Utilizzabili i risultati del prelievo ematico effettuato contro la volontà del soggetto per accertare la guida in stato di ebbrezza

Redazione 14/02/13
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Lucia Nacciarone

Si tratta, infatti, di accertamenti irripetibili, e il personale sanitario richiesto dalla polizia stradale è obbligato ad effettuare il prelievo anche contro la volontà dell’interessato.

Con la sentenza n. 6755 dell’11 febbraio 2013 la Cassazione ha quindi respinto il ricorso di un uomo che era stato ricoverato d’urgenza a seguito di un incidente stradale, a cui era stato fatto il prelievo di sangue per accertare se lo stato di incoscienza fosse dovuto all’assunzione di alcool.

La dinamica dell’incidente era stata la seguente: l’auto guidata dal ricorrente era andata a sbattere contro la base di un ponte e all’arrivo dei verbalizzanti l’uomo appariva in stato di incoscienza: perciò era stato portato in ambulanza al pronto soccorso.

Lì i sanitari procedevano all’esame ematico all’esito di cui si accertava un alto tasso alcoolemico nel sangue; quindi, la suprema Corte ha deciso che i risultati del test sono utilizzabili nei confronti dell’imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, , trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso documentazione medica, mentre la mancanza di consenso risulta irrilevante ai fini della utilizzabilità processuale.

Precisano infatti, sul punto, gli ermellini: «(…) le situazioni, in relazione all’accertamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono prospettarsi nel momento in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse ma, ad ognuna di esse, è possibile dare una regolamentazione ricavabile dalla norma di riferimento (l’articolo 186 del codice della strada). La disposizione normativa prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi della polizia stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. L’articolo 186 c.d.s. statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza».

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