Esecuzione penale, le proposte di modifica alla legge n. 354/1975

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La Commissione, istituita con d.m. 13 settembre 2021 dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, si è posta l’obiettivo di proporre soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell’esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l’esercizio dell’azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione inziale e in itinere che interessano le professionalità dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Orbene, a conclusione dei lavori, svolti nel periodo ottobre-dicembre 2021, tale Commissione ha presentato una relazione in cui, tra le soluzioni proposte, vi è stata anche quella concernente una serie di diverse modifiche apportate, non solo al regolamento penitenziario di cui al d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230, per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale, ma anche alla stessa normativa sull’ordinamento penitenziario, ossia la Legge, 26 luglio 1975, n. 354.
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Orbene, avendo già esaminato in un precedente scritto, sempre edito su diritto.it, le proposte che interessano il d.P.R. n. 230/2000, scopo di tale elaborato è invece quello di esaminare le modifiche avanzate da questa Commissione per quanto concerne la Legge n. 354/1975.

Indice:

  1. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 3, 4, 6, 7 e 9
  2. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 11, 13, 13-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 18
  3. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 20-bis, 21, 21-ter, 22, 24, 25, 25-bis e 29
  4. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 30, 30-ter, 30-quater, 31, 34, 35-bis e 35-ter
  5. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 40, 41, 42, 43, 47-quinquies e 47-septies
  6. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 52 e 53
  7. Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 63, 69 e 78

Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 3, 4, 6, 7 e 9

Incominciando dall’art. 3, si propone, al primo comma, da un lato, la soppressione della parola “peculio” e la sua sostituzione con le parole “conto corrente”, dall’altro, l’inserimento del seguente periodo: “Lo straniero privo di permesso di soggiorno, per il tempo dell’esecuzione della pena, ha titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in suo favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, può stipulare contratti di lavoro per la durata della misura”.

A sua volta l’art. 4 si connota per l’inserimento del seguente periodo “Al fine di consentire il compimento di atti giuridici da parte dei detenuti e degli internati, i sindaci dei comuni ove hanno sede istituti penitenziari garantiscono la presenza, per almeno un giorno al mese, di un funzionario comunale nello stabilimento penitenziario. Per le medesime finalità, il direttore dell’istituto può richiedere la presenza di funzionari degli uffici consolari e degli uffici della Questura” mentre l’art. 6 si contraddistingue per le susseguenti proposte modificative: a) l’inserimento, in seno al primo comma, dopo le parole “degli internati”, delle seguenti parole: “, compresi quelli utilizzati per l’isolamento,”; b) l’inserimento nel terzo comma del seguente periodo: “In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici”.

Per quanto invece concerne l’art. 9, la Commissione Ruotolo propone le seguenti proposte modificative: 1) l’inserimento, dopo la parola “soggetto”, di “che ne faccia richiesta” e della modifica del seguente passaggio normativo “e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita” con il seguente “, di pulizia e di foggia decorosa tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita” e la contestuale soppressione delle susseguenti statuizioni di legge: “L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa” e “Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati”; 2) la sostituzione dell’ultimo periodo “detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo” con il susseguente: “I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo e di altri oggetti di loro proprietà che abbiano particolare valore morale o affettivo”.

Infine, all’art. 9, si propone, nel primo periodo, la soppressione delle parole “, ove possibile” e nell’ultimo periodo, della parola “civile”.

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Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 11, 13, 13-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 18

All’art. 11, si propongono in questa relazione le seguenti modificazioni: I) la sostituzione del comma primo (“Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria”) con il seguente: “I detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alle prestazioni sanitarie efficaci, tempestive e appropriate nonché a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. Il Servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari attraverso l’Azienda sanitaria locale nel cui territorio insistono predetti istituti uniformandosi al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 sul riordino della medicina penitenziaria. L’Amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”; II) la sostituzione del comma secondo (“Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati”) con il susseguente: “L’Azienda sanitaria locale di cui al precedente comma garantisce, attraverso la rete coordinata di servizi sanitari penitenziari e territoriali regionali, le prestazioni comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria per rispondere alle esigenze profilattiche e di cura della salute fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Alla stessa Azienda sanitaria compete anche la garanzia della continuità della presa in carico sanitaria, assicurando il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto o internato, competente per tutti gli interventi sanitari extra-penitenziari. Il predetto collegamento è assicurato con immediatezza laddove si rilevino patologie psichiatriche, da dipendenza o comunque croniche. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale nel cui territorio insiste l’istituto penitenziario risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell’attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell’assistenza sanitaria nei suddetti istituti. L’Amministrazione penitenziaria segnala al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale e, ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, alle Regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999”; III) l’inserimento, in seno al comma terzo, dopo le parole “istituto penitenziario,” delle seguenti: “costituisce parte integrante del regolamento d’istituto ed”; IV) la soppressione nel comma quarto delle parole “dai servizi sanitari presso gli istituti” e l’inserimento, dopo le parole “dal servizio sanitario dell’istituto,” delle seguenti: “secondo le valutazioni e attestazioni dello stesso servizio,” nonché l’inserimento, per un verso di questo periodo “L’autorità giudiziaria competente può conferire delega a provvedere al direttore dell’istituto, che la richiede al momento del primo ingresso del detenuto”, per altro verso, dopo le parole “Il magistrato di sorveglianza,” delle seguenti: “che può delegare il direttore dell’istituto”; V) la sostituzione del comma quinto (“Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui”) con il seguente: “Salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, ove già ammessi a fruire, senza scorta, di permessi premio o di autorizzazione al lavoro all’esterno ai sensi degli art. 20 ter e 21 della presente legge. Con gli stessi limiti, possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza i detenuti e gli internati per i quali non sussista pericolo di fuga”; VI) l’inserimento, in seno al comma settimo, dopo le parole “Nella cartella clinica” delle seguenti: “, in tale occasione e ogni volta che nel corso della detenzione visiti la persona interessata,” nonché, dopo le parole “all’atto della rimessione in libertà,” di queste: “nonché sui tempi di svolgimento degli esami e delle visite specialistiche ritenuti necessari, e di ottenere copia del diario clinico. Alle richieste presentate, anche per il tramite del difensore, il servizio sanitario risponde entro quindici giorni, indicando anche entro quale termine saranno effettuati l’esame o la visita.”; VII) l’inserimento nel comma nono, dopo le parole “piano terapeutico individuale in corso”, delle seguenti: “con attività di collegamento realizzate dal Servizio sanitario interno all’istituto. Prima della dimissione dall’istituto penitenziario, lo stesso servizio assicura anche il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto o internato, cui competono gli interventi sanitari nelle condizioni di libertà o di applicazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà diversi dalla detenzione negli istituti penitenziari. Lo stesso collegamento è assicurato con immediatezza laddove si rilevino, in corso di detenzione in carcere, patologie psichiatriche, da dipendenza o comunque croniche”; VIII) la soppressione, nel comma dodicesimo, delle parole “Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa” e la loro sostituzione con le seguenti: “Con le medesime forme possono essere autorizzati, previ accordi con l’Azienda sanitaria, trattamenti sanitari da effettuarsi a spese degli interessati da parte di professionisti di fiducia, utilizzando i locali e le attrezzature sanitarie presenti nell’istituto. Le richieste di autorizzazione sono valutate e comunicate all’interessato entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza”; IX) l’inserimento, nel comma tredicesimo, dopo le parole “scopo di accertare”, delle seguenti “l’adeguatezza delle prestazioni erogate” nonché, dopo “segnalazioni ricevute”, di queste: “dall’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.230 del 22 giugno 1999,”.

Ciò posto, per quanto invece concerne l’art. 13, si propongono le seguenti modificazioni: a) l’inserimento, dopo le parole “per rilevare le”, della seguente “eventuali”; b) l’inserimento, dopo le parole “nel corso di essa”, delle susseguenti: “anche acquisendo elementi relativi al contesto socio-familiare dell’interessato e ai rapporti mantenuti nel corso della detenzione”; c) la sostituzione del seguente periodo “La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione” con questo: “La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione o entro tre mesi ove la pena residua da espiare non superi i due anni”.

Per quanto riguarda l’art. 13-bis, si propone, nel comma primo, alla fine, l’inserimento del seguente periodo: “È garantita la possibilità di accedere a tale trattamento in istituto penitenziario, all’interessato che lo richieda” mentre, per quel che inerisce l’art. 14-bis, si propone, in relazione a quanto disposto al comma primo, lettera b), l’inserimento, dopo le parole “altri detenuti o internati” delle seguenti: “, nonché degli operatori dell’istituto”.

Invece, a proposito dell’art. 14-ter, si propone la sostituzione degli attuali commi terzo (“Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie”) e quarto (“Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II”) con i seguenti: comma terzo (“Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il tribunale di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso, oltre che alla persona che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione penitenziaria, a cui è contestualmente comunicato il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste”); comma quarto (“La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa”).

