Il Giudice Onorario di Pace

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Il Giudice Onorario di Pace (in precedenza Giudice di Pace), nell’ordinamento giudiziario italiano, è un magistrato onorario della Repubblica Italiana.
 La figura venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio giudice conciliatore e stabiliva l’organico dei giudici di pace in 4.690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Attualmente, ci sono 2.206 Giudici di Pace. Con la riforma della magistratura onoraria ai sensi del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il magistrato assunse il nome di Giudice Onorario di Pace.
 

Indice

1. La figura

Nomina e requisiti
Per diventare Giudice di Pace si deve superare un concorso per titoli, bandito a livello distrettuale, dal Presidente della Corte d’Appello, su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, con possibilità di scegliere non più di tre sedi per le quali concorrere.
Tra i requisiti, che sono previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è necessario essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e avere un’età compresa tra i 27 e i 70 anni.
La nomina avviene con decreto del Ministro della Giustizia, dopo avere superato un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.
La durata dell’incarico è di quattro anni, rinnovabile per altri quattro ma per un’unica volta.
Retribuzione
 In relazione alla retribuzione, il Magistrato Onorario percepisce un compenso mensile sotto forma di indennità, accanto i contributi unificati come stabilito nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i giudice di pace hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS.
Con la successiva circolare 25 settembre 2019 n. 128, l’INPS ha indicato gli adempimenti normativi e la procedura per l’iscrizione.
 Incompatibilità
 L’articolo 5 del Decreto Legislativo 116/2017 prevede diverse cause di incompatibilità con l’incarico.
In precedenza nel 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiarito che la carica di Giudice di Pace e quella di Amministratore di Condominio non sono tra loro incompatibili.
Nonostante questo, il Giudice di Pace ha l’obbligo di comunicare al CSM gli incarichi extragiudiziali, incluso quello di amministratore, perché si possano valutare in modo concreto i singoli casi nei quali siano assenti o non ci siano i necessari requisiti di terzietà e indipendenza del Giudice.

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2. La competenza territoriale

La competenza territoriale appartiene al Giudice del luogo nel quale è stata commessa l’infrazione ed è retta dal principio di inderogabilità, vale a dire dal divieto delle parti di introdurre la causa davanti al Giudice non competente in relazione al territorio (rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile). 

3. La competenza materiale

Civile
 In sede giurisdizionale il Giudice di Pace dirime, in materia civile, un’ampia gamma di controversie.
In particolare, in base all’articolo 7 del codice di procedura civile, il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi Euro 20.000,00.
 È competente qualunque ne sia il valore:
 Per le cause relative a apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.
Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case.
 Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
 Il Giudice di Pace in base all’articolo 113 del codice di procedura civile decide secondo equità le cause il quale valore non supera i millecento Euro, salvo quelle che derivano da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari, negli altri casi decide secondo diritto.
 In base all’articolo 114 del codice di procedura civile la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
 Il procedimento davanti al Giudice di Pace è regolato dall’articolo 311 del codice di procedura civile, rubricato “rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale che recita:
 Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
(Articolo così sostituito dall’articolo 22 della Legge 21 novembre 1991, n. 374)
 L’articolo 313 del codice di procedura civile disciplina la possibilità che venga proposta querela di falso, che è di competenza del Tribunale.
In questo caso il Giudice di Pace, se accerta la rilevanza per il giudizio del documento impugnato, sospende il processo e rimette le parti davanti al Tribunale, potendo disporre di continuare il giudizio sulle parti della controversia non relative al documento.
 L’articolo 316 del codice di procedura civile stabilisce che la domanda davanti al Giudice di Pace si propone con atto di citazione ma si può proporre anche verbalmente, con verbale raccolto e redatto direttamente dall’ufficio dello stesso Giudice di Pace.
 L’articolo 82 del codice di procedura civile stabilisce che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause nelle quali il valore non eccede Euro 1.100,00, oppure anche di valore superiore se autorizzati dal Giudice di Pace in base alla natura ed entità della causa.
Altrimenti si deve avere l’assistenza di un difensore.
Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative, la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente, senza difensore.
L’articolo 322 del codice di procedura civile prevede la possibilità di fare un’istanza anche verbale al Giudice di Pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale sia in atto un contenzioso ancora stragiudiziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che sfoci in seguito in una controversia giudiziale, vale a a dire, in un’autentica  causa.
Se la conciliazione viene raggiunta verrà redatto il verbale di conciliazione, che rappresenta titolo esecutivo esclusivamente se la competenza viene attribuita al Giudice di Pace, viceversa il verbale verrà considerato come una scrittura privata autenticata.
Penale
Le materie di competenza sono previste dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in particolare in relazione a reati in genere di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia punibili d’ufficio.
Tra questi, i reati di minaccia, percosse, diffamazione non aggravata, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore a venti giorni; il giudice di pace era altresì competente per il reato di ingiuria (depenalizzato con il Decreto Legislativo 7/2016).
Il Giudice dichiara la non punibilità dei casi che hanno recato lieve danno o pericolo, di natura occasionale (non recidivi) e del grado di consapevolezza, tali da rendere non opportuno l’esercizio dell’azione penale, per l’ottimizzazione di tempi e costi della giustizia, e del pregiudizio che tale azione reca alle esigenze di studio, lavoro o famiglia.
È previsto un particolare procedimento che impegna il Giudice di Pace a ricercare la conciliazione delle parti.
Se il tentativo non dovesse riuscire, il Giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, oppure che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l’assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità.
Le pene irrogate dal Giudice di Pace sono state istituite ex novo dal decreto predetto, in quanto quelle del codice penale, o delle altre leggi, sono sostituite, anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecuniarie, del genere dal quale derivano.
Non possono godere della sospensione condizionale.
E’ stata attribuita al Giudice di Pace la convalida dei provvedimenti del Prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore.
Dal 2 gennaio 2008 simili provvedimenti sarebbero dovuti diventare di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29 dicembre 2007 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008, però il Decreto non è stato convertito in Legge.
Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall’8 agosto 2009), è di competenza del giudice di pace il reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento a presentazione immediata in udienza.
Il reato però prevede come condanna una ammenda o la pena sostitutiva dell’espulsione dal territorio italiano in ossequio al principio che il Giudice di Pace non può irrogare pene detentive.
Il Giudice di Pace è competente per materia a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione di disposizioni del codice della strada (articoli 204-bis e 205 C.d.S.). È anche competente per valore, sino alla somma di 15493 €, in materia di opposizioni contro le ordinanze – ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, ad esclusione delle fattispecie riservate, per materia, al Tribunale (ad esempio non è competente in materia di ordinanze – ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro, e in genere contro i ricorsi in materia di lavoro e previdenza sociale). 

4. L’organizzazione territoriale degli uffici

La distribuzione territoriale è stata riformata dal Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 156, emanato in attuazione dell’articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148.
In un’ottica di risparmio, il sopra menzionato Decreto Legislativo ha alla soppressione di un gran numero di sedi, accorpando di conseguenza le relative competenze territoriali a quelle di altri uffici geograficamente contigui .
L’articolo 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 156/2012 ha previsto la possibilità per gli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace dei quali è proposta la soppressione, facendosi carico delle relative spese.
Sulla scorta dello stesso articolo 3 del Decreto Legislativo n. 156/2012 deve essere segnalata l’adozione del Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014 e successive modificazioni intervenute, nel quale viene riportato l’elenco delle sedi mantenute secondo la possibilità offerta dal menzionato articolo 3.

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