La Consulta ritiene non in contrasto con la Costituzione l’art. 11 della legge n. 146 del 2006: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Confisca dopo il patteggiamento: il caso arrivato alla Consulta
- 2. Confisca per equivalente e prevedibilità della pena: i dubbi del giudice
- 3. La decisione della Consulta: petitum ambiguo e giudicato intangibile
- 4. Confisca confermata: perché le questioni sono inammissibili
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- Note
1. Confisca dopo il patteggiamento: il caso arrivato alla Consulta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, era chiamato a decidere, in sede di incidente di esecuzione, in merito a una richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta con la sentenza n. 340 del 2017 emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, laddove tale sentenza di “patteggiamento” era diventata irrevocabile, allorquando la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, dal canto suo, aveva rigettato i ricorsi proposti avverso la confisca disposta con la citata pronuncia.
Ebbene, anticipando le questioni oggetto dell’intervento della Consulta nella decisione qui in commento, siffatto organo giudicante osservava come la confisca, riguardando in entrambi i casi somme di denaro, beni mobili o immobili non direttamente derivanti dai reati contestati, fosse stata disposta per equivalente e che in caso di accoglimento delle questioni avrebbe dovuto essere disposta la restituzione di quanto confiscato, denotandosi al contempo come non avrebbe sortito alcuna criticità di sorta la formazione del giudicato sulle disposte misure ablatorie, dal momento che, pur escludendo la retroattività del mutamento giurisprudenziale favorevole (si richiamavano la sentenza n. 230 del 2012 della Corte costituzionale e quelle della Corte di Cassazione, terza sezione penale, vale a dire: sentenza 1° giugno-26 luglio 2023, n. 32469, e sesta sezione penale, sentenza 317 maggio 2022, n. 19429), si riteneva comunque come, nella fase dell’esecuzione, la giurisprudenza di legittimità abbia aperto al mutamento giurisprudenziale conosciuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, da annoverarsi tra i nuovi elementi di diritto, richiamandosi, al riguardo, Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 21 gennaio-13 maggio 2010, n. 18288, secondo cui «[s]’impone, invece, una interpretazione sistematica dell’art. 666 c.p.p., comma 2 alla luce delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare riferimento al principio di legalità penale di cui all’art. 7, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da soddisfare l’esigenza di una interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona». Al raggiungimento di tale conclusione concorrerebbero altresì la nuova formulazione dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’assimilazione del “diritto giurisprudenziale” a quello positivo (viene richiamata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 ottobre 2023-23 febbraio 2024, n. 8052, che valorizza l’attrazione nel concetto di legalità penale sia del diritto di produzione legislativa, sia di quello che viene detto di derivazione giurisprudenziale).
Pertanto, sempre per tale giudice, non si tratterebbe di «affermare se un successivo mutamento giurisprudenziale possa travolgere il giudicato», ma di verificare se la confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia una pena o meno e se la norma rispetti il canone della prevedibilità e della legalità, anche nella dimensione sovranazionale, laddove tale verifica implicherebbe una «valutazione sulla natura della sentenza di applicazione pena». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Confisca per equivalente e prevedibilità della pena: i dubbi del giudice
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Giudice, con due ordinanze, di contenuto pressoché identico, sollevava, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, e in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».
In particolare, se in punto di rilevanza rileva quanto già esposto in precedenza (a cui si rinvia), per quel che invece riguarda la non manifesta infondatezza di codeste questioni, il rimettente ripercorreva l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla confisca per equivalente, che tradizionalmente ne ha riconosciuta la natura sanzionatoria e, di conseguenza, la non applicabilità alla persona giuridica in caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio-5 marzo 2014, n. 10561) e la non applicabilità in caso di estinzione del reato per prescrizione (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617), facendosi, comunque, presente come tale impostazione sarebbe stata di recente oggetto di rimeditazione, allorquando le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza 26 settembre 2024-8 aprile 2025, n. 13783, hanno rilevato, nel solco di quanto da ultimo affermato in sede di giustizia costituzionale, che «le confische assumono carattere “punitivo” solo quando infliggono “all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore [(e, di regola, assai superiore)] a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico [ricavato dall’illecito]”.
Dunque, per il giudice a quo, seppure la confisca – diretta o per equivalente – non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, essa ha carattere afflittivo, ripristinatorio ma non anche punitivo», alla stregua di tale diversa ricostruzione, «se è vero che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, perché rompe il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, è anche vero che non incide sull’identità quantitativa del rapporto tra reato e reo poiché, con l’ablazione per equivalente, si ribadisce la sua essenza recuperatoria»; sicché, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 7 del 2025, «[l]addove […] la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura di pena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente».
Pertanto, per il giudice rimettente, la confisca per equivalente ha natura afflittiva, ma non di per sé punitiva, quando si limita a ripristinare la situazione economica precedente al delitto, mentre assume carattere punitivo solo quando sottragga al reo più di quanto egli ha acquisito con il crimine, osservandosi contestualmente che, ad ogni modo, «tale distinzione non rileva nel caso di specie dal momento che il tema centrale attiene alla prevedibilità della misura in questione» e dunque al rispetto del principio di tassatività.
Tanto premesso, il giudice a quo, a questo punto della disamina, argomentava nel senso della funzione meramente ripristinatoria e dunque afflittiva, non punitiva, della confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006, in quanto diretta a eliminare dal patrimonio del reo «una posta economica – irrilevante nella sua identificazione, ma rilevante solo nel quantum – di valore equivalente al prodotto, profitto, prezzo del reato», mentre al momento della celebrazione del processo alla misura applicata era attribuita natura punitiva, oggi «questa certezza non c’è più», così compromettendosi il paradigma della prevedibilità.
Ciò posto, quanto invece alla natura della misura ablatoria, il rimettente riteneva indispensabile «verificare se la confisca per equivalente fosse misura prevedibile nella sua applicazione per coloro che definirono la posizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.», nel senso che, mentre «[i]n passato, l’art. 444 c.p.p. sanciva un generale principio di equiparazione della sentenza di applicazione pena alla sentenza di condanna, ad eccezione di quelle conseguenze espressamente escluse dal legislatore», con la modifica apportata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) è stata prevista la possibilità per le parti di raggiungere un accordo anche sulle pene accessorie, sulla loro durata e sulla confisca facoltativa.
Il rimettente evidenziava quindi che, pur avendo la Consulta affermato la piena equiparazione tra la sentenza di condanna e la sentenza di cosiddetto “patteggiamento” (viene richiamata la sentenza n. 336 del 2009), «l’art. 445 co. 1 c.p.p. richiama in maniera espressa solo la confisca ex art. 240 c.p. – quindi diretta, sia essa facoltativa o obbligatoria – non anche equivalente», previsione che parrebbe orientare nel senso della diversa natura tra «sentenza di condanna» e «sentenza di applicazione pena», facendosene conseguire da ciò che, «a fronte di fattispecie che espressamente prevedono l’applicazione della confisca per equivalente in presenza di una sentenza di applicazione pena, diviene […] complesso sostenere che l’equiparazione genericamente sancita dall’art. 444 c.p.p. possa automaticamente riespandersi in tutte quelle ipotesi di confisca di valore in cui – seppur prevista, come nell’art. 11 L. 146/2006 – sia positivizzata solo a fronte di una sentenza di condanna».
Del resto, per siffatto giudice, anche la giurisprudenza sovranazionale (era richiamata Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, sentenza 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia) e di legittimità (era richiamata Cass., Sez. un. Pen., n. 31617 del 2015) sembrerebbero richiedere, per l’applicazione della confisca per equivalente, in quanto pena, un accertamento formale della responsabilità penale del reo. Del resto, anche la giurisprudenza di questa Corte, nel sottolineare che quella di patteggiamento è «una sentenza che è solo “equiparata” a una pronuncia di condanna e che resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali» (sentenza n. 83 del 2024), parrebbe considerarla inidonea a un accertamento compiuto della responsabilità penale, così come pure la recente giurisprudenza della Corte EDU avrebbe affermato la necessità di una sentenza di condanna in senso formale per l’applicazione della confisca ex art. 322-ter del codice penale, ritenendo insufficiente l’accertamento di responsabilità effettuato in primo grado e implicitamente confermato in grado di appello, nonostante la prescrizione del reato (viene richiamata Corte EDU, prima sezione, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia).
Ebbene, secondo il rimettente, se l’accertamento non definitivo della responsabilità penale è stato ritenuto dalla Corte EDU insufficiente perché si applichi una confisca che presuppone una condanna, «ci si chiede come un istituto a natura afflittiva o punitiva possa trovare applicazione in presenza di una sentenza di patteggiamento – il cui accertamento ha natura ontologicamente debole – laddove non espressamente previsto dalla norma».
Tanto premesso, in presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale incerto sulla natura di pena della confisca di valore e sulla natura della sentenza di patteggiamento, il rimettente riteneva di conseguenza che l’art. 11 della legge n. 146 del 2006 «non rispetti del tutto i canoni di accessibilità e prevedibilità, come declinati dall’art. 7 CEDU – interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – potendo integrare una violazione degli artt. 25 e 117 Cost.».
3. La decisione della Consulta: petitum ambiguo e giudicato intangibile
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate nelle succitate ordinanze di rimessione, disposta la riunione dei giudizi perché venissero decisi con unica sentenza, avendo le relative questioni di legittimità costituzionale a oggetto la medesima disposizione – stimava fondata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, vale a dire l’eccezione di inammissibilità per difetto di chiarezza del petitum, in quanto, a suo avviso, la motivazione del rimettente, in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, era calibrata sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di patteggiamento mentre, al contrario, nel petitum, il dubbio di legittimità costituzionale investe tale articolo «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.» (enfasi aggiunta).
In altri termini, secondo il Giudice delle leggi, in entrambe le ordinanze, la richiesta del rimettente parrebbe diretta a ottenere una sentenza di accoglimento additivo che consenta l’applicazione della confisca per equivalente “transnazionale” anche con la sentenza di patteggiamento, tenuto conto altresì del fatto che sempre il petitum in questione giunge al termine di un non lineare andamento motivazionale, poiché le ordinanze di rimessione, dopo una diffusa esposizione della questione della natura giuridica della confisca per equivalente, la definiscono irrilevante per la decisione poiché centrale sarebbe, invece, il tema della prevedibilità dell’applicazione di tale confisca in sede di patteggiamento.
Del resto, ancora una volta ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, l’ambiguità del petitum appariva essere corroborata dalle non casuali conclusioni della parte, la quale aveva chiesto dichiararsi la non fondatezza delle questioni laddove sollecitano una pronuncia che consenta l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di “patteggiamento” e, viceversa, la loro fondatezza «se interpretat[e] nel senso che [si] consente l’applicazione della confisca per equivalente anche nel caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti», essendo onere della parte quello di precisare che dette richieste siano legate da un rapporto di subordinazione, mentre, in realtà, si è trattata di una mera prospettazione, poiché nelle ordinanze di rimessione non vi era alcuna traccia di questioni poste “in via principale” e di questioni poste “in via subordinata”.
Ebbene, tanto premesso, sebbene, per la Corte costituzionale, già l’oscurità e l’incertezza del petitum imponevano, di per sé, la declaratoria di inammissibilità delle questioni (in tal senso, sentenze n. 143 del 2018, n. 102 e n. 32 del 2016 e n. 247 del 2015; ordinanze n. 261 del 2020, n. 250 del 2019 e n. 65 del 2018), sempre a suo avviso, vi era pure un ulteriore profilo di inammissibilità, riguardante l’esaurimento, in virtù del giudicato formatosi, dei rapporti dedotti nei giudizi a quibus.
In particolare, si notava prima di tutto come la giurisprudenza costituzionale abbia di regola dichiarato l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, di questioni sollevate dal giudice dell’esecuzione penale che contesti una norma applicata nel precedente giudizio di cognizione, essendo stato postulato che «non è consentito sollevare nel procedimento di esecuzione un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata nel giudizio di cognizione (la questione avrebbe dovuto essere, infatti, proposta nell’ambito di quest’ultimo), essendo l’unica eccezione quella rappresentata dall’ipotesi in cui venga in discussione, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva (sentenza n. 210 del 2013)» (sentenza n. 100 del 2015), ma che rappresenta un’ipotesi che non ricorreva nei casi oggi in esame, oltre a essere stato altresì precisato che «[l]a pronuncia di questa Corte n. 210 del 2013 ha introdotto un’eccezione ben delimitata al principio, costantemente affermato e a tutt’oggi vigente, secondo cui non è consentito al giudice dell’esecuzione impugnare disposizioni primarie che siano già state applicate, in via definitiva, in fase di cognizione (sentenza n. 64 del 1965; in seguito, sentenze n. 100 del 2015 e n. 210 del 2013).
