione dei benefici alla collaborazione, è apparso difficilmente conciliabile con la giurisprudenza CEDU. Non a caso la Corte costituzionale, nella sentenza n. 253/2019, ha richiamato esplicitamente i principi affermati dalla Corte EDU, sottolineando che una pena priva di prospettiva di revisione viola non solo la Costituzione, ma anche gli standard internazionali cui l’Italia è vincolata. È in questa cornice che la Consulta ha parlato di “dialogo tra corti”, riconoscendo il ruolo della giurisprudenza europea come stimolo per un’evoluzione interna.
L’insegnamento della Corte EDU si riflette, in ultima analisi, sull’operato del giudice di sorveglianza, chiamato a tradurre in prassi quotidiana il diritto alla speranza. Strasburgo ha chiarito che la revisione deve essere reale, periodica e fondata su criteri trasparenti. Spetta dunque al giudice verificare se il detenuto abbia compiuto un percorso di cambiamento, se abbia reciso i legami criminali, se abbia dimostrato una capacità di reintegrazione. Il giudice non è più semplice esecutore di automatismi, ma diventa garante di un bilanciamento costituzionalmente e convenzionalmente orientato. In questo senso, la giurisprudenza della Corte EDU rafforza la logica personalistica già riconosciuta dalla Corte costituzionale, trasformando il diritto alla speranza in un principio multilivello, che vincola tanto il legislatore quanto l’interprete.
Le decisioni di Strasburgo dimostrano che la logica premiale non è un’anomalia italiana, ma un approccio ormai consolidato nel diritto penale europeo. Così come negli ordinamenti comparati il ravvedimento, la collaborazione o la dissociazione assumono valore giuridico, allo stesso modo la CEDU impone di considerare le condotte post delictum come elementi che ridisegnano il rapporto tra individuo e Stato. Il diritto alla speranza diventa così il punto di convergenza tra la finalità rieducativa della Costituzione italiana e l’orientamento convenzionale europeo: entrambi esigono che la pena non sia solo retribuzione, ma anche responsabilizzazione e apertura a un futuro diverso.
6. Criticità e prospettive
L’evoluzione del sistema premiale, pur necessaria, non è esente da insidie. Una prima criticità riguarda il rischio di strumentalizzazione degli istituti[24]: il collaboratore che si avvicina alla giustizia non sempre lo fa per reale ravvedimento, ma talvolta per opportunismo. La dottrina ha messo in luce come ciò possa minare la credibilità dell’intero sistema, trasformando il premio in una sorta di “merce di scambio”. Si tratta di un pericolo non teorico, ma concreto, che richiede un’attenta valutazione da parte del giudice e una disciplina chiara sui requisiti di serietà e genuinità della collaborazione.
Un secondo nodo problematico riguarda la discrezionalità riconosciuta al giudice di sorveglianza. Se da un lato essa rappresenta una garanzia, perché consente un controllo individualizzato, dall’altro può tradursi in un terreno di incertezza. La mancanza di criteri uniformi rischia di produrre disparità di trattamento tra detenuti in situazioni analoghe. La stessa Consulta, pur affermando la necessità della valutazione caso per caso, ha implicitamente demandato alla giurisprudenza di sorveglianza l’elaborazione di parametri concreti. È qui che si misura la tenuta del sistema: trasformare la discrezionalità in responsabilità motivata e controllabile.
Una terza criticità è di natura culturale e sociale. Nell’opinione pubblica, la premialità è spesso percepita come un ingiustificato premio ai criminali. Tale visione, alimentata da narrazioni mediatiche semplificanti, dimentica che gli istituti premiali non rappresentano un indebolimento dello Stato, ma strumenti di sicurezza collettiva. La logica premiale, se correttamente governata, consente di ridurre i rischi di recidiva e di sottrarre risorse alla criminalità. Il problema, allora, è comunicare in modo chiaro che la premialità non è un favore, ma un investimento sulla sicurezza[25].
La dialettica tra dogma e pragmatismo[26] evidenzia come il primo rischi di irrigidire il sistema in automatismi ciechi, mentre il secondo può talvolta piegarsi a logiche di mera efficienza.
La Corte costituzionale ha scelto la via del pragmatismo costituzionalmente orientato: non abbandonare la fermezza dello Stato contro la criminalità organizzata, ma neppure sacrificare la dignità della persona a un automatismo. È una linea sottile, che richiede costante vigilanza da parte del legislatore e degli interpreti.
Guardando al futuro, è necessario rafforzare alcuni aspetti quali trasparenza e uniformità nei criteri applicativi[27], per evitare disparità; maggiori investimenti nei programmi trattamentali, perché la premialità sia fondata su percorsi reali e non solo formali; dialogo continuo con la giurisprudenza europea, per mantenere l’ordinamento italiano in linea con gli standard internazionali; Educazione culturale: far comprendere alla collettività che la premialità non indebolisce la giustizia, ma la rende più razionale ed efficace.
