Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Redazione 01/09/11
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N. 03989/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00844/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2011, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida a provvedere all’annullamento e/o revoca dell’atto di accreditamento provvisorio di cui è titolare la Casa di Cura Villa ++ S.r.l., nonché per l’accertamento della fondatezza dell’istanza;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno provocato dal ritardo nella conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto l’art. 117, comma 2, c.p.a., concernente la decisione con sentenza in forma semplificata dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Il ricorrente, usufruttuario di una quota significativa della Casa di Cura Villa ++ S.r.l., provvisoriamente accreditata con il S.S.N., espone di aver in atto un complesso contenzioso con la direzione manageriale della casa di cura, sfociato anche in iniziative giudiziarie di carattere penale, volto ad evidenziare presso le competenti autorità il mancato possesso, in capo alla struttura, dei requisiti minimi prescritti dalla normativa regionale per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Aggiunge che, ciò nonostante, l’ASL Salerno ha espresso in data 20 maggio 2009 parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio in quanto, dalla documentazione esibita, emergeva che la casa di cura era fornita dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001.

Successivamente il Comune di Nocera Inferiore, acquisito il suddetto parere, con provvedimento dirigenziale prot. n. 25164 del 18 giugno 2009 ha autorizzato la casa di cura in parola all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica di neuropsichiatria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno.

Il ricorrente, ritenuto sulla scorta di apposita documentazione che “la Casa di Cura Villa ++ s.r.l., a differenza di quanto risultante dall’autorizzazione del 18 giugno 2009, opera in una struttura priva dei requisiti strutturali minimi in materia sanitaria come previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e D.G.R. 73 del 31 dicembre 2001”, con atto di diffida notificato il 6 luglio 2010 ha chiesto alla Regione Campania di provvedere all’annullamento e/o alla revoca dell’accreditamento provvisorio di cui è titolare la casa di cura.

Con il gravame in trattazione, il medesimo chiede che sia pronunciata l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato sul prefato atto di diffida, oltre all’accertamento della fondatezza dell’istanza e al risarcimento del danno da ritardo.

Resistono l’amministrazione regionale e la casa di cura controinteressata.

2. Il ricorso è inammissibile per insussistenza dell’obbligo di provvedere, come correttamente eccepito dalle difese delle parti resistenti.

Il Collegio rileva che il ricorrente, attraverso l’odierno mezzo, tende surrettiziamente a provocare il riesame in autotutela dell’autorizzazione sanitaria rilasciata il 18 giugno 2009 in favore della casa di cura in questione, essendo questo il provvedimento nei cui confronti si dirigono in realtà le sue contestazioni. D’altronde, ogni decisione negativa dell’amministrazione regionale in ordine al mantenimento del regime di accreditamento provvisorio non potrebbe non presupporre il riesame di detto provvedimento in senso sfavorevole alla casa di cura, essendo stata dedotta la mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria, sulla cui sussistenza si esprime l’autorità comunale all’esito del parere della competente azienda sanitaria.

Ne discende che oggetto effettivo del ricorso è il silenzio rifiuto maturato sull’istanza di annullamento e/o revoca in autotutela dell’autorizzazione sanitaria.

Orbene, si osserva che, a prescindere dal mancato coinvolgimento (anche in giudizio) dell’amministrazione comunale e dell’azienda sanitaria, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio rifiuto e lo strumento di tutela oggi offerto dall’art. 117 c.p.a.; infatti, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere (giurisprudenza consolidata: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4308; TAR Lazio Latina Sez. I, 23 marzo 2011 n. 282; TAR Campania Napoli, Sez. III, 1° marzo 2011 n. 1260; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2011 n. 368; TAR Lazio Roma, Sez. II, 4 febbraio 2011 n. 1073; TAR Marche, Sez. I, 8 novembre 2010 n. 3373; TAR Puglia Bari, Sez. II, 14 dicembre 2006 n. 4348; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 24 marzo 2005 n. 702).

Infatti, la pubblica amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza del singolo finalizzata all’adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio e/o di revoca di un precedente atto, attesa l’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere di autotutela, secondo un ormai diffuso principio giurisprudenziale (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. II, 14 gennaio 2009 n. 31; TAR Lazio Roma, Sez. II, 6 novembre 2006 n. 11811).

Inoltre, essendo pacifico che l’autorizzazione sanitaria rilasciata alla casa di cura è rimasta inoppugnata, l’eventuale declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto sulla relativa istanza di riesame potrebbe configurarsi come strumento elusivo della norma che dispone la perentorietà dei termini per proporre ricorso giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1427; TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 17 luglio 2006 n. 1818).

Comunque, valgono le stesse considerazioni anche laddove si ritenga, per ipotesi, che oggetto dell’odierno ricorso è l’istanza di riesame dell’accreditamento provvisorio regionale, dal momento che tale atto è strettamente conseguente all’autorizzazione sanitaria comunale.

2.1 Né si può ritenere, come argomentato dalla difesa attorea, che l’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame di un atto amministrativo possa trovare sostegno nel dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, ossia in situazioni ulteriori non tipizzate nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento, giacché la giurisprudenza, con condivisibile orientamento, esclude che l’istanza di riesame possa essere inquadrata in una di tali fattispecie atipiche attesa la generale inconfigurabilità di un obbligo di riesame; difatti, tale obbligo comprometterebbe le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono il sostrato dell’agire autoritativo della pubblica amministrazione e della inoppugnabilità dopo il termine di decadenza dei relativi atti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318, citata dallo stesso ricorrente).

2.2 Analogo discorso può essere fatto per la connessa domanda risarcitoria, che non trova appiglio su alcun obbligo giuridico di provvedere.

3. In conclusione, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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