Rito abbreviato condizionato, rigetto ed eventuale riduzione di pena.

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Sentenza di annullamento n. 12691/2020 Sez. 1^ penale della Corte di Cassazione.

 

Norme di riferimento: artt. 121, 438, 442 c.p.p.

 

Consulenze tecniche della difesa. Richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, rigetto dell’istanza, conseguenze, obbligo del giudice di motivazione rigorosa rispetto al mancato riconoscimento della riduzione premiale di pena all’esito del dibattimento.

Il recente pronunciamento della prima sezione penale della Corte di Cassazione.

La vicenda.

Il giudice dell’udienza preliminare acquisiva, a richiesta della difesa di parte civile, le dichiarazioni testimoniali della mamma della vittima di femminicidio, relative ad alcune esternazioni del nipote di tre anni, figlio della vittima e dell’imputato, in relazione al grave fatto-reato per il quale si procedeva.

Le sommarie informazioni testimoniali della donna erano corredate altresì di un supporto audio, anche questo acquisito dal Gup, contenente le esternazioni del bambino, registrate dalla nonna, relativamente alle fasi dell’omicidio della madre per mano del padre, al quale il minore avrebbe assistito secondo l’impostazione difensiva prospettata dalla parte civile.

Il Gup rigettava invece, la richiesta della difesa dell’imputato di acquisire il fascicolo delle indagini difensive contenente la Ctp psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del fatto; la Ctp balistica sull’assenza di residui da polvere da sparo e la Ctp sulla capacità cognitiva e affidabilità del ricordo del bambino. Quest’ultima consulenza, nello specifico, necessaria a confutare le dichiarazioni del minore, ritenute, su basi scientifiche, frutto di condizionamenti esterni.

La scelta del Gup di non ammettere le consulenze degli esperti dell’imputato, si fondava sull’erronea convinzione che le consulenze potessero essere acquisite solo ove avessero superato il vaglio di indispensabilità ai fini di una sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cpp), stante che detto tipo di contributi non sono qualificabili come “indagini difensive”. Ciò sul presupposto che l’art. 327 bis c.p.p. – norma che contempla il diritto dei difensori ad espletare attività investigativa difensiva – limita la facoltà di ricorrere all‘ausilio di un consulente tecnico solo in occasione dell’accesso ai luoghi ex art. 391 sexsies e 391 septies c.p.p.

La difesa dell’imputato avanzava a tal punto richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione delle consulenze tecniche di parte non ammesse; all’audizione degli esperti e all’audizione del minore rispetto alle dichiarazioni oggetto della registrazione audio acquisita su richiesta della parte civile.

Il Gup rigettava la richiesta di rito alternativo condizionato, sul presupposto che le richieste della difesa dovessero ritenersi tutte sostitutive e non integrative (S.U. del 27.10.2004, n. 44711) delle prove offerte dall’Ufficio di Procura e dalla parte civile, nonché superflue e non aderenti al principio di economia processuale che caratterizza il rito alternativo, senza ulteriori specificazioni rispetto alla minore o maggiore rilevanza di ciascuna prova integrativa tra quelle richieste dalla difesa.

La difesa dell’imputato riproponeva la richiesta di giudizio abbreviato alla Corte di Assise, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e negli stessi termini di quella proposta al Gup, in aderenza ad un principio consolidato della Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di rito abbreviato condizionato, alla quale l’imputato non intende rinunciare, deve essere riproposta al giudice del dibattimento negli stessi termini di quella rigettata dal Gup (C., Sez. III, 14.4.2011, n. 19729; C., Sez. I, 19.4.2006).

La Corte di Assise, diversamente dal Gup, dichiarava illegittima la decisione di quel giudice di non ammettere le consulenze della difesa dell’imputato; dichiarava pertinenti e utili ai fini del decidere le consulenze della difesa e, ciò nonostante, rigettava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sul presupposto della non opportunità di sentire il minore in ragione della sua tenera età e del trauma già patito per la morte della madre.

All’esito del giudizio di primo grado, durante il quale venivano escussi tutti gli esperti della difesa dell’imputato e disposta perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, la Corte di Assise dichiarava inattendibile la registrazione audio vocale del bambino prodotta dalla difesa di parte civile e, ciò nonostante, negava i benefici del rito abbreviato invocati dall’imputato.

Nello specifico, la sola richiesta di audizione del minore, indicata dalla difesa dell’imputato come unica prova possibile per confutare la registrazione audio del bambino, ha determinato il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, salvo poi, all’esito del giudizio ordinario, riconoscere la Corte che quell’audio, effettivamente, non fosse attendibile.

La Corte di Assise di Appello confermava integralmente la decisione del giudice di primo grado.

L’intervento della Corte di Cassazione e la decisione di annullamento.

La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha disposto, con il parere contrario del Procuratore Generale, un nuovo giudizio rispetto alla richiesta di concessione della riduzione di pena per il rito.

La sentenza n. 12691/2020 (sez. 1^, udienza dell’11/12/2019 – dep. il 22/04/2020) si segnala per due importanti pronunciamenti meritevoli di nota.

Le consulenze tecniche di parte della difesa.

La Corte di Cassazione ha chiarito, ove ve ne fosse bisogno, la funzione e l’importanza delle consulenze tecniche nell’ambito del procedimento penale, anche nella fase dell’udienza preliminare.

Conformemente ai giudici di merito, gli ermellini hanno sentenziato che costituisce grave lesione del diritto di difesa dell’imputato l’erronea decisione del Gup di non ammettere le consulenze a firma degli esperti.

Ancor di più per l’evidente e ingiustificato sbilanciamento a favore della parte civile, laddove una delle consulenze della difesa dell’imputato non ammesse dal Gup era diretta a contestare la specifica fonte di prova – la registrazione vocale del bambino che avrebbe riferito le fasi dell’omicidio – offerta ed acquisita a richiesta della parte civile.

Contrariamente al giudice dell’udienza preliminare, la Corte di Cassazione ha ribadito che effettivamente gli scritti e le consulenze di natura tecnica provenienti dalla difesa avrebbero dovuto invece essere acquisite nel corso della fase ancora propedeutica alla richiesta del rito abbreviato.

Ciò per una duplice ragione: per un verso, l’art. 121 cpp prevede la facoltà delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, espressione evidentemente riferibile non soltanto alle indagini, ma anche all’udienza preliminare.

Per altro verso, l’art. 421, comma 3, cpp prevede che la discussione, all’udienza preliminare, si svolga anche sulla base di atti e documenti, preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’art. 416, comma 2.

Ciò implica l’effetto che, all’udienza preliminare, possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto di contraddittorio tutti gli atti e i documenti pertinenti, ivi comprese le consulenze tecniche di parte.

L’importanza della decisione.

In tal modo la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di ristabilire la sostanziale parità tra accusa e difesa, riaffermando l’obbligo per il giudice dell’udienza preliminare di acquisire tutti gli atti e i documenti ammissibili e pertinenti, siano essi provenienti dal PM o dalle altre parti, salvo poi il dovere di valutarli nel merito secondo il suo prudente apprezzamento e in aderenza ai canoni imposti dal codice di rito.

Il giudizio abbreviato condizionato non ammesso e la riduzione di pena all’esito del giudizio ordinario.

Ristabilito il diritto dell’imputato a difendersi, i giudici di Piazza Cavour hanno affrontato l’altra questione, particolarmente rilevante, del mancato riconoscimento del beneficio della riduzione di pena per la scelta del rito alternativo non ammesso dal Gup.

La Corte di legittimità muove dal principio secondo cui il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando sia stato deliberato sull’erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere, ove si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna.

L’occasione ha permesso ai giudici di legittimità di ribadire che quando l’imputato rinnova, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta condizionata di accesso al rito a prova contratta già respinta dal giudice dell’udienza preliminare (meccanismo introdotto dalla Corte costituzionale, sentenza 31.1.1992, n. 23), il giudice di merito deve preliminarmente acquisire il fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell’art. 135 disp. att. cod. proc. pen., al fine di effettuare una valutazione incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta dall’imputato e ciò, puntualizzano gli ermellini, non si tradurrà in un giudizio sul merito dell’azione penale capace di determinare un motivo di incompatibilità per il giudice stesso (in argomento Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib).

Per la Corte di Cassazione, il giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato proposta per la prima volta davanti a lui ovvero rinnovata dopo il rigetto del giudice dell’udienza preliminare, deve necessariamente applicare anche di ufficio la riduzione di pena prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. allorquando riconosca, anche alla luce dell’istruttoria dibattimentale, che il rito abbreviato avrebbe dovuto essere celebrato in ossequio ai presupposti fissati dall’art. 438, comma 5, cpp.

Le precisazioni della Corte di Cassazione in tema di concessione della riduzione di pena all’esito del dibattimento.

La sentenza in commento si segnala laddove gli ermellini tracciano il percorso motivazionale che il giudice di merito deve seguire per una corretta valutazione della concedibilità del beneficio premiale della riduzione di pena in ipotesi di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato.

Il giudice di merito è chiamato a verificare, sulla base della prospettazione operata dal richiedente, se ricorrono i requisiti di novità e decisività della prova integrativa richiesta, secondo una valutazione ex ante, considerata la situazione esistente al momento della richiesta, e riconoscere la riduzione di pena laddove il rigetto risulti infondato dopo avere valutato prudentemente anche le risultanze dell’istruttoria dibattimentale.

In questo contesto, e ancor di più nel caso di specie nel quale l’imputato è stato privato immotivatamente della possibilità di contrastare una prova offerta dalla parte civile, è stata ribadita la necessità che il giudice di merito valuti la  pertinenza e decisività della prova integrativa richiesta non rispetto a tutta la regiudicanda, bensì rispetto anche ad una soltanto delle componenti del giudizio, sia essa attinente alla colpevolezza o ad una circostanza del reato, ovvero al solo trattamento sanzionatorio.

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