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Indice
1. Il problema del concorso tra fattispecie associative e i limiti del principio di specialità
Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava un ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (con ruolo di promotore), 4 l. n. 401 del 1989, 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 629 cod. pen. (capi 1, 5, 7, 10, 15, 17 e 35 della provvisoria incolpazione), per essere state ravvisate le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., ricorrendo la duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norme penali, relativamente al sodalizio finalizzato al narcotraffico che il ricorrente avrebbe diretto unitamente a un suo prossimo congiunto. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La risposta della Cassazione: autonomia dei reati associativi e richiamo alle Sezioni Unite
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008; conf. da ultimo, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018).
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3. Conferma dell’orientamento consolidato e implicazioni applicative
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con quello di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che i reati di associazione per delinquere, sia nella forma generica (art. 416 c.p.) sia in quella di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), possono concorrere con il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), anche se si riferiscono alla stessa associazione, quando questo sodalizio criminoso persegue, sia finalità legate al traffico di droga, che ad altri reati.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di uno di questi illeciti penali, solo perché è stato già contestato uno di essi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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