In cosa il reato di cui all’art. 346 bis cod. pen. (traffico di influenze illecite) si distingue da quelli di corruzione.
Volume consigliato per l’approfondimento: Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
1. La questione
La Corte di Appello di Milano confermava una condanna emessa nei confronti di una persona imputata del concorso in corruzione, mantenendo ferma anche la confisca del profitto del reato determinato in € 1.600,00.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione della corruzione nella meno grave fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen..
Potrebbero interessarti anche:
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo summenzionato era reputato non meritevole di accoglimento perché, ad avviso del Supremo Consesso, esso tendeva a fornire una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella concordemente offerta dai giudici di merito, al fine di addivenire alla derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., a fronte di una ricostruzione in fatto, compiuta dai giudici di merito, insuscettibile, in quanto tale, di essere rivalutata in sede di legittimità, che restituiva una condotta pienamente integrante il concorso nella corruzione, in luogo della diversa ipotesi del traffico di influenze, tenuto conto di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il reato di cui all’art. 346 bis cod. pen. si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sez. 6, n. 28978 del 27/6/2013; Sez. 6, n. 4113 del 14712/2016; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che modo il reato di traffico di influenze illecite si distingue dalla corruzione, nelle sue diverse declinazioni compiute nel codice penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il reato di cui all’art. 346 bis cod. pen. si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a quale fattispecie delittuosa si deve fare riferimento tra quelle appena citate.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Volume consigliato
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
Fabio Piccioni | Maggioli Editore 2021
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento