Verifiche fiscali, i file hanno valore probatorio solo se estrapolati legittimamente

Redazione 03/04/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

In occasione di  verifiche fiscali, e, in particolare, in corso di operazioni di accertamento IVA, i documenti informatici, i file, estrapolati legittimamente dai computer nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo. Essi pertanto sono  utilmente valutabili salva la verifica della loro attendibilità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione,  sezione VI civile, nell’ordinanza 30 marzo 2012 n. 5226 (si veda anche Cass., sez. V, sent. 3388/2010). Ad avviso della Suprema Corte detti documenti non possono essere ritenuti dal giudice, di per sè, probatoriamente irrilevanti circa l’esistenza di operazioni non contabilizzate, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente. E’ dovere del giudice effettuare una comparazione tra documenti ufficiali e non e procedere se del caso all’acquisizione degli stessi.

Si ricorda che a norma  dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 (mod. dal D.L. 16/2012) , ai fini della legittimità delle operazioni di verifica fiscale  si rende necessaria:
a) l’autorizzazione amministrativa per l’accesso presso i locali commerciali/professionali;
b) l’autorizzazione del pubblico ministero per l’accesso presso i locali adibiti solo ad abitazione o cosiddetti “promiscui”;
c) l’autorizzazione del pubblico ministero  per aprire coattivamente i pieghi sigillati (equiparabili ragionevolmente ai personal computer cui si accede solo conoscendo la password).

In altre parole, i verificatori possono legittimamente accedere al computer con il consenso del contribuente, il quale comunque deve essere stato previamente avvisato della possibilità di opporvisi e ciò deve risultare da verbale, pena l’inutilizzabilità, sotto il profilo probatorio, degli elementi acquisiti, oppure, in assenza di consenso,  coattivamente previa autorizzazione del pubblico ministero.  

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento