Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) Sentenza N. 00584/2012 in materia di edilizia e urbanistica

Redazione 16/11/12
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N. 00584/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2003, proposto da***

contro***

per l’annullamento

del provvedimento in data 11.11.2002, notificato il 13.11.2002, con il quale si nega la sanatoria edilizia richiesta il 30.09.1986 prot.n. 21166,

ai sensi dell’art.2, comma 37, lettera “d” della L.662/1996 per carenza di documentazione;
nonchè di tutti gli atti premessi e connessi.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di **;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. ************* e udito per la part ricorrente l’avv. **************, su delega dell’avv.M. ********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Il ricorrente è proprietario dell’ immobile sito in ** alla ****, in virtù di successione mortis causa.
Il ricorrente assume di aver eseguito in epoca antecedente al 1980 opere di manutenzione straordinaria dell’ immobile in assenza di autorizzazione e per le quali ha tuttavia successivamente richiesto la sanatoria.
Con nota del 3.11.98 l’ufficio tecnico del Comune ha invitato il ricorrente ad integrare la documentazione , producendo la richiesta del nulla osta ai sensi degli artt. 49 ss del D.P.R. 753/80.
Nell’ assenza di riscontro da parte del ricorrente in ordine a tale richiesta di integrazione, è infine intervenuto l’ impugnato diniego di sanatoria.
Con il ricorso in esame il ** chiede l’ annullamento dell’impugnato diniego, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione del comma 12 dell’ art. 35 della legge 28.2.1985 n. 47 – eccesso di potere –
2) violazione della legislazione urbanistica ed in particolare della legge 5.08.1978 n. 457 – eccesso di potere-
3) violazione del D.P.R. 11.07.1977 n.10 e dell’ art.32 della legge 28.02. 1985 n.47 – eccesso di potere-
Si è costituito in giudizio il Comune di **, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ritiene anzi il Collegio che proprio la manifesta infondatezza consenta di prescindere dall’ esame delle dedotte eccezioni procedurali (irricevibilità, inammissibilità).
Occorre anzitutto premettere in fatto che il ricorrente non ha adempiuto all’ onere di prova in ordine alla asserita anteriorità delle opere rispetto alla entrata in vigore del D.P.R. 1.07.80 n.753, risultando anzi provato che l’ ultimazione delle opere risalirebbe al 1983 e, quindi nella vigenze del D.P.R. 753/80; e ciò alla stregua delle stesse dichiarazioni contenute nell’ istanza di sanatoria.
Rileva il Collegio che le opere realizzate non possano anzitutto qualificarsi come opere di manutenzione straordinaria, atteso che – dalla documentazione in atti – si evince che sarebbe stato realizzato un ampliamento a piano terra di un locale adibito a deposito ( per mq. 24,70) nonché al primo piano, in adiacenza a vani preesistenti, di un bagno e di una camera (per ulteriori mq. 30,30), determinandosi complessivamente un ampliamento dell’ edificio superiore al 30 % della cubatura esistente, nonché con modifica di sagoma e di prospetto.
Premesso che tale costruzione insiste su zona gravata da vincolo ferroviario e in violazione delle distanze minime dai binari della linea ferroviaria, trattandosi di costruzione preesistente (1870) rispetto alla realizzazione della linea ferroviaria e poiché le modifiche in ampliamento sono state realizzate sul lato e sulla parte posteriore dell’edificio rispetto ai binari, le stesse non hanno certo inciso sulla situazione preesistente risultando pertanto astrattamente suscettibili di sanatoria, sempre tuttavia subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Ministero Trasporti.
Occorreva pertanto il rilascio del titolo autorizzatorio edilizio e, comunque, ai fini dell’ eventuale sanatoria , la richiesta e il rilascio del prescritto nulla osta.
Orbene, nonostante una espressa e specifica richiesta di integrazione documentale, relativa proprio al nulla osta per le distanze della linea ferroviaria, il ricorrente non ha fornito riscontro alcuno.
Ed infatti l’impugnato provvedimento si supporta appunto alla rilevata omessa produzione della documentazione integrativa inutilmente richiesta al ricorrente con nota notificata in data 4.05.2000.
Erroneamente il ricorrente ha ritenuto di non riscontrare detta richiesta integrativa ritenendo di aver già conseguito l’accoglimento dell’ istanza di sanatoria per effetto del silenzio assenso per decorso dei 24 mesi, atteso che il silenzio assenso risulta escluso per effetto della presenza del vincolo e dell’ esigenza del previo nulla osta da parte dell’ autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
Né alcuna rilevanza può attribuirsi all’ irrituale disconoscimento della sottoscrizione dell’ istanza di sanatoria singolarmente proposto non già dalla parte, bensì dal suo difensore e al di fuori delle ipotesi e dei mezzi di tutela offerti all’ uopo dall’ ordinamento (querela di falso).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
Sabato Guadagno, Presidente
*************, ***********, Estensore
*****************, Referendario

Redazione

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