Vignera, provvedimento 27 novembre 2012 – II

Redazione 05/12/12
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, ordinanza 27 novembre 2012; *********. *******, ric. R.: ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICIOTTO MESI – NATURA DEL BENEFICIO – MODALITA’ SPECIALE DI ESECUZIONE DELLA PENA – ESCLUSIONE – MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE – AFFERMAZIONE (Cost., artt. 3, 27; legge 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1).

L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi (art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199) costituisce non una semplice modalità speciale di esecuzione della pena, ma una misura alternativa alla detenzione in senso proprio.

N. SIUS 2012 / 5680 – TDS TORINO

N. SIEP 2009 / 3718 – PM TORINO

ORDINANZA N. 2012/4287

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

________________________________________________

IL TRIBUNALE

il giorno 27-11-2012 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

1) ***********************

 

Presidente rel.

2) Dott. CALI MONICA

 

Giudice

3) *************************

 

Esperto

4) ***********************

 

Esperto

con la partecipazione del Dott. BORGANI VIRGINIA, Sost. Procuratore ******** presso la Corte di Appello di TORINO, per deliberare sul reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di esecuzione presso domicilio della pena detentiva ( Legge n.199/2010), presentato da R. ********, nato a XXXX (ECUADOR) il XXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA – PIAZZA DON SORIA N. 37 ALESSANDRIA, con fine pena al 10-03-2013 condannato con Sentenza N. 2008/3331 Reg. Gen., emessa in data 15-12-2008 dal Gip presso il Tribunale Ordinario TORINO, definitiva il 29-10-2009, alla pena di anni 3 mesi 6 per i seguenti reati:

  • Art 110 C.P., Art. 73 c. 1 D.P.R. 309/1990 n.309, data consumazione: 19-11-2007 – luogo: TORINO E MALPENSA.

OSSERVA

quanto segue.

1. – ***** risulta detenuto dal 19 luglio 2011 a seguito della sospensione prima e della definitiva revoca poi (in data 20 settembre 2011) di un affidamento in prova ex art 94 d.p.r. 309/1990 per esito negativo del programma.

Conseguentemente, il 27 settembre 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal predetto ex art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199: e ciò, in applicazione dell’art. 58 quater, commi 2-3, l. 26 luglio 1975 n. 354 (****), richiamato dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo l’interessato, il quale sostanzialmente deduce che:

  • l’art. 1, comma 8, l. 199/2010 condiziona l’applicabilità dell’art. 58 quater O.P. alla “clausola di compatibilità” (“in quanto compatibile”);

  • tale norma (recte: i suoi commi 2-3, di cui è stata fatta applicazione dal reclamato provvedimento) è incompatibile con il beneficio ex art. 1 l. 199/2010 perchè essa (norma) presuppone una misura alternativa alla detenzione e tale, invece, non sarebbe il beneficio de quo (che costituirebbe soltanto una “modalità speciale di esecuzione della pena” sottoposta a specifici presupposti e ad un specifico procedimento applicativo).

Secondo il reclamante, inoltre, l’automatica operatività della preclusione in discorso sarebbe contraria al senso di umanità e renderebbe la pena priva di ogni effetto rieducativo.

 

2. 1 – L’impugnazione è infondata.

