La (nuova) classificazione reddituale nel (nuovo) testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi entrato in vigore il 4 luglio 2026. Chiose a margine delle fattispecie di interesse penalistico. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Le coordinate generali del sistema: il diritto tributario nel quadro dell’economia e del finanziamento statale
- 2. Le consolidate definizioni penalistiche in materia reddituale
- 3. La classificazione dei redditi in Italia dal 4 luglio 2026
- 4. La non ammissibilità in deduzione per il compimento di atti o attività delittuose
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- Note
1. Le coordinate generali del sistema: il diritto tributario nel quadro dell’economia e del finanziamento statale
Con decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117[1] è stato approvato il testo unico, il nuovo testo unico, delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. In particolare, ed è ciò di cui ci occuperemo in questa sede, è stata approntata, con l’articolo 6 del decreto legislativo 117 cit., una nuova classificazione reddituale integrativa e parzialmente sostitutiva di quella vigente fino al 4 luglio dell’anno in corso[2].
Nell’ambito di tale ristrutturazione novellistica spiccano le tematiche di inerenza penalistica, alle quali in questa sede faremo debito riferimento. Per altro si rivela quanto mai opportuno e proprio, offrire un quadro riepilogativo dei concetti economici fondamentali in materia di sistema dell’economia e delle finanze, valevoli universalmente nel quadro della più approfondita scienza economico-finanziaria.
Come noto il problema economico fondamentale è costituito dalla scarsità. Mentre gli individui hanno desideri pressoché illimitate, le risorse disponibili per soddisfare tali desideri sono limitate e la loro produttività è finita. Si pone quindi il problema di come allocare le risorse scarse.
È altresì noto che l’economia viene tradizionalmente divisa in micro e macroeconomia. La prima studia il comportamento razionale di singoli individui, posti di fronte a problemi di scarsità nell’ambito delle istituzioni e delle organizzazioni in cui vivono, e cerca di rispondere alle domande fondamentali: cosa produrre, come produrlo e per chi produrlo.
La branca della macroeconomia studia i sistemi economici nel loro complesso e si concentra su problemi quali la determinazione del reddito nazionale, del tasso di interesse, del tasso di disoccupazione o di inflazione. È il confronto tra i costi e i benefici di una certa attività, che consente agli individui di effettuare scelte razionali.
La frontiera delle possibilità produttive mostra le possibili combinazioni di beni che un paese può produrre in modo efficiente in un dato periodo di tempo. Se un paese si trova sulla curva, può produrre quantità maggiori di un bene solo sacrificando la produzione dell’altro bene; il costo/opportunità di tale maggiore produzione è illustrato dalla pendenza della curva. Se un paese si trova in un punto all’interno della curva, potrà raggiungerla solo grazie a un utilizzo completo o efficiente delle proprie risorse. Nel lungo periodo i maggiori investimenti e il progresso tecnologico permettono uno spostamento verso l’esterno della frontiera.
Il flusso circolare del reddito costituisce un diagramma che descrive le relazioni principali tra famiglie e imprese di una stessa economia[3]. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le consolidate definizioni penalistiche in materia reddituale
Volendo già approdare alle tematiche di interesse penale connotanti il presente lavoro, va innanzitutto rammentato che il corpo delle violazioni finanziarie, costituenti un aspetto fondamentale della nostra legislazione complementare in materia penale, è normalmente intestato ad un coacervo di disposizioni legislative che storicamente ne costituiscono il compendio quali violazioni finanziarie della legislazione speciale di diritto penale[4]. Proprio l’ultimo riferimento normativo indicato in nota – decreto legislativo n.74/2000 – rileva ai fini delle categorie concettuali e definitorie, di cui è parola in questa sede.
