Viola il codice deontologico l’avvocato “revocato” che non consegna i documenti al nuovo difensore

Redazione 21/11/11
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di Biancamaria Consales

È sanzionabile con la censura l’avvocato, cui il cliente ha revocato la nomina a difensore, che non si adopera affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito. Tale atteggiamento, infatti, comporta la violazione dei doveri di probità, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, doveri previsti espressamente dal codice di deontologia forense.

Lo ha affermato la Cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24080 del 17 novembre 2011, confermando la sanzione inflitta dal Consiglio nazionale forense ad un legale il quale, pur dichiarandosi disponibile a fornire tutta la documentazione aveva poi, di fatto, agito in senso inverso ponendo in essere un comportamento ostruzionistico al fine di sottrarsi alla consegna della copie della sentenza con le quali il cliente avrebbe dovuto procedere in forma esecutiva.

Deboli sono sembrate alla Suprema Corte le motivazioni sostenute dall’avvocato, tra cui il fatto che il cliente non gli aveva corrisposto alcun compenso, per cui non poteva aver risentito nessun danno dalla mancata messa in esecuzione della sentenza del giudice di pace, il quale si era limitato a condannare il Comune convenuto solo al rimborso di quelle spese legali che in realtà il cliente non aveva mai pagato. Motivazioni rigettate poiché l’inadempimento del cliente degli obblighi su di lui gravanti nei rapporti interni con il proprio difensore non aveva comportato il venir meno del suo interesse a disporre del titolo esecutivo per ottenere, nei rapporti esterni con il Comune, il pagamento delle somme da quest’ultimo dovute.

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