Suicidio medicalmente assistito: in GU indicazioni della regione Toscana

Pubblicata in GU Regioni n.43 del 25 ottobre 2025 la legge toscana n.16/2025 che disciplina le procedure per il suicidio medicalmente assistito.

Lorena Papini 27/10/25
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Regioni n.43 del 25 ottobre 2025 la Legge regionale Toscana 14 marzo 2025, n.16, che disciplina le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.242/2019 e n.135/2024.
La norma, prima in Italia nel suo genere, definisce tempi, procedure e competenze delle strutture sanitarie toscane, colmando il vuoto lasciato dal legislatore statale.

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Indice

1. L’uscita in Gazzetta e il contesto costituzionale delle indicazioni organizzative sul suicidio assistito


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale Regioni n.43 del 25 ottobre 2025 la Legge regionale Toscana 14 marzo 2025, n.16, recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.
Si tratta di una norma di grande rilievo giuridico e bioetico, che rende la Toscana la prima Regione italiana ad aver disciplinato in modo organico le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito, colmando il vuoto lasciato dal legislatore statale dopo le due note pronunce della Consulta.
La legge non istituisce un nuovo diritto, ma regola le modalità operative e sanitarie con cui le strutture pubbliche devono gestire le richieste di aiuto al suicidio, nei casi e nei limiti individuati dalla Corte costituzionale: persone affette da patologia irreversibile, sottoposte o necessitate a trattamenti di sostegno vitale, sofferenti in modo intollerabile e capaci di autodeterminarsi.

2. Una procedura pubblica e multidisciplinare


La legge toscana si concentra sull’aspetto organizzativo e procedurale, attribuendo alle Aziende USL la gestione del percorso. Ogni azienda deve istituire una Commissione multidisciplinare permanente composta da medici, psicologi, infermieri e specialisti, incaricata di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Consulta;
  • approvare o definire le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito.

L’iter prevede una istanza formale del paziente, la valutazione dei requisiti entro venti giorni, il parere del Comitato etico e, in caso positivo, la definizione di un protocollo di attuazione che garantisca una morte “rapida, indolore e dignitosa”.
Le prestazioni sono gratuite, svolte dal personale sanitario su base volontaria, e finanziate dalla Regione con un fondo di 10.000 euro annui fino al 2027.

3. La cedevolezza rispetto alla legge statale


Un elemento chiave della legge n.16/2025 è la sua natura cedevole: la disciplina regionale resterà in vigore fino all’adozione di una normativa statale che regoli la materia in modo uniforme.
La Toscana interviene dunque in via suppletiva, esercitando le proprie competenze in materia di tutela della salute (art.117, terzo comma, Cost.) e dando attuazione a sentenze immediatamente esecutive della Corte costituzionale.
La ratio dichiarata è evitare “residui di incertezza” che possano compromettere l’accesso a un diritto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, assicurando ai cittadini un percorso chiaro, tracciabile e rispettoso della dignità personale.
In questo senso, la normativa toscana rappresenta un modello organizzativo, non un’anticipazione politica del legislatore nazionale: la legge definisce tempi, ruoli e garanzie, lasciando impregiudicata la competenza statale sui principi generali in materia penale e bioetica.

4. Le ricadute pratiche per avvocati e giuristi


Per gli avvocati, giuristi e operatori sanitari, la legge regionale apre scenari nuovi in termini di responsabilità professionale, tutela dei diritti e contenzioso sanitario.
Gli avvocati che assistono pazienti nelle fasi terminali della vita potranno contare su un percorso amministrativo definito, con termini certi, organi competenti e possibilità di verifica documentale del consenso informato.
Sotto il profilo penale, la chiarezza delle procedure regionali riduce il rischio di incriminazioni per aiuto al suicidio (art.580 c.p.) nei casi conformi ai parametri costituzionali, offrendo maggiore tutela a medici e strutture sanitarie.
In prospettiva, la normativa toscana potrebbe diventare un punto di riferimento per altre Regioni e una base di confronto per la futura disciplina statale sul fine vita, rafforzando la necessità di un coordinamento tra diritto alla salute, libertà personale e doveri deontologici.

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