Per quanto riguarda il primo motivo di reclamo [id est: la dedotta incompatibilità tra l’art. 58 quater, commi 2-3, **** (che presupporrebbe sempre e solo una misura alternativa alla detenzione) ed il beneficio speciale ex art. 1. l. 199/2010 (c.d. esecuzione o detenzione presso il domicilio, che misura alternativa non sarebbe), si osserva che anche l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi deve considerarsi una “vera” misura alternativa alla detenzione. Conseguentemente ed in primis, per non esporsi a censure di incostituzionalità ex artt. 3 e 27 Cost., anche la norma divisante l’istituto in questione (id est: l’art. 1 l. 199/2010) deve essere interpretata nel rispetto di (ed in coerenza con) quel “criterio di meritevolezza” elaborato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento a tutti i benefici penitenziari: criterio in base al quale ed in applicazione del quale il giudice [ai fini della concessione (pure) della misura de qua] deve valutare casu concreto la condotta complessivamente tenuta dal condannato (sia in libertà che durante l’espiazione della pena) per accertare se lo stesso sia o meno effettivamente meritevole del beneficio [cfr. Corte cost. 4 luglio 2006 n. 255, la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. 1° agosto 2003 n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), “nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione”, ha in motivazione osservato: “Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui la tipizzazione per titoli di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n. 203 del 1991 e n. 50 del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono (sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992). Per l’attuazione di tali principi, ed in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 del 1993) e, conseguentemente, un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995). È del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata, nell’assegnare un identico beneficio a condannati che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l’essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto saliente dell’iter riabilitativo. L’automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena come precisati dalla richiamata giurisprudenza e va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione”; in argomento v. pure Cass. pen., Sez. I, sentenza 18 giugno 2008 n. 28555, ********, nella cui motivazione sta scritto che pure la concessione della detenzione domiciliare per il detenuto ultrassettantenne (prevista dall’art. 47 ter, comma 1, O,P.), “al pari di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari”, è rimessa “ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza, cui è riservato il potere di verifica, in ogni caso, della meritevolezza del condannato e della idoneità della misura invocata a facilitarne il reinserimento nella società. Non è, quindi, previsto in tale materia alcun automatismo proprio perché la ratio di tutte le misure alternative alla detenzione – anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse – è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati”; analogamente Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2007 n. 10308, D’******].

 

2. 2 – La natura di misura alternativa alla detenzione dell’esecuzione presso il domicilio, per cominciare, può desumersi dall’incipit stesso della legge istitutiva (l. 26 novembre 2010 n. 199), il cui art. 1, comma 1, prima parte, traccia il limite temporale di efficacia dell’istituto “… in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione…”: come a volere dire che, una volta sopravvenuta la riforma generale ed organica delle misure alternative alla detenzione, resterà priva di giustificazione ordinamentale quella misura alternativa speciale interinalmente introdotta dalla l. 199/2010.

Codesta natura, poi, è confermata dalla “norma di chiusura” rappresentata dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010, che considera applicabili pure al “nuovo” istituto disposizioni tipiche e proprie delle misure alternative (“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47 ter, commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 9 bis, 51 bis, 58 e 58 quater, ad eccezione del comma 7 bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47 ter, commi 4 e 4bis, e 51 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza”).

Quanto alla “clausola di compatibilità” contenuta nella suindicata “norma di chiusura”, infine, è evidente che essa è stata introdotta non già in funzione di un’ipotetica diversità di natura del beneficio de quo rispetto alle misure alternative alla detenzione, ma solo in considerazione delle peculiarità procedimentali (ispirate, a loro volta, da esigenze “acceleratorie”) caratterizzanti il nuovo istituto “speciale” rispetto alle (altre) “ordinarie” misure alternative e costituite:

  • dall’organo competente a provvedere, che in subiecta materia è quello monocratico (il magistrato di sorveglianza: art. 1, comma 5, l. 199/2010), mentre per le misure alternative alla detenzione normalmente è quello collegiale (il tribunale di sorveglianza: art. 70, comma 1, O.P.);

  • dall’iter processuale, che in subiecta materia è quello “a contraddittorio differito” disciplinato dall’art. 69 bis O.P. (richiamato dall’art. 1, comma 5, l. 199/2010), mentre per le misure alternative alla detenzione normalmente è il procedimento di sorveglianza (“a contraddittorio pieno”) divisato dagli art. 678 e 666 c.p.p.

 

2. 3 – Passando ora all’esame dei presupposti del beneficio, va preliminarmente precisato che ai fini dell’individuazione della natura dell’istituto de quo è assolutamente irrilevante il fatto che la detenzione ex art. 1 l. 199/2010 abbia presupposti (pena detentiva non superiore a diciotto mesi e altre condizioni elencate dall’art. 1, comma 2) diversi da quelli delle (altre) misure alternative alla detenzione perché ogni misura ha, ovviamente, presupposti specifici e differenti rispetto a quelli propri delle altre (v., se si vuole, Cass. pen., Sez. 1, sentenza 11 marzo 1994 n. 1220, D. N. “Le varie misure alternative alla detenzione previste dall’ord. penit. hanno caratteristiche proprie e pur tendendo tutte, in applicazione del principio del finalismo rieducativo della pena, sancito dall’art. 27 comma 3 Cost., a risocializzare il condannato e a facilitarne il reinserimento sociale, prevedono criteri diversi, autonomi, per la loro concessione”).

