Tribunale Civile di Grosseto : Decreto 03/07/2006, n.1435

sentenza 24/07/08
Scarica PDF Stampa
Tribunale Civile
 
Decreto 03/07/2006, n.1435

Tribunale Civile di Grosseto

Procedimento n. 1435/06 registro decreti ingiuntivi

Il giudice dr. Francesco Luigi Branda

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca S.p.A., rileva in fatto:

1) la banca ha formulato richiesta di ingiunzione per il saldo di conto corrente pari ad euro1.692.640,35, oltre interessi, sulla base del contratto stipulato in data 5 dicembre 2002 con l’Azienda Agraria.
La domanda – ad avviso della ricorrente – si giustificherebbe per il mancato pagamento degli interessi convenzionali, sanzionato con la decadenza dal beneficio del termine.

2) Il contratto di conto corrente del 5/12/2002 per notar Ciampolini, all’articolo 5 prevede “ Il tasso d’interesse iniziale sulle somme risultanti a credito della Banca sarà del 6,75% nominale annuo. Tale tasso corrisponde al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi” ; ed invece, per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista “verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale”.

3) Il Tribunale, in data 24/5/2006 e 31/5/06, ha invitato la banca a specificare analiticamente le singole voci del credito vantato, quantificando l’ammontare del capitale e degli interessi, anche in relazione alla capitalizzazione trimestrale.

4) La banca, con memorie del 26 maggio 2006 e del 13 giugno 2006, ha dedotto la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata, perché consentita dalla delibera CICR del 9/2/2000 (attuativa dell’art. 120 T.U.B.) per i contratti stipulati successivamente alla stessa, e – conseguentemente – non ha aderito all’invito di specificare le singole voci del credito vantato.

Tanto premesso, ritiene in diritto:
-) Come è noto, l’articolo 1 della citata delibera dispone che “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.
Orbene, il successivo articolo 2 prevede che “ nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilità a stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e creditori”
Inoltre, l’articolo 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione.

-) Nel quadro della predetta disciplina, viene in rilievo innanzi tutto il criterio della cosiddetta reciprocità, secondo cui – benchè sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità – la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire “secondo le medesime modalità”.
Le norme che si chiosano sollecitano, dunque, le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, la nozione di reciprocità, riferita all’espressione “Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”, consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l’anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori.
A potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse , come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.
Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l’anatocismo in favore del cliente.

– ) Nel caso di specie, le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettano affatto la suddetta condizione di reciprocità.

Infatti come si è già evidenziato, il tasso sul conto in passivo, pattuito al 6,75% nominale annuo, accresce al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale.
Invece, il tasso sul conto in attivo, pari allo 0,125% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, poiché nello stesso contratto è previsto che per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista “verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% (sic) su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale”. A ben vedere la capitalizzazione, in tal caso, non apporta alcun incremento, diversamente da quanto previsto a favore della banca.

-) Si ritiene pertanto che la clausola, inosservante della disciplina prevista dalla delibera 9 /2/2000 CICR, sia nulla per inosservanza del principio di reciprocità.

Oltre alla specifica inosservanza della normativa introdotta dalla delibera, detta clausola è comunque da considerare nulla in quanto stipulata in violazione dell’art. 1283, cod.civ., perché basata su un uso negoziale imposto dal contraente più forte, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis") (cfr., amplius, Cass. Sez. Un. 21095 del 2004).

-) Per le predette ragioni, la richiesta di ingiunzione non può essere accolta.
Infatti, premesso che sussiste certamente il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità della clausola che prevede l’anatocismo in violazione delle norme di legge e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. 21095 del 2004), risulta accertata per i motivi sopra esposti – la nullità della clausola in discussione, dovendosi escludere perciò il diritto della banca di richiede gli interessi anatocistici.
In tale contesto, l’esatta quantificazione della entità del credito vantato a titolo di interessi anatocistici sarebbe stata essenziale ai fini dell’adozione del decreto, posto che, nel caso si specie, la decadenza dal beneficio del termine è motivata appunto per il mancato pagamento degli interessi convenzionali.
Tuttavia, come si è già detto, la banca, sebbene sollecitata due volte, non ha inteso specificare le singole voci, impedendo perciò di accertare in quale misura l’inadempienza lamentata si riferisca alle obbligazioni derivanti dalla clausola nulla, sulle quali non può legittimamente fondare le sue pretese.
Ricorre, pertanto, l’ipotesi di cui all’articolo 640 c.p.c, secondo cui, quando il ricorrente non risponde all’invito di fornire sufficienti giustificazioni alla domanda proposta, questa deve essere rigettata.
P.Q.M.
Letto l’articolo 640 c.p.c.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.
Grosseto, 2 luglio 2006 Il Giudice

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento