Violenza di genere online e AI: nuove norme in discussione

Il DDL AC 2612 introduce i reati di diffusione illecita di contenuti sessuali generati con IA e di gestione di spazi web per la violenza digitale.

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Presentato un disegno di legge in materia di contrasto della violenza di genere commessa attraverso la rete internet, di rimozione dei contenuti illeciti e di rafforzamento della tutela delle vittime: le novità penali ivi previste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

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Indice

1. Il “nuovo” art. 612-quater cod. pen.: deepfake e consenso, il nuovo reato di diffusione di contenuti sessuali artificiali


L’art. 9, co. 1, disegno di legge AC n. 2612 prevede due nuove norme incriminatrici.
Ebbene, la prima a essere prevista è l’art. 612-quater cod. pen. con cui è preveduto, come trapela dalla rubrica di codesto articolo, il reato di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso.
In particolare, siffatta disposizione codicistica dispone al primo comma che, salvo “che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale riferibili a una persona identificata o identificabile, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.
Si tratta quindi di un delitto a natura sussidiaria (in quanto è configurabile solo nella misura in cui non ricorra un illecito penale più grave), comune (perché può essere commesso da chiunque), e la cui condotta materiale, a carattere alternativo (poiché è sufficiente che sia posto in essere uno dei comportamenti che vedremo da qui a breve), può manifestarsi, per l’appunto alternativamente, in una tra le seguenti: cedere, pubblicare o, ove non ricorra né l’uno, né l’altro (come si evince dall’uso dell’avverbio “altrimenti”), diffondere contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale purché: a) essi siano riferibili a una persona identificata o identificabile (e dunque non un soggetto non riconosciuto, né riconoscibile); b) tali condotte illecite siano avvenute senza il consenso di codesta persona,  fermo restando che, per “contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso», devono intendersi “le
immagini o i video sessualmente espliciti, sintetici, generati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale riferibili a una persona identificata o identificabile, diffusi senza il consenso della persona ritratta” (art. 2, co. 1, lett. c), disegno di legge AC n. 2612).
Ciò posto, sotto il versante soggettivo, ad avviso di chi scrive, sembra essere sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di commettere una delle condotte appena menzionate.
Infine, la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 la quale, però, come recita il secondo comma, “è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minori o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ovvero se i fatti sono commessi a fini di lucro o con minaccia o estorsione”.
Ordunque, il riferimento sic et simpliciter all’aumento della pena, senza ulteriore specificazione alcuna, depone, per colui per scrive, per ritenere come tale previsione normativa introduca un’aggravante speciale a effetto comune, e non una fattispecie autonoma di reato, considerato che, come rilevato dalle Sezioni unite penali nella sentenza n. 26531 del 2002, “l’unico caso in cui il modo di determinazione della pena non lascia adito a dubbi è quello in cui la variazione in aumento o in diminuzione è lasciata indeterminata dal legislatore” giacché in “tali casi il giudice che debba quantificare la pena deve necessariamente far ricorso ai criteri generali stabiliti negli artt. 64 e 65 c.p., che delimitano la variazione quantitativa entro una misura frazionaria (un terzo) e specificano la variazione qualitativa (reclusione fino a 24 anni invece che ergastolo)” e “poiché tali variazioni sono stabilite con espresso riferimento alle circostanze del reato (come si evince dalla rubrica delle norme e del capo II in cui sono inserite), ne risulta obiettivamente una chiara volontà del legislatore di sussumere la fattispecie sotto la categoria del reato circostanziato”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

2. Il “nuovo” art. 612-quinquies cod. pen.: responsabilità per la gestione di spazi online illeciti


Sempre in seno all’art. 9, co. 1, disegno di legge AC n. 2612, come già rilevato in precedenza, è disposta una ulteriore fattispecie di reato, avendo codesto articolo contemplato un’altra disposizione codicistica, vale a dire l’art. 612-quinquies cod. pen., che, come si evince dalla rubrica di siffatto articolo, prevede il reato di gestione di spazi nella rete internet per la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, essendo ivi enunciato quanto sussegue: “Chi promuove, organizza, finanzia o amministra spazi nella rete internet stabilmente destinati alla diffusione illecita dei contenuti sessualmente espliciti di cui agli articoli 612-ter e 612-quater ovvero all’istigazione alla violenza digitale di genere è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Orbene, tale illecito penale, così strutturato, al pari di quello già esaminato, si appalesa come reato comune (potendo essere commesso da chiunque) che si connota, per quanto concerne l’elemento oggettivo, per la commissione di una delle seguenti condotte: promuovere, organizzare, finanziare, amministrare spazi nella rete internet stabilmente destinati alla diffusione illecita dei contenuti sessualmente espliciti di cui agli articoli 612-ter e 612-quater cod. pen. [ove, per “diffusione illecita dei contenuti sessualmente espliciti”, si deve fare riferimento a “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” (così: art. 612-ter, co. 1, cod. pen.) e diffusione di “contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale riferibili a una persona identificata o identificabile” (così: art. 612-quater, co. 1, cod. pen.)] ovvero l’istigazione all’istigazione alla violenza digitale di genere, dove “violenza digitale di genere” significa “qualsiasi condotta realizzata nella rete internet che causa o possa causare un danno fisico, psicologico, economico o alla reputazione di una persona in ragione del sesso o del genere, compresi le immagini intime non consensuali, le manipolazioni realistiche a contenuto sessualmente esplicito realizzate con sistemi di intelligenza artificiale non consensuali, gli atti persecutori perpetrati mediante strumenti digitali, le minacce, l’istigazione e l’apologia della violenza di genere” (art. 2, co. 1, lett. a), disegno di legge AC n. 2612).
Precisato ciò, va infine osservato che, se, per quanto attiene l’elemento psicologico del reato, basta pure per siffatto delitto il dolo generico (e, pertanto, la coscienza e la volontà di commettere una delle condotte summenzionate), sotto il profilo sanzionatorio, la pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni.

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Queste sono dunque le novità che contraddistinguono siffatto progetto normativo a proposito del diritto penale.
Non resta dunque che attendere se tale disegno legislativo verrà approvato da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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