Per quanto inoltre riguarda l’art. 14-quater, si propongono le susseguenti modificazioni: a) l’inserimento, dopo le parole “di apparecchi” della parola “radiotelevisivi” al posto di radio; b) la sostituzione delle parole “due ore” con “quattro ore”; c) l’inserimento, dopo le parole “articolo 10” della seguente: “comma 2”; d) l’inserimento, dopo le parole “colloqui con i difensori,” delle seguenti: “con i garanti dei diritti dei detenuti”; e) la soppressione delle parole “con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli” e la loro sostituzione con le seguenti: “con soggetti già autorizzati”.

A proposito dell’art. 16, in siffatta relazione, sono concepite le seguenti modificazioni: I) l’inserimento, in seno al comma 2, dopo le parole “dal direttore,” delle seguenti: “dal comandante della polizia penitenziaria” e la sostituzione delle parole “dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale” con le seguenti: “dal comandante della polizia penitenziaria, da un medico individuato dall’Azienda Sanitaria competente, dal cappellano, da un funzionario giuridico pedagogico”; II) la sostituzione del comma 4 (“Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia”) con il susseguente: “Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e trasmessi al Ministro della Giustizia”.

Da ultimo, per quanto concerne l’art. 18, si propone infine l’inserimento del seguente periodo: “Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall’amministrazione penitenziaria”.

Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 20-bis, 21, 21-ter, 22, 24, 25, 25-bis e 29

A proposito di quanto previsto nell’art. 20-bis, la Commissione Ruotolo propone le seguenti modificazioni: 1) modifica del titolo da “Modalità di organizzazione del lavoro” a “Modalità di organizzazione del lavoro e commercializzazione dei prodotti”; 2) l’inserimento, al comma secondo, del seguente periodo: “La predetta vendita può avvenire anche sulla rete internet”.

All’art. 21, viceversa, si prevede che al comma quarto venga inserito il seguente periodo: “Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell’ammissione o di approvazione della revoca dell’ammissione al lavoro all’esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento” mentre, all’art. 21-ter, si propone l’inserimento di un ulteriore comma, ossia il comma terzo, che prevedrebbe, se recepito dal legislatore, quanto segue: “Nel caso in cui persista la condizione di fatto di cui al comma 1, limitatamente alla ipotesi di avvenuto accertamento di handicap in situazione di gravità, la nuova domanda può essere riproposta non prima della avvenuta decorrenza di sessanta giorni dalla precedente esecuzione del provvedimento di visita”.

A sua volta l’art. 22 verrebbe sostituito dalla versione attualmente vigente (“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”) nella seguente: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita in misura determinata in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, comunque non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.

L’art. 24, invece, verrebbe modificato nella seguente maniera: a) l’inserimento, in seno al comma 2, dopo le parole “obbligazioni derivanti da alimenti”, delle seguenti: “in misura non superiore ad un terzo”; b) l’inserimento, nell’ambito del comma 3, dopo le parole “obbligazioni derivanti da alimenti”, delle seguenti: “in misura non superiore ad un terzo”, nonché l’inserimento, dopo le parole “dell’amministrazione”, delle seguenti: “in misura non superiore ad un quinto”.

Dal canto suo, l’art. 25 sarebbe soggetto alle susseguenti emende: I) sostituzione, nel titolo, così come nella norma stessa, della parola “Peculio” con “Conto corrente”; II) inserimento, dopo le parole “stabilire la parte”, previa soppressione delle parole “di peculio”, delle seguenti: “del conto corrente che possono essere utilizzati”.

Per quanto concerne l’art. 25-bis, si registrano invece le seguenti proposte modificative: 1) sostituzione del comma primo attualmente vigente (“Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati”) con il seguente: “Sono istituite le Unità regionali per il lavoro penitenziario presso ogni Provveditorato, le quali sono composte dal direttore dell’ufficio detenuti del Provveditorato, dal direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dalle rappresentanze regionali delle associazioni imprenditoriali e cooperativistiche e da un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro. Ciascuna Unità ha il compito di sostenere l’azione del Provveditore nelle attività di cui ai commi successivi”; 2) sostituzione, nel comma secondo, delle parole “commissioni regionali” con “unità regionali”; 3) sostituzione, nel comma quarto, della parola “civile” con “amministrativo”; 4) sostituzione, nel comma quinto, delle parole “la commissione” con “l’unità”.

Infine, per quel che riguarda l’art. 29, si propone, da una parte, di sostituire le parole “posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate” con le seguenti: “ad informare mediante colloquio telefonico”, dall’altra, inserire dopo le parole “o dell’avvenuto trasferimento.”, il seguente periodo: “Analoga informazione deve essere data tempestivamente al difensore che ne faccia richiesta” e dopo le parole “deve essere data tempestiva notizia”, le seguenti: “, a cura della Direzione e del responsabile del servizio sanitario,”.

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Con un taglio pratico e operativo, l’opera analizza la fase esecutiva che segue il processo di cognizione e che si apre con la riconosciuta responsabilità penale dell’imputato.Attenzione è dedicata ai rapporti funzionali tra il processo di cognizione, la fase esecutiva e la giurisdizione di sorveglianza, al fine di guidare l’operatore nelle proprie scelte difensive, nell’ottica complessiva del processo penale, senza limitarsi alle singole fasi procedurali.L’analisi delle modalità esecutive delle diverse tipologie di pena viene seguita dalla trattazione del titolo esecutivo: natura, esecuzione vera e propria e possibili modificazioni.Spazio viene dedicato ai procedimenti tout court, relativi all’esecuzione e alla procedura di sorveglianza; completa l’opera la trattazione dell’esecuzione penale nei rapportigiurisdizionali con le autorità straniere.Cristina MarzagalliGiudice del Tribunale di Varese, Formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano, ha una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale. È componente della Corte d’Assise, del Collegio Penale e del Tribunale del Riesame. Ha rivestito in passato i ruoli di Giudice per le Indagini Preliminari e di Magistrato di Sorveglianza. È stata componente del Tavolo IX degli Stati Generali dell’esecuzione penale.

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Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 30, 30-ter, 30-quater, 31, 34, 35-bis e 35-ter

Per quanto concerne l’art. 30, si propone l’inserimento, dopo le parole “particolare gravità”, delle seguenti: “o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza”.

Per quel che invece inerisce l’art. 30-ter, si prevede in questa relazione: a) al comma 1 la soppressione delle parole “di durata non superiore ogni volta a quindici giorni” e “quarantacinque giorni” inserendo, al posto di quarantacinque, “sessanta”; b) l’inserimento, in seno al comma 6, dopo le parole “al primo comma dell’articolo 30,”, delle seguenti: “ad eccezione dell’accompagnamento con scorta”; c) la sostituzione dell’attuale comma 7 (“Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30 bis”) con il seguente: “Fino alla decisione, l’interessato e il difensore possono presentare al magistrato di sorveglianza memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, nonché prendere visione ed estrarre copia della documentazione già acquisita dal giudice. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30 bis, ma il termine per proporlo è di quindici giorni dalla comunicazione della decisione”.

Ciò posto, si propone altresì l’abrogazione dell’art. 30-quater (“I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni”).

A sua volta l’art. 31 è oggetto della seguente proposta emendativa: sostituire l’attuale comma primo (“Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto”) con il seguente: “Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono elette da parte della popolazione detenuta secondo le modalità indicate dall’amministrazione penitenziaria”.

Dal canto suo, l’art. 34, nella parte in cui adesso dispone che la “perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità”, verrebbe riformulato nel seguente modo: “La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere attuata mediante denudamento. L’ispezione delle cavità corporee può essere condotta soltanto da un medico. Dell’avvenuta perquisizione deve essere fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita”.

Invece, l’art. 35-bis è stato oggetto delle seguenti proposte modificative: a) al comma terzo viene inserito il seguente periodo: “Il provvedimento resta efficace anche ove intervenga il trasferimento del detenuto o dell’internato in altro istituto penitenziario, ove la stessa inosservanza rilevante ai sensi dell’articolo 69 comma 6, lettera b) si riproponga, anche sulla base di diverse disposizioni di servizio con il medesimo contenuto”; b) al comma quarto viene inserito il susseguente periodo: “L’impugnazione dell’ordinanza non ne sospende l’esecuzione, salvo che il giudice disponga altrimenti”; c) al comma quarto-bis viene inserito il seguente periodo: “L’impugnazione dell’ordinanza non ne sospende l’esecuzione, salvo che il tribunale di sorveglianza disponga altrimenti”; d) l’attuale comma quinto (“In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale”) verrebbe riformulato nel seguente modo: “In caso di mancata esecuzione del provvedimento, ove non sia intervenuta sospensione dell’esecuzione, non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento che impone all’amministrazione di porre rimedio. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale”; e) al comma sesto, dopo le parole “Il magistrato”, vengono inserite le seguenti: “o il tribunale” mentre viene riproposta, dopo che essa era stata soppressa per effetto della legge, 21 febbraio 2014, n. 10, la lettera c), ma riformulata differentemente nel seguente modo: “se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo ai fini di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile”; f) al comma settimo dopo le parole “Il magistrato” vengono inserite le seguenti: “o il tribunale”.

