Terzo interessato nell’esecuzione e procura speciale

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Nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale

Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto 

Il Tribunale di Brescia respingeva una richiesta di dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo, e conseguente cancellazione della trascrizione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia su beni immobili di proprietà di una s.r.l. dichiarata fallita con sentenza, e sottoposti a confisca con altra sentenza emessa sempre del Tribunale di Brescia, pronunciata nei confronti di persona accusa di avere commesso dei reati tributari.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del creditore garantito da ipoteca sui beni confiscati, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, deducendo, quale unico motivo, violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della decisione.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile.

Gli Ermellini rilevavano a tal proposito che, a loro avviso, i difensori della parte ricorrente non risultavano essere legittimati alla proposizione dell’atto di impugnazione, in assenza di procura speciale, posto che, anche nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati o a proporre ricorso per cassazione solo se munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021).

Oltre a ciò, era altresì fatto presente come la parte ricorrente non fosse titolare di un giuridico interesse all’impugnazione atteso che, sin dall’istanza originaria, la parte aveva dato atto di aver già ottenuto dichiarazione di non opponibilità nei suoi confronti della confisca e quindi le sue ragioni creditorie, assistite da diritto di garanzia sul bene confiscato, secondo il Supremo Consesso, non subivano alcun pregiudizio dal sequestro preventivo di cui, con l’originaria istanza, aveva chiesto la declaratoria di inefficacia con cancellazione della relativa trascrizione.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi chiarito che, nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni, il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma per l’appunto, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati o a proporre ricorso per cassazione solo se munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen..

E’ quindi consigliabile per il difensore del terzo interessato, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, munirsi di apposita procura speciale ove costui intervenga nel procedimento di esecuzione, o in materia di impugnazioni.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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