La CTU come prova: accertamento tecnico anche su fatti dedotti

La Corte d’Appello chiarisce: la CTU può accertare fatti dedotti dalle parti se servono competenze tecniche, assumendo valore di prova nel giudizio.

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La CTU può avere ad oggetto anche l’accertamento di fatti dedotti da una parte se detto accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Appello di Catanzaro – Sentenza n. 1247 del 2-12-2025

SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_CATANZARO_N._1247_2025_-_N._R.G._00001832_2021_DEPOSITO_MINUTA_02_12_2025__PUBBLICAZIONE_02_12_2025.pdf 354 KB

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Indice

1. Intervento chirurgico e domanda risarcitoria: il caso


Un paziente conveniva in giudizio una struttura sanitaria calabrese dinanzi al tribunale di Catanzaro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un intervento alla tibia destra e al relativo crociato anteriore. In particolare, l’attore sosteneva di essersi sottoposto nel maggio del 2000 al predetto intervento chirurgico, al fine di risolvere delle problematiche di salute, ma che detto intervento non solo non risolveva la patologia, ma addirittura comportava delle limitazioni alla funzionalità della gamba destra paziente. Secondo l’attore, dette nuove problematiche erano da imputarsi al comportamento negligente e impedito dei sanitari dell’Ospedale presso il quale egli si era sottoposto al suddetto intervento chirurgico.
A seguito della costituzione in giudizio della struttura sanitaria, la quale contestava integralmente la sussistenza di una propria responsabilità nella causa azione dei danni lamentati dal paziente, nonché dello svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di primo grado rigettava la domanda del paziente sul presupposto che egli non avesse allegato, né provato la sussistenza del nesso di causalità fra le patologie lamentate e la condotta posta in essere dai medici o dalla struttura sanitaria durante l’esecuzione dell’intervento.
Il paziente proponeva quindi appello avverso la predetta sentenza, formulando – per quanto qui di interesse – due motivi. In primo luogo, sosteneva l’erroneità della decisione di prime cure per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto non provata la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il trattamento diagnostico svolto dai sanitari della convenuta, omettendo di valutare i documenti che erano stati depositati dal paziente e facendo proprie le conclusioni cui era giunta la CTU svolta in primo grado. Secondo l’appellante, infatti, dai documenti dal medesimo depositati in primo grado emergeva la sussistenza di un errore da parte dei sanitari nell’esecuzione dell’intervento chirurgico e che detto intervento avesse aggravato le condizioni di salute del paziente stesso. Pertanto, secondo l’appellante, a fronte di una siffatta prova fornita sarebbe stato onere della struttura sanitaria convenuta dimostrare che i sanitari non avessero posto in essere alcun inadempimento oppure che detto inadempimento era irrilevante nella causazione dei danni lamentati.
Con il secondo motivo d’appello, il paziente lamentava l’erroneità della decisione di primo grado, in quanto il giudice nonostante il comportamento del consulente tecnico durante la durata del suo incarico, non aveva dichiarato la nullità della CTU e non aveva disposto la sua rinnovazione. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. CTU percipiente e onere della prova nella responsabilità medica


Nell’esaminare i due motivi di appello, la Corte di secondo grado ha evidenziato come la disciplina in materia di responsabilità contrattuale applicata alla materia della responsabilità medica stabilisce che il creditore (paziente danneggiato) che agisce per il risarcimento del danno è sollevato dall’onere di provare la colpa del debitore inadempiente (cioè la struttura sanitaria), ma deve comunque provare la sussistenza del danno subito e il nesso di causalità tra l’inadempimento dei sanitari e il danno medesimo.
Solo dopo che il paziente avrà fornito detta prova, graverà sulla struttura sanitaria convenuta dimostrare che non sussiste il nesso di causalità in quanto l’evento dannoso si è verificato per cause non imputabili alla struttura o ai suoi sanitari.
Secondo la Corte d’appello dette prove possono essere fornite anche attraverso lo svolgimento di una CTU, qualora ricorrano precise condizioni.
A tal proposito, i giudici calabresi hanno ricordato che la consulenza tecnica può anche presentare un carattere percipiente: in tali casi, il giudice può affidare ai periti non solo l’incarico di valutare i fatti accertati grazie alle prove fornite dalle parti, ma anche quello di accertare essi stessi i fatti di causa. In questo caso, la stessa consulenza tecnica si pone come fonte oggettiva di prova, che aiuta il giudice non solo a comprendere i fatti ma anche a rilevarli.
Sarà ovviamente il giudice a decidere sulla possibilità di effettuare una consulenza tecnica percipiente, qualora ricorrano due condizioni: la prima è che la parte abbia dedotto il fatto che pone a fondamento del suo diritto; la seconda è che il giudice ritenga che l’accertamento di detto fatto richieda specifiche cognizioni tecniche.
In altri termini, quindi, è ammissibile che la consulenza tecnica d’ufficio abbia funzione di fonte oggettiva di prova, allorquando debba rilevare e descrivere fatti dedotti dalle parti (su cui si fondano le loro domande) che non sono percepibili dal giudice per loro intrinseca natura se non con delle conoscenze o degli strumenti tecnici di cui il giudice stesso non dispone.

3. Nesso causale non provato: rigetto dell’appello


Secondo la Corte, in applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, il paziente avrebbe dovuto dimostrare che le problematiche alla funzionalità della gamba erano una diretta conseguenza della cattiva esecuzione da parte dei medici della struttura sanitaria dell’intervento chirurgico cui egli era stato sottoposto.
Invece, tale prova non è stata fornita dal paziente e inoltre non è emersa neanche dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello (che invece ha confermato le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado).
A tale ultimo proposito, infatti, anche i consulenti tecnici nominati nel giudizio di appello hanno ribadito la totale assenza di responsabilità del personale sanitario della convenuta nella causazione dei danni lamentati dal paziente.
In particolare, secondo i periti nominati dalla corte d’appello la comparsa delle problematiche alla gamba destra lamentate dal paziente erano una evenienza prevedibile ma non prevenibile da parte dei sanitari, i quali comunque hanno operato senza alcuna violazione dei propri doveri di diligenza, prudenza e perizia.
In considerazione di quanto sopra, la Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto che i documenti (medici) che erano stati depositati dal paziente non fossero idonei a confutare le risultanze delle perizie svolte dai consulenti d’ufficio in primo e in secondo grado e quindi a dimostrare che mi erano stati degli errori da parte dei medici e soprattutto un nesso di causalità tra le problematiche alla salute lamentate dal paziente e la condotta posta in essere dai sanitari della convenuta durante la prestazione medica fornita al paziente medesimo.
Conseguentemente, i giudici hanno rigettato l’appello, ritenendolo infondato, e condannato il paziente a rimborsare alla struttura sanitaria le spese di lite. 

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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