Il traffico di influenze illecite: in attesa della pronuncia della Cassazione

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Il discusso Reato , rubricato: “Traffico di influenze illecite”, ai sensi dell’art. 346 bis c.p., in attesa della pronuncia sul contrasto giurisprudenziale della sesta sezione della Cassazione, fissata per il prossimo febbraio 2024. 

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Indice

1. Introduzione

La Vexata questio che investe il delitto del “Traffico di influenze illecite”, ai sensi dell’art. 346 bis c.p. affonda radici ben più profonde, esattamente a partire dalla sua “epifania,” o meglio dalla sua venuta ad esistenza grazie alla Legge Severino di Riforma dei Reati contro la Pubblica Amministrazione: la legge del 6 Novembre 2012 n.190.
La legge è emanata in risposta a quanto l’Unione Europea richiede e cioè è figlia della Convenzione ONU di Merida, entrata in vigore nel 2005 e della Convenzione penale di Strasburgo del 1999, ai fini della predisposizione di misure di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione, nata, infatti, proprio per fronteggiare il dilagante e l’allarmante “fenomeno corruttivo”.
La lotta alla corruzione è attuata, altresì, anche dall’ ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, una vera e propria Autorità Amministrativa Indipendente all’uopo predisposta e che viene in rilievo soprattutto nella materia degli appalti, sede in cui maggiormente si estrinseca per prassi il malaffare, anche della politica. 
La Ratio della Riforma dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione, bene giuridico tutelato in ossequio ai principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione medesima, ai sensi dell’Art. 97 Cost. si sostanzia nel prestigio della Pa stessa e nell’evitare che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione della Pa agli interessi privati.[1]
Gli interessi potenzialmente lesi sono addirittura interessi costituzionalmente garantiti in considerazione del “mercimonio della pubblica funzione della PA ,”  la quale risulterà offesa anche nel suo danno all’immagine e del danno patrimoniale consequenziale alla Pa medesima, qual è il danno erariale.
La fattispecie incriminatrice del Traffico di influenze illecite consiste nel sanzionare le condotte “prodromiche “o preparatorie al delitto di Corruzione, ex Art. 318 codice penale, o meglio nell’accordo preparatorio all’accordo corruttivo e, in quanto tale, punibile a scopo preventivo.
A tal punto è opportuno precisare una piccola differenza fra il Reato di Corruzione e di Concussione, ex art. 317 codice penale, ai fini di una qualificazione giuridica migliore di altre fattispecie incriminatrici che offendono il bene giuridico della Pa. 
La Cassazione stabilisce  che il discrimen fra le due fattispecie di reato risiede nel fatto che , mentre nella Corruzione il disvalore penale cade sul così detto pactum sceleriso meglio sull’accordo corruttivo , dove il pubblico ufficiale e il privato si trovano sullo stesso piano per quanto riguarda la punibilità , ergo , sono in “perfetta simmetria negoziale”;  nel delitto di Concussione vi è una “coartazione” della volontà, la libertà di autodeterminarsi risulta essere gravemente compromessa al fine di commettere l’illecito. 

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2. Il traffico di influenze illecite quale reato di pericolo, deroga al principio di offensività

Ad ogni modo, l reato di Traffico di influenze illecite è qualificato come “Reato di Pericolo”, reato frutto della elaborazione dogmatica della Dottrina del Mantovani e della Giurisprudenza, dove viene in rilievo la così detta “Deroga la Principio di Offensività”, principio cardine del diritto penale espresso nel brocardo latino: “ nullum crimen sine iniuria”.
Ciò significa che; come regola generale, non può esserci nessun reato senza offesa al bene giudico protetto dalla norma incriminatrice.
Pertanto, con tale deroga è necessario, il così detto, “Anticipo della Tutela” alla fase antecedente al verificarsi dell’evento di reato, a mero scopo preventivo. Prevenire il reato è la parola d’ordine, anticipando la punibilità alla fase antecedente il verificarsi dell’offesa al bene giuridico protetto. 

3. Il traffico di influenze illecite, quale reato a condotta necessaria, ove l’accordo è funzionale alla realizzazione del reato ed essenziale per la sua esistenza


Il Traffico di influenze illecite costituisce una Deroga all’art. 115 c.p. primo comma, secondo cui è esclusa la punibilità penale del mero accordo allo scopo di commettere un reato, senza la perfezione e la consumazione del reato medesimo.
La Giurisprudenza più rigorosa circoscrive la condotta tipica nel Traffico di influenze illecite nella condotta della “mediazione onerosa”, secondo cui l’accordo deve avere teleologicamente lo scopo di realizzare il reato. L’accordo deve essere funzionale al realizzarsi di un evento costituente reato
Da ciò consegue che il delitto del Traffico di influenze illecite è un reato a concorso necessario, la cui peculiarità risiede appunto nel fatto che l’accordo deve essere produttivo del reato. 
Nascono problematiche probatorie in sede processuale, dove diventa davvero molto difficile provare l’esistenza del reato di cui si tratta.
Si necessita di un intervento del legislatore, ai fini di attribuire una maggiore chiarezza per gli operatori del diritto che svolgono quotidianamente il proprio lavoro nelle aule di Tribunale e di attendere la pronuncia dei giudici di Piazza Cavour della Cassazione, che dovrà operare in chiave di correzione ermeneutica e di corretta applicazione del diritto e, in questo caso, di creazione del diritto medesimo e di integrazione dell’ordinamento giuridico. 
Altresì, alternativa alla Esegesi è l’intervento chiarificatore, sempre di interpretazione, della Corte Costituzionale, in quanto la norma incriminatrice del Traffico di influenze illecite difetta di Tipicità e Determinatezza, principi fondamentali del diritto penale, quali precipitati logici del Principio di Legalità, appartenente ad ogni Stato di Diritto che si rispetti. 
In particolare, il Traffico di influenze illecite si differenzia, nella sua struttura, dal delitto di Corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo essere destinato neppure al pubblico ufficiale. In breve, il disvalore penale si sostanzia nella promozione del mero accordo corruttivo, non perfezionato. ( Cass. , sezione sesta, 14 dicembre 2016; altre conformi).
Viene in rilievo il fenomeno delle Successioni delle leggi penali nel tempo, ex Art. 2 c.p. 
E’ giusto precisare che, in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, il legislatore considera il Millantato credito una speciale figura di Truffa in atti illeciti a consumazione anticipata.[1]
A seguito dell’intervento normativo successivo, il Millantato credito risulta assorbito dal Traffico di Influenze illecite e sussiste continuità normativa tra il reato di Millantato credito  medesimo , di cui all’Art. 346, comma secondo, c.p.- abrogato con legge del 9 Gennaio 2019 n. 3- ed il reato di Traffico di influenze illecite di cui si tratta, ex art. 346bis c.p. Atteso che in questa ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando una influenza effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico agente.
 (Cass., sezione sesta, 22 Marzo 2022- altre conformi.)
Tuttavia, sul punto , in senso contrario si contrappone un altro orientamento giurisprudenziale, il quale configura il reato di Truffa, ex Art. 640 c.p., una truffa qualificata, per la presenza della condotta connotata dai raggiri e dagli artifici, idonei a provocare una falsa rappresentazione della realtà, realizzandosi così una fratturacol passato, e non  si configurerà, pertanto, il Traffico di influenze illecite. 
Ai posteri l’ardua sentenza e attendiamo con trepidazione la pronuncia prevista per il prossimo Febbraio 2024 per quanto riguarda la soluzione del contrasto giurisprudenziale del reato di cui si tratta.
Infatti, la Cassazione, in senso contrario, statuisce che “non sussiste continuità normativa tra il millantato credito, ora abrogato, e il Traffico di influenze illecite, in quanto, in questa ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, riceve o si fa promettere denaro o altra utilità col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo remunerare, condotta che invece integra il delitto di Truffa, ai sensi dell’Art. 640, comma 1, c.p. 
In motivazione la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore e il pubblico ufficiale sia effettivamente esistente o potenzialmente suscettibile di instaurarsi e, solo in questo caso, si concretizza un vulnus agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma incriminatrice del traffico di influenze. ( Cass. Sez.  sesta, 10 Marzo 2022- 15 giugno 2022, n. 23407). 
Si evince l’importanza di individuare il rapporto effettivamente esistente o potenziale tra il mediatore e il pubblico ufficiale e non “il far credere” della sussistenza di un rapporto , come per il delitto abrogato del Millantato credito. 

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Note

  1. [1]

    Diritto penale contemporaneo,Roberto Garofoli

  2. [2]

    Diritto penale contemporaneo,Roberto Garofoli

Avvocato Mara Di Fabio

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