Orbene, per il Giudice delle leggi, con ogni evidenza, questo principio, che declina nel caso di specie il requisito della rilevanza proprio di ogni questione incidentale di legittimità costituzionale, preclude, in sede di esecuzione penale, di dubitare della conformità a Costituzione del precetto in base al quale il reo è stato condannato e della pena che è stata conseguentemente irrogata, dato che simili profili sono estranei all’oggetto del procedimento esecutivo, che è finalizzato all’esecuzione di un provvedimento e non certo alla verifica della legittimità costituzionale delle norme in base alle quali il titolo si è formato e rispetto alle quali l’imputato ha già avuto la facoltà di eccepire l’illegittimità nel processo di cognizione» (sentenza n. 57 del 2016; analogamente, sentenza n. 147 del 2021).
Chiarito ciò, la Consulta notava per di più come la stessa giurisprudenza costituzionale abbia identificato le ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, ravvisandole a fronte di sopravvenienze concernenti la punibilità e il trattamento sanzionatorio del reo, nel senso che, dopo il primo riconoscimento di tale flessione operato con la citata sentenza n. 210 del 2013, in relazione alla illegalità convenzionale sopravvenuta della pena conseguente la sentenza della Corte EDU, grande camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia (n. 2), che ha determinato la modifica dei giudicati chiesta dai condannati che non avevano proposto ricorso alla Corte EDU e la possibilità di rideterminare la pena dell’ergastolo in trenta anni di reclusione, ulteriori ipotesi sono state successivamente identificate dalla Corte costituzionale in ordine a fattispecie di illegittimità costituzionale o illegalità convenzionale sopravvenute della pena.
In effetti, giusta quanto affermato con la sentenza n. 147 del 2021 (punto 13 del Considerato in diritto) con particolare riferimento alla problematica – che rilevava nel caso di specie – della promovibilità dell’incidente di legittimità costituzionale in sede di esecuzione penale, «[s]e […] in linea generale è precluso al giudice dell’esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante – qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l’obbligo conformativo di cui all’art. 46 CEDU – che abbia determinato un’alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l’intervento “a ritroso” del giudice dell’esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna», essendo ciò tanto avvenuto nel caso della sentenza n. 68 del 2021– la quale, in accoglimento di questioni sollevate nel corso di un incidente di esecuzione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ove, in questo caso, la Corte ha ritenuto che il principio di legalità costituzionale della pena (e delle sanzioni amministrative “convenzionalmente penali”) prevalesse sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l’istituto del giudicato.
Ordunque, per effetto di questa giurisprudenza, secondo il Giudice delle leggi, si è così determinata un’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che è anche in armonia con l’indirizzo interpretativo esperito da quella di legittimità, che, anche a Sezioni unite, ha riconosciuto la flessione del giudicato sulla pena, non sull’affermazione di responsabilità, e il connesso potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena cristallizzata in una sentenza definitiva di condanna (su tale indirizzo, sentenze n. 208 del 2024, punto 4.1.3. del Considerato in diritto, n. 2 del 2022, punto 5.1.1. del Considerato in diritto, n. 68 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto, e n. 210 del 2013, punto 7.3. del Considerato in diritto).
Ciò premesso, veniva oltre tutto osservato che, nella fattispecie sottoposta all’esame della Consulta in tale occasione, la confisca (anche) per equivalente è stata disposta con la sentenza di patteggiamento ed è divenuta irrevocabile a seguito del rigetto dei ricorsi per Cassazione pronunciato con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda penale, n. 16100 del 2019, che si è espressamente occupata della denunciata illegalità della confisca.
Invero, il rimettente, in entrambe le fattispecie oggetto delle ordinanze di rimessione, era il giudice dell’esecuzione che, in sede di richiesta di revoca della confisca, sollevava questioni di legittimità costituzionale di una norma che è stata già applicata, in via definitiva, nel giudizio di cognizione, né ricorrono ipotesi di illegalità della pena suscettibili di determinare una «flessione dell’intangibilità del giudicato» (sentenze n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013).
4. Confisca confermata: perché le questioni sono inammissibili
Fermo restando che l’art. 11 della legge n. 146 del 2006, com’è noto, prevede che, per “i reati di cui all’articolo 3 della presente legge[1], qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo” (primo periodo), oltre a stabilire, da un lato, che, in “caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari” (secondo periodo), dall’altro, che, in “tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato” (terzo periodo), con la pronuncia qui in commento, la Consulta ha stimato tale precetto normativo non in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».
Di conseguenza, per effetto di questa pronuncia, continuerà a essere applicabile siffatta misura ablatoria nei termini già determinati da codesta disposizione legislativa, a nulla invece rilevando il mancato riferimento da parte sua al caso in cui tale confisca venga disposta mediante patteggiamento.
Questa è dunque la novità (o meglio, la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.
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