Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio, introduce una disciplina organica delle caratteristiche tecniche e delle procedure applicabili agli strumenti utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.
Il provvedimento interviene su una materia particolarmente controversa, segnata negli ultimi anni dal contenzioso sulla differenza tra apparecchi “approvati” e apparecchi “omologati”. Le nuove disposizioni regolano l’omologazione dei prototipi, la taratura dei singoli strumenti, le verifiche di funzionalità e il regime transitorio per i dispositivi già installati. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. La guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Indice
1. Dall’approvazione all’omologazione: cambia il paradigma
Il decreto stabilisce che i dispositivi e i sistemi impiegati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti all’omologazione del prototipo.
La procedura è finalizzata ad accertare che il modello rispetti i requisiti tecnici e metrologici indicati nell’Allegato A. In caso di esito positivo, il Ministero rilascia un decreto di omologazione, comunicato al produttore e pubblicato sul sito istituzionale.
L’omologazione riguarda dunque il prototipo, mentre i singoli esemplari immessi sul mercato devono risultare conformi al modello autorizzato. Il nuovo sistema supera, per il futuro, il precedente meccanismo fondato sulla semplice approvazione: dall’entrata in vigore del decreto non possono più essere presentate nuove domande di approvazione, mentre quelle ancora pendenti sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. La guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
2. Taratura e funzionalità diventano condizioni di utilizzo
Il provvedimento distingue tra omologazione del prototipo e controlli sul singolo apparecchio.
Ogni dispositivo con funzione di misurazione deve essere sottoposto a taratura iniziale e periodica, oltre che a verifiche di funzionalità. Questi controlli devono garantire che lo strumento mantenga, per tutta la propria vita utile, le prestazioni necessarie alla corretta misurazione della velocità.
La conseguenza è espressamente prevista: qualora la taratura abbia esito negativo, il dispositivo non può essere utilizzato fino al completamento di una nuova verifica positiva. Lo stesso divieto opera in caso di esito negativo dei controlli di funzionalità.
Non si tratta, quindi, di adempimenti meramente documentali. La validità della taratura e delle verifiche costituisce un presupposto per l’impiego dello strumento nell’attività di accertamento.
3. Il nodo degli autovelox già installati
La parte più rilevante per il contenzioso è contenuta nelle disposizioni transitorie.
L’Allegato B individua i decreti di approvazione emanati in base alla disciplina del 2017 che il nuovo provvedimento considera conformi ai requisiti tecnici oggi richiesti. I dispositivi corrispondenti ai prototipi elencati vengono quindi considerati omologati a tutti gli effetti.
Il decreto non determina, tuttavia, una sanatoria generalizzata di tutti gli apparecchi precedentemente approvati. Il riconoscimento automatico riguarda esclusivamente i modelli ricompresi nell’elenco allegato.
Per gli strumenti già in uso devono inoltre risultare valide la conformità al prototipo, la certificazione di taratura e le verifiche di funzionalità.
4. I vecchi prototipi possono ottenere l’omologazione
Per i prototipi approvati prima del decreto ministeriale del 2017, il titolare può chiedere l’omologazione secondo le nuove regole.
Quando dispone già della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti di taratura e dei test di laboratorio, il Ministero è chiamato a pronunciarsi entro sessanta giorni. Negli altri casi, la documentazione originaria dovrà essere integrata secondo quanto previsto dagli allegati tecnici.
5. Nessun annullamento automatico delle multe
Il decreto non prevede la nullità automatica dei verbali già notificati e non dispone la sospensione generalizzata degli autovelox.
Per i dispositivi elencati nell’Allegato B, le nuove regole sulla taratura e sulle verifiche periodiche trovano applicazione alla scadenza del certificato già posseduto.
In sede di opposizione resterà quindi necessario verificare il modello concretamente utilizzato, il decreto di riferimento, la presenza nell’Allegato B, la validità della taratura e l’esecuzione delle verifiche funzionali.
Il provvedimento, entrato in vigore il 12 luglio 2026, riduce l’area di incertezza normativa, ma non elimina il contenzioso: sposta il baricentro della verifica sulla conformità del singolo apparecchio e sulla corretta applicazione del regime transitorio.
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