Va riformata, con rinvio al primo giudice, la sentenza di primo grado che non tiene conto della richiesta del ricorrente in merito all’ordine alla Commissione di esibizione dei criteri di valutazione della prova orale dell’esame forense

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E’ questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado emessa dal TAR Lazio, non avendo quest’ultimo Giudice ottemperato alla richiesta del ricorrente di ordinare alla Commissione l’esibizione dei criteri di valutazione delle prove orali dell’esame forense.

Nella specie, era accaduto che la Sottocommissione, nonostante si fosse autovincolata ai criteri della Commissione centrale che prevedevano l’estrazione a sorte delle domande da sottoporre ai candidati, non ha poi dato seguito a tale modalità di valutazione.

Da qui il ricorso al TAR del ricorrente che è stato però respinto dal GA, ritenendo inutile dar seguito a tale richiesta istruttoria.

Tuttavia, con la sentenza in rassegna il CdS ha accolto l’appello “Considerato che tale incompletezza ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo”.

Avv. ****************

 

N. 03566/2013REG.PROV.COLL.

N. 04112/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2013, proposto da:
…….., rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Della Giustizia – Commissione per gli esami di Avvocato, Corte di Appello di Roma – III Sottocommissione;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 02956/2013, resa tra le parti, concernente non idoneità all’esercizio della professione di avvocato emesso dalla III sottocommissione presso la Corte d’appello di Roma per gli esami di avvocato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. ************ e uditi per le parti l’avvocato ********************;

Premesso che, come statuito da questa Sezione (cfr. sent. n. 6042 del 15.11.2011), “la definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è … presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo”;

Ritenuto che, come fondatamente dedotto dall’appellante nel primo motivo, nel caso di specie la completezza dell’istruttoria non appare acquisita, a norma degli artt. 46, comma 2 e 65 comma 3 del codice del processo amministrativo;

Considerato che tale incompletezza ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;

Vista la particolarità della vicenda, le spese tra le parti possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 4112 del 2013 e per l’effetto annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, n. 2956 del 22 marzo 2013.

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

**************, Consigliere

****************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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