In particolare, va sempre tenuto presente che le definizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo n.74, hanno esclusiva valenza ai fini del decreto in questione, non essendo valide ed efficaci ai fini dell’intera disciplina delle violazioni finanziarie. Dunque definizioni concettuali quali fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, elementi attivi o passivi, dichiarazioni, finalità di evasione di imposta ovvero finalità di consentire a terzi l’evasione, finalità di sottrarsi al pagamento, imposta evasa, operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, mezzi fraudolenti, crediti inesistenti ovvero crediti non spettanti, avranno valenza ed efficacia con riguardo alle fattispecie penalistiche di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 74, inteso quale principale fonte cognitiva in materia di violazioni finanziarie; perciò in ordine alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele o omessa ex articoli 4 e 5 decreto legislativo 74 cit. e così ancora per i delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, con particolare riguardo all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all’occultamento o distruzione di documenti contabili, all’omesso versamento di ritenute certificate, all’omesso versamento di IVA, all’indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte[5].
3. La classificazione dei redditi in Italia dal 4 luglio 2026
A far data dal 4 luglio corrente anno, nel nostro paese i singoli redditi sono classificati nelle seguenti, nuove, categorie:
1. redditi fondiari;
2. redditi di capitale;
3. redditi di lavoro dipendente;
4. redditi di lavoro autonomo;
5. redditi di impresa;
6. redditi diversi.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danno consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[6].
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati[7].
I redditi di s.n.c. e delle s.a.s., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
4. La non ammissibilità in deduzione per il compimento di atti o attività delittuose
Nelle categorie reddituali indicate nel punto che precede devono intendersi ricomprese, se ed in quanto in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331[8] c.c.p. per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’agenzia delle entrate affinché proceda al conseguente accertamento.
Nella determinazione dei redditi così come sopra specificata non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, o comunque qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424[9] c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425[10] dello stesso codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157[11] c.p.
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530[12] c.p.p. ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425[13] dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione su richiamata, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ex articolo 529[14] c.p.p., compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista, come indicato in precedenza, e dei relativi interessi.
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Note
[1] Pubblicato su gazzetta ufficiale n.152 del 3 luglio 2026, in supplemento ordinario n.26, con entrata in vigore il 4 luglio 2026.
[2] I pregressi riferimenti normativi sono contenuti nell’articolo 6 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n.917 e nell’articolo 14, commi 4 e 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
[3] Nel mercato dei beni le famiglie trasferiscono moneta all’impresa a fronte dell’acquisto di beni e servizi. Nel mercato dei fattori, le imprese trasferiscono moneta alle famiglie a fronte dell’uso dei fattori di produzione da queste offerte.
[4] Il riferimento è alle norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie di cui alla legge n.4 del 7 gennaio 1929, alle disposizioni per il coordinamento della medesima legge n.4 del 1929 con le singole leggi finanziarie emanato con regio decreto n.1473 del 24 settembre 1931, alla rilevazione a fine fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto legge 167 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n.227 del medesimo anno al d.l. n.83 del 1991 recante modifiche alla legge 516 del 7 agosto 1982 in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, convertito in legge n.154 del 1991, al decreto legislativo n.218 del 19 giugno 1997 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, fino a giungere al decreto legislativo n.74 del 10 marzo 2000 recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emanato a norma dell’articolo 9 della legge delega in materia n.205 del 25 giugno 1999.
[5] La peculiarità del decreto legislativo 74 in rassegna nel corpo del testo, si rinviene altresì nella specificità degli istituti del tentativo e del concorso di persone nei casi di emissione o di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Così, al fine di meglio evidenziare dogmaticamente la specificità normativa in discorso, in deroga alla norma generale sul concorso di persone nel reato, l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre col medesimo, non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; così ancora, chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre col medesimo, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
[6] Cosiddetta clausola di equivalenza surrogatoria per la categoria reddituale.
[7] Cosiddetta clausola di equivalenza surrogatoria degli interessi moratori e dilativi di pagamento.
[8] C.p.p. Art.331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
[9] C.p.p. Art.424. Provvedimenti del giudice. 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. 2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. 3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia. 4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
[10] C.p.p. Art.425. Sentenza di non luogo a procedere. 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537
[11] C.p. Art.157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
[12] C.p.p. Art.530. Sentenza di assoluzione. 1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
[13] Vedi nota n.10.
[14] C.p.p. Art.529. Sentenza di non doversi procedere. 1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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