Rientra nella competenza del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro

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Il fatto

Il Giudice di pace di Roma dichiarava la sua incompetenza per materia, indicando quella del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, relativamente al reato di cui all’art. 590, comma 2, in riferimento all’art. 583 comma 2, cod. pen. ritenendo che, nel concorso dell’aggravante prevista dall’art. 583 comma 2 cod. pen., il reato rientrava nella competenza del Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica.

Ciò posto, a sua volta, l’indicato Tribunale, ricevuti gli atti, ritenuto che il delitto di specie non fosse incluso tra quelli di sua competenza e considerato che esso fosse attratto alla competenza generale del giudice di pace, secondo il disposto dell’art. 4 del d.lgs 274/2000, declinava, a sua volta, la competenza e rimetteva gli atti, sollevato il relativo conflitto, alla Corte di Cassazione per la relativa risoluzione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione osservava prima di tutto come il conflitto sussistesse in quanto due giudici contemporaneamente ricusavano la cognizione del medesimo fatto loro deferito dando così luogo a quella situazione processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., di stallo, la cui risoluzione era demandata alla Suprema Corte rilevando al contempo che il conflitto dovesse essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente per le seguenti ragioni.

Si osservava innanzitutto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all’art. 590 cod. pen. appartiene al giudice di pace “limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e a esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni” mentre, ai sensi dell’art. 590 cod. pen., primo e quinto comma, il delitto previsto dall’art. 590 cod. pen. è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o a colpa professionale.

Compiuta questa disamina di ordine normativo, gli Ermellini ritenevano come il contenuto letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell’art. 4, lett. a) e nell’art. 590 c.p., comma 5, inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentissero di affermare come il legislatore abbia inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo – quanto alle conseguenze – connessi alla inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’art. 43 cod. pen. e dall’art. 2229 c.c. (Sez. 1, 16 marzo 2004, nr. 22712) e da ciò i giudici di piazza Cavour giungevano alla conclusione secondo la quale, in base all’interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 590 c.p., commi 1 e 5, rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta, invece, la competenza, per un delitto di questo genere, venga erroneamente radicata presso il Tribunale ben potendosi eccepire tale erronea competenza nei modi e nelle forme previsti dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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