Violenza sessuale, la nuova definizione non è passata

Il Senato ha dato lo stop al disegno di legge sulla violenza sessuale, che introduceva la nozione di consenso quale elemento sostanziale del reato.

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Il 25 novembre, il Senato ha dato lo stop al disegno di legge sulla violenza sessuale, che introduceva la nozione di consenso quale elemento sostanziale per la configurabilità del reato di violenza sessuale. La ragione sarebbe la mancanza di determinatezza della nozione di “consenso”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Indice

1. Riforma approvata dalla Camera


Il testo approvato dalla Camera riscriveva in modo integrale l’articolo 609-bis del Codice Penale, mantenendo comunque immutata la durata della pena, fissata da 6 a 12 anni di reclusione. Highlight della riforma è l’introduzione della nozione di consenso quale elemento sostanziale per la configurabilità del reato di violenza sessuale. Veniva, per l’effetto, sancito che qualsiasi atto sessuale posto in essere in assenza del consenso libero e attuale dell’individuo offeso integra il delitto in questione. Il nuovo testo individuava tre possibili condotte del reato:

  • il compiere,
  • il far compiere,
  • il far subire,

atti sessuali a un’altra persona senza il consenso. Ulteriormente, venivano confermate le fattispecie specifiche di violenza sessuale per costrizione e per induzione, adeguandole e ampliandole, per esempio introducendo la “particolare vulnerabilità” della vittima tra le condizioni aggravanti. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

2. Consenso libero e attuale


Hub della proposta è la definizione di consenso inteso quale libera manifestazione della volontà prestata in modo attuale, ossia nel momento in cui si svolge l’atto sessuale. La norma recepisce le direttive della Convenzione di Istanbul e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rinsaldando che il consenso non può essere presunto né tacito e deve perdurare per tutta la durata del rapporto. La formulazione approvata rappresenta un mutamento radicale rispetto alle interpretazioni precedenti, spostando il focus dalla mera violenza fisica o minaccia sul piano oggettivo a una più elevata tutela della libertà individuale sessuale della vittima, che deve esprimersi in modo libero e consapevole.

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3. Inquadramento normativo e giurisprudenziale


L’articolo 609-bis, introdotto nel Codice Penale nel 1996, ha rappresentato una svolta nell’approccio alla violenza sessuale, inquadrandola tra i reati contro la persona anziché contro la morale pubblica. La proposta di legge mantiene questo imprinting, aggiornandolo però in chiave moderna alla luce delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali internazionali. La Corte di Cassazione, più in dettaglio, ha in plurime occasioni evidenziato che non è necessario che l’agente persegua uno scopo libidinoso, bensì solamente la volontà di violare la libertà sessuale altrui. Inoltre, la Corte ha ampliato la definizione di atto sessuale includendo anche comportamenti non strettamente legati al contatto corporeo con zone erogene, bensì valutando il contesto complessivo.

4. Circostanze


Il testo legislativo prevedeva anche un sistema di attenuanti e aggravanti, che riguardavano, tra l’altro, relazioni di potere, età della vittima, ovvero condizioni di particolare vulnerabilità, oltre alle circostanze aggravanti già previste dalla legge vigente. La riforma puntava, quindi, a una tutela maggiormente efficace e garantista della persona offesa, specie in situazioni di disparità di potere o fragilità psicofisica.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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