La traiettoria che abbiamo ricostruito – dalla rigidità dell’art. 4-bis O.P. al progressivo riconoscimento del diritto alla speranza – mostra come il sistema penitenziario italiano sia entrato in una fase di trasformazione profonda. La Corte costituzionale, dialogando con la giurisprudenza europea, ha progressivamente smantellato il dogma dell’ostatività, restituendo centralità alla persona del condannato e al principio rieducativo scolpito nell’art. 27 Cost. L’ergastolo ostativo, nato come risposta emergenziale, ha rivelato nel tempo le sue aporie: una pena senza possibilità di revisione non solo confligge con la dignità della persona, ma si dimostra inefficace anche sul piano della sicurezza. La logica premiale, al contrario, non deve essere intesa come concessione indulgente, ma come strumento di politica criminale capace di spezzare vincoli di omertà, incentivare percorsi di responsabilizzazione e ridurre la recidiva. Resta, certo, la necessità di vigilare sui rischi di strumentalizzazione e sulle disparità applicative. Qui si misura il ruolo decisivo del giudice di sorveglianza, chiamato a trasformare la discrezionalità in responsabilità motivata, in un esercizio trasparente e controllabile. È questa la vera sfida del futuro: evitare che la premialità diventi arbitrio o privilegio, e farne invece un istituto fondato su criteri oggettivi e condivisi. Il diritto penale contemporaneo non si configura più come meramente reattivo, ma tende sempre più ad assumere una dimensione “reattivo-premiale”. La premialità, lungi dal minare l’autorità dello Stato, la rafforza: non per mezzo della pura afflizione, ma attraverso la costruzione di percorsi che rendono la collettività più sicura. In questo senso, il diritto alla speranza non è un lusso né una concessione, ma un nucleo incomprimibile della legalità costituzionale ed europea. Il compito che ci attende è duplice: da un lato consolidare questa evoluzione sul piano normativo e giurisprudenziale, dall’altro promuovere una maturazione culturale che faccia comprendere come la vera sicurezza non nasca da pene eterne e senza sbocco, ma da un sistema capace di rieducare, responsabilizzare e reintegrare. Solo così la pena potrà adempiere alla sua funzione autentica: non annientare l’individuo, ma restituirlo, cambiato, alla società.
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Bibliografia essenziale
R. Bartoli, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, in «Sistema Penale», Associazione Progetto Giustizia Penale, Milano, 2021.
M. De Francesco, Dogmi e pragmatismo nel diritto penale contemporaneo: il ruolo delle misure premiali, Interventi e Relazioni, Università degli Studi di Napoli, 2020.
G. Crisci, Le misure premiali nel diritto penale dell’economia, tra responsabilità individuali e degli enti, Università di Napoli Federico II, 2021.
A. Astorina Marino, La premialità nel sistema penale italiano ed europeo: prospettive di riforma, in «Lavoro Penale», 2020.
C. Espureo, La premialità quale strumento di contrasto alla corruzione, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2019.
S. Regasto, Premiale o non premiale: questo è il dilemma!, in «Cammino Diritto», n. 12/2022.
Corte cost., sent. n. 253/2019, in materia di ergastolo ostativo.
Corte cost., sent. n. 97/2021, sulla necessità di valutazione individualizzata.
Corte cost., sent. n. 20/2022, sul diritto del condannato a una verifica concreta.
Corte cost., sent. n. 10/2024, sulla tutela dell’affettività in carcere.
Corte EDU, Grande Camera, Vinter and Others v. United Kingdom, 9 luglio 2013.
Corte EDU, Murray v. the Netherlands, 26 aprile 2016.
Note
[1] Corte cost., sent. n. 253/2019.
[2] Corte EDU, Grande Camera, Vinter and Others v. United Kingdom, 9 luglio 2013.
[3] S. REGASTO, Premiale o non premiale: questo è il dilemma!, in «Cammino Diritto», n. 12/2022, p. 7 ss.
[4] G. DE FRANCESCO, La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo, Interventi e relazioni, Napoli, 2019, p. 12 ss.
[5] R. BARTOLI, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, cit.
[6] A. ASTORINA MARINO, Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma, in «La Legislazione Penale», 2023, p. 20 ss.
[7] G. DE FRANCESCO, La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo, cit., p. 12 ss.
[8] R. BARTOLI, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, cit., p. 3 ss.
[9] C. ESPUREO, La premialità quale strumento di contrasto alla corruzione, Università di Napoli Federico II, 2019, p. 87 ss.
[10] G. CRISCI, Le misure premiali nel diritto penale dell’economia, tra responsabilità individuali e degli enti, Università di Napoli Federico II, 2021, p. 55 ss.
[11] F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Diritto penale e sistema premiale, Atti del VII Simposio di studi, Milano, 1983, p. 126 ss.
[12] Art. 27, comma 3, Costituzione della Repubblica Italiana.
[13] F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Diritto penale e sistema premiale, cit., p. 126 ss.
[14] Art. 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, Ordinamento penitenziario.
[15] A. ASTORINA MARINO, Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma, in «La Legislazione Penale», 2023, p. 12 ss.
[16] Per la ricostruzione dettagliata del dato giurisprudenziale interno, si veda Vinter c. Regno Unito, sentenza di Grande Camera, cit., §§ 47-58.
[17] Murray c. Paesi Bassi, sentenza del 10 dicembre 2013, n. 10511/10, vedi anche la successiva decisione Hutchinson c. Regno Unito, sentenza del 3 febbraio 2015, n. 57592/08. D. RANALLI, L’ergastoLo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra astratto “diritto alla speranza e concreto accesso alla liberazione condizionale”, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2015, vol. 1, pp. 289 e ss.
[18] Corte cost., sent. n. 97/2021.
[19] Corte cost., sent. n. 20/2022.
[20] Corte cost., sent. n. 10/2024.
[21] R. BARTOLI, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, cit., pp. 1-2.
[22] G. DE FRANCESCO, La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo, cit., p. 12 ss.
[23] Corte EDU, Murray v. the Netherlands, 26 aprile 2016.
[24] R. BARTOLI, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, cit., p. 14 ss.
[25] G. CRISCI, Le misure premiali nel diritto penale dell’economia, tra responsabilità individuali e degli enti, Università di Napoli Federico II, 2021, p. 58 ss.
[26] G. DE FRANCESCO, La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo, cit., p. 12 ss.
[27] C. ESPUREO, La premialità quale strumento di contrasto alla corruzione, Università di Napoli Federico II, 2019, p. 146 ss.
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