Per quel che invece riguarda l’art. 35-ter, viene proposto l’inserimento di un ulteriore comma, ossia il comma quarto, che così disporrebbe: “In tutti i casi, il provvedimento con il quale il magistrato o il tribunale di sorveglianza liquida una somma di denaro costituisce titolo esecutivo ai fini di cui all’art. 474 del codice di procedura civile”.

Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 40, 41, 42, 43, 47-quinquies e 47-septies

In riferimento all’art. 40, si propone la riformulazione dell’attuale comma secondo (“Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80”) in questi termini: “Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dal funzionario giuridico pedagogico e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80 o da un assistente sociale dell’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. Il consiglio di disciplina può riunirsi, ove necessario, anche avvalendosi di collegamento a distanza”.

L’art. 41, invece, è stato oggetto delle seguenti proposte emendative: 1) inserimento, in seno al comma 1, del seguente periodo: “La forza fisica costituisce comunque l’ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile”; 2) soppressione, nel comma 2, delle parole “il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso” e contestuale loro sostituzione con le seguenti parole: “il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell’istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari. Ogni strumento di difesa in dotazione all’istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell’operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso”; 3) riformulazione del comma 3 dalla sua versione attualmente vigente (“Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto”) nella seguente: “Non è ammesso l’uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza”; 4) soppressione integrale del comma 4 (“L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario”).

L’art. 42, invece, verrebbe modificato nella seguente maniera: I) riformulazione del comma quarto dalla sua versione attualmente vigente (“Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni”) nella seguente: “Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda presso l’istituto penitenziario. La richiesta formulata per fruire, in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale, di incontri tra genitore detenuto e figli minori, anche con la presenza di servizi sociali, deve essere decisa entro 30 giorni dalla presentazione. I provvedimenti motivati devono essere comunicati all’interessato ai fini del reclamo previsto dagli articoli 35-bis e 69 comma 6 lett. b). È assicurato, ove richiesto, il trasferimento in istituti vicini al luogo di residenza in prossimità del fine pena per garantire interventi dell’ufficio esecuzione penale esterna, nonché dei servizi sociali e sanitari competenti per territorio”; II) sostituzione, nell’ambito del comma quinto, della parola “peculio” con “conto corrente”.

L’art. 43, invece, è oggetto delle seguenti proposte emendative: 1) al comma secondo il termine di tre mesi viene sostituito con sei mesi e sono soppresse le parole “e al centro di servizio sociale”; 2) viene inserito il seguente periodo: “Il direttore dell’istituto, attraverso l’attività del gruppo di osservazione, aggiorna mensilmente l’elenco dei dimittendi affinché vengano attivati tempestivamente interventi di sostegno alla persona e preparatori della dimissione, con relative segnalazioni alle agenzie competenti sul territorio”; 3) sono soppresse le parole “consiglio di disciplina” e al loro posto inserita la parola “direttore”.

Per quanto riguarda invece l’art. 47-quinquies, si segnalano le seguenti proposte modificative: a) al comma primo, dopo le parole “anni dieci” sono inserite le seguenti: “ovvero di figli affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, sopprimendosi al contempo queste parole: “secondo le modalità di cui al comma 1-bis”; b) al comma primo-bis, sono soppresse le seguenti parole: “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4 bis”; c) viene inserito un ulteriore comma, ossia il comma 2-bis, che così prevedrebbe: “L’istanza di detenzione domiciliare speciale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla detenzione domiciliare speciale e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione della condannata e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti”.

Infine, si propone l’inserimento di una ulteriore disposizione legislativa, l’art. 47-septies, intitolata “Affidamento in prova di condannati con infermità psichica”, che disporrebbe quanto sussegue: “1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 del codice penale, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato in libertà, definito dal dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio in riferimento al luogo di sua residenza o abituale dimora. La richiesta può altresì essere prodotta direttamente dal predetto servizio sanitario. L’affidamento in prova può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni di reclusione. 2. All’istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale attestante le condizioni di salute del soggetto, il programma terapeutico e riabilitativo individualizzato e la sua accettazione da parte della persona condannata. 3. Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento ed il grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro sessanta giorni. 4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre prescrizioni, contribuisca alla cura e al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. All’atto dell’affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le modalità del programma e le prescrizioni. 5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all’articolo 47, comma 5, in quanto compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Fermo restando l’obbligo dell’ufficio esecuzione penale esterna ai sensi dell’art. 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 7. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47. 9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dell’articolo 47”.

Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 52 e 53

Le modifiche, che interessano l’art. 52, riguardano il primo comma (proponendosi la soppressione