Società cancellata, del debito tributario rispondono i soci

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Se la società viene liquidata, chiusa e cancellata dal registro delle imprese, ma prima di questo momento è stata notificata una cartella di pagamento, del debito ne rispondono i soci, ciascuno in proporzione alle proprie quote. Una responsabilità però che è limitata a quanto ottenuto con il bilancio di liquidazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 9672.

Per approfondire leggi anche “Il bilancio spiegato ai giuristi” di Flavia Silla e Irma Coiro

Il Fatto

La controversia riguarda una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 emessa nei confronti di una S.r.l. per omesso versamento Irap e Iva, nonché per recupero del credito d’imposta per incremento occupazione, per l’anno d’imposta 2002. La Commissione provinciale di Bari su ricorso della società, annulla la cartella opposta per intervenuta decadenza, decisione poi confermata, con diversa motivazione, dal giudice d’appello. Successivamente alla sentenza d’appello la società S.r.l. cessava, con intervenuta cancellazione dal registro delle imprese. Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate notificando il ricorso sia al liquidatore sia agli ex soci, i quali si costituiscono nel giudizio di legittimità eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Preliminarmente, gli Ermellini hanno accolto l’eccezione soltanto rispetto al liquidatore sottolineando che  l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione, mentre quella ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore.

Invece, per la parte riguardante gli ex soci, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato ammissibile. Infatti con la sentenza in esame, gli Ermellini prendono le distanze dal loro precedente orientamento, Cass. 23916/2016, secondo il quale «gli ex soci possono ritenersi subentrati nel lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione» e, inoltre, «l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo».

Al contrario, è corretto ritenere – tra le altre Cass. n. 9094/2017, seguita da Cass. 15035/2017, e Sezioni Unite sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013– che «i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all’esito della cancellazione) a prescindere dall’aver goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione»E difatti la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio «non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statistiche allo stato degli atti. E l’esistenza di questi beni o crediti comporta, come pure rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i soci medesimi s’instauri “un regime di contitolarità e di comunione indivisa”». In sostanza i soci sono una sorta di eredi della società e quindi subentrano in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, anche quelli processuali, con la conseguenza che, nel giudizio tributario introdotto da una società di capitali, qualora la stessa venga cancellata durante le fasi successive del processo, sussiste la legittimazione passiva in capo agli ex soci, restando impregiudicata, tuttavia, la loro limitata responsabilità personale e patrimoniale a rispondere dei debiti insoluti lasciati dall’ente collettivo: responsabilità che è sempre circoscritta alle somme eventualmente riscosse con il bilancio finale di liquidazione.  A conclusioni diverse giunge, invece, il Supremo Collegio, in riferimento alle sanzioni irrogate, posto che ex art. 8 D.lgs. n. 472/1997 le sanzioni non sono trasmissibili ai soci della società estinta «e ciò, a maggior ragione, a fronte del principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003».

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Avv. Fornaro Pasquale

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