Qual è il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. Per approfondimenti sull’art.442, c.p.p., rimandiamo al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne fa una disamina approfondita.
Indice
1. La questione: l’ulteriore sconto di pena
Il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile un’istanza presentata, ex art. 676, comma 2, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la riduzione di un sesto della pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, irrogata alla ricorrente con sentenza dello stesso Tribunale del 2 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2016, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
In particolare, la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto dalla condannata discendeva dalla natura esclusivamente processuale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., che non ne consentiva l’applicazione, favor rei, alle pronunce divenute irrevocabili per la mancata impugnazione della decisione di primo grado, da parte dell’imputato o del difensore, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere applicato la riduzione della pena di un sesto, in relazione alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale il 2 marzo 2016, che si imponeva per effetto della norma dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., alla quale doveva attribuirsi una natura esclusivamente o prevalentemente sostanziale, rilevante ex art. 2, quarto comma, cod. pen.
Ne discendeva come, ad avviso del difensore, dovesse essere applicata nel caso di specie la disciplina più favorevole prevista dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che la norma invocata, incidendo sul trattamento sanzionatorio applicato all’imputata, non soggiaceva al canone processuale del tempus regit actum, ma a quello sostanziale della lex mitior di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen.. Per una trattazione accurata sull’art.442, c.p.p., rimandiamo al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne fa una disamina approfondita.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso proposto era ritenuto infondato.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini osservavano innanzitutto come l’art. 442 cod. proc. pen. sia stato recentemente modificato mediante l’introduzione del comma 2-bis da parte dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede de plano, ai sensi dell’art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tal che se ne faceva discendere come sia necessaria, ai fini della riduzione della pena, l’instaurazione di un procedimento esecutivo, che, alla luce dei principi generali e in assenza di previsioni di segno contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l’applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio, essendo evidente, quindi, che il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., è costituito dall’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore posto che la riforma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.
Orbene, da ciò se ne faceva discendere che, a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, l’imputato può ottenere, in sede esecutiva, un’ulteriore riduzione di un sesto della pena che gli è stata irrogata.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito qual è il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen..
Difatti, fermo restando che, come è noto, questa norma procedurale dispone che quando, “né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”, è precisato in tale pronuncia che siffatto giudice provvede in tal senso ai sensi dell’art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen..
Va da sé pertanto che il presupposto per l’applicazione di questo ulteriore sconto di pena è costituito dall’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore e, di conseguenza, soltanto a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, e non prima, l’imputato può ottenere, in sede esecutiva, un’ulteriore riduzione di un sesto della pena che gli è stata irrogata.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a partire da quando è possibile chiedere questa diminuente di pena.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, in quanto contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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