Valida la multa se il telelaser rileva la velocità dell’auto ma non la targa

Redazione 10/11/11
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La Corte di cassazione, con sentenza depositata l’8 novembre 2011, ha affermato la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del personale addetto.

In primo grado, il Giudice di pace aveva ritenuto non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava, inoltre, che in ogni caso l’apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano riportati manualmente dall’operatore. Rilevava, poi, che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 del regolamento del Codice della strada, perché sprovvista di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che permette di fissare in modo chiaro ed inequivocabile la velocità.

Il Tribunale, adito in appello dal Comune, aveva ritenuto legittimo lo strumento, ma aveva, altresì, affermato che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era intervenuto (orario notturno, zona con traffico in incremento).

Ma, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere, invece, l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente; di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento (Biancamaria Consales).

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