Va sospesa l’ordinanza di revoca della concessione di posteggio nel mercato per morosità, se l’atto non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP e, soprattutto, del complessivo intendimento del ricorrente di pervenire all’eliminazione

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Va sospesa l’ordinanza di revoca della concessione di posteggio nel mercato per morosità, se l’atto non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP e, soprattutto, del complessivo intendimento del ricorrente di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, Sez. I, con l’ordinanza in commento n. 503/11, ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso l’atto di revoca della concessione di posteggio al mercato per morosità.

Per il TAR salentino, infatti, è illegittimo tale atto del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di un Comune, se lo stesso non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP effettuati dal ricorrente e, soprattutto, del complessivo intendimento dello stesso (desumibile dalla conclusione di una serie di accordi finalizzati alla rateizzazione dei tributi non pagati) di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria sussistente nei confronti del Comune e di altre amministrazioni.

Matranga Alfredo

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