Tanto precisato, è utile confrontare adesso i presupposti del beneficio ex art. 1 l. 199/2010 con quelli della detenzione domiciliare “generica” ex art. 47 ter, comma 1 bis, l. 26 luglio 1975 n. 354 (che è sicuramente una misura alternativa alla detenzione ed alla quale il beneficio de quo “assomiglia” maggiormente) per rendersi conto del fatto che il primo è stato costruito dal Legislatore ricalcando lo schema della seconda: di guisa che anche sotto questo profilo risulta logico affermare la loro identica natura e/o funzione (di misure alternative alla detenzione).

 

2. 4 – La presenza di una condanna per reati ex art. 4 bis O.P. l. 26 luglio 1975 n. 354, anzitutto, rappresenta un presupposto (avente efficacia ostativa) comune ad entrambi gli istituti [v. art. 1, comma 2, lettera a) l. 199/2010 e art. 47 ter, comma 1 bis, ultima parte, ****].

Pertanto, anche per l’esecuzione presso il domicilio vale quanto precisato a questo proposito dalla Suprema Corte rispetto alla detenzione domiciliare “generica” (v. Cass. pen., Sez. 1, sentenza 7 luglio 2006 n. 30804, N. G.: “In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all’art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell’art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest’ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”).

 

2. 5 – La dichiarazione di abitualità nel delitto ex art. 102 c.p. o di professionalità nel reato ex art. 105 c.p. o di tendenza a delinquere ex art. 108 c.p., a sua volta, integra (al pari della presenza di condanna per reati ex art. 4 bis O.P.) una presunzione ope legis di pericolosità sociale del condannato assolutamente ostativa alla concessione della detenzione presso il domicilio [art. 1, comma 2, lettera b), l. 199/2010] e rappresenta il pendant dell’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. quale condizione ostativa alla concessione della detenzione domiciliare “generica” (v. art. 47 ter, comma 1 bis, ultima parte, O.P.).

 

2. 6 – Una presunzione ope legis di pericolosità sociale ostativa alla concessione della detenzione presso il domicilio (“salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’art. 14 bis” ****) è costituita dalla sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 O.P. [art.1, comma 2, lettera c), l. 199/2010].

Trattasi di una condizione ostativa non richiamata dalla disciplina della detenzione domiciliare “generica”. Sotto questo profilo, quindi, l’accesso al beneficio “speciale” introdotto dalla l. 199/2010 appare astrattamente addirittura più difficoltoso rispetto al conseguimento del beneficio “ordinario”: ma ciò solo astrattamente.

E’ innegabile, infatti, che l’eventuale sottoposizione dell’istante al regime di sorveglianza particolare viene presa in considerazione dal tribunale di sorveglianza in sede di accertamento delle condizioni di merito necessarie per la concessione della detenzione domiciliare: condizioni tra le quale rientra l’assenza di una concreta pericolosità sociale del detenuto e della quale (concreta pericolosità) non può non essere sintomatica l’attuale sottoposizione del soggetto al regime de quo.

 

2. 7 – L’assenza di un concreto pericolo di fuga o di recidiva, l’idoneità del domicilio e la sua effettività, infine, pur essendo specificamente previste per la concessione della detenzione presso il domicilio [art. 1, comma 2, lettera d), l. 199/2010], possono sicuramente annoverarsi pure tra le condizioni di merito della detenzione domiciliare “generica”, che la magistratura di sorveglianza è tenuta a considerare in sede di accertamento della “idoneità della misura ad evitare che il condannato commetta altri reati” (accertamento richiesto dall’art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.) [sul punto v. esemplificativamente la motivazione di Cass. pen., Sez. 1, sentenza 1° dicembre 1999 n. 6712, P.G. in proc. *******, dove sta scritto: “in assenza di indicazioni legislative circa le condizioni cui ancorare il giudizio per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell’art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), salva l’insussistenza di condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di dare conto delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati”].

Né si dica che l’art. 1, comma 2, lettera d), l. 199/2010, nel richiedere la sussistenza (quale fattore impeditivo alla concessione del beneficio) di “specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti”, abbia inteso far riferimento ad una pericolosità sociale a tasso, per così dire, “speciale” perché più elevato rispetto a quello usualmente richiesto per negare la detenzione domiciliare “generica”.

Niente di più fantasioso!

Gli è che il Legislatore (nel suo intento di conferire tratti di originalità ad un istituto “anticipato” attraverso i media come un’innovazione risolutiva dei problemi posti dal “sovraffollamento carcerario”), anzichè limitarsi ad escludere la concessione del beneficio “ai condannati … che non risultano socialmente pericolosi” (come si legge, per esempio, nell’art. 30 ter, comma 1, O.P. rispetto al beneficio dei permessi premiali), ha usato una circonlocuzione, con la quale non ha fatto altro che confermare e ribadire quanto da sempre esige la Corte di cassazione (circa la concretezza del pericolo e l’esaustività della relativa motivazione) ogniqualvolta un organo giurisdizionale sia chiamato ad effettuare una prognosi di pericolosità sociale [cfr. Cass. pen., Sez. 2, 21 novembre 1997 n. 6480, A.: “A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell’indagato, oggettivamente valutata sulla base dei ‘precedenti penali’ o di ‘comportamenti concreti’ sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell’indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell’esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicchè il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all’apprezzamento dell’uno o dell’altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati”; Cass. pen., Sez. III, 29/03/2000, n. 1384, P.: “In tema di esigenze cautelari, la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicchè non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici”].

 

2. 8 – La natura di misura alternativa alla detenzione del beneficio introdotto dall’art. 1 l. 199/2010, infine, è confermata dal fatto che il Legislatore ne ha rimesso l’applicazione esclusivamente alla magistratura di sorveglianza.

Se fosse stata concepita come una semplice sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione in carcere, invece, pure l’esecuzione presso il domicilio avrebbe dovuto essere attribuita dal Legislatore esclusivamente alla competenza del giudice della cognizione (come succede, per esempio, per la semidetenzione e la libertà controllata ex artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981 n. 689) o comunque pure alla competenza del giudice della cognizione (come succede, per esempio, per l’espulsione ex art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286): e ciò, non solo per coerenza sistematica, ma anche e soprattutto in funzione di un’abbreviazione dei tempi nei casi di pena detentiva rientrante ab initio (recte: al momento della pronuncia della sentenza di condanna o di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.) nel limite dei diciotto mesi.

 

3. – A prescindere da ogni considerazione sulla natura del beneficio in discorso, i dubbi di compatibilità tra esso e l’art. 58 quater, **** (adombrati apoditticamente dal reclamante) avrebbero avuto una qualche ragion d’essere, se di quest’ultima disposizione il primo Giudicante avesse fatto un’applicazione analogica.

Gli è, invece, che l’applicabilità (anche) di tale norma è stata espressamente prevista dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010: di guisa che la disapplicazione invocata dall’odierno reclamante si risolverebbe di fatto in un’abrogazione del predetto art. 1, comma 8, l. 199/2010 per volontà … del reclamante stesso.

 

4. – Per quando riguarda, infine, il secondo motivo di reclamo, si osserva che:

  1. nel censurare la rigidità del divieto scaturente dalla revoca, il reclamante “omette di considerare che la preclusione triennale in esame consegue ad una revoca delle misure alternative che non è automatica, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova (art. 47, comma 11, dell’ordinamento penitenziario) o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6, dell’ordinamento penitenziario), ovvero delle situazioni in cui il soggetto non si palesi idoneo al trattamento in semilibertà (art. 51, comma 1, dell’ordinamento penitenziario)” (così Corte cost., ordinanza 9 marzo 2004 n. 87, la quale ha conseguentemente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater commi 2 e 3 ordinamento penitenziario, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost., nella parte in cui introduce un generale divieto di ammissione a determinati benefici penitenziari per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, prima che siano decorsi tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca);

  2. la sede di codesta “valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni” è stata quella dell’udienza del 20 settembre 2011 (all’esito della quale il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura concessa al R.) e non è, invece, quella odierna del procedimento finalizzato al conseguimento del richiesto beneficio ex art. 1 l. 199/2010.

P.Q.M.

conferma l’impugnato provvedimento.

Torino, 27 novembre 2012

Il Presidente estensore

Dr. ****************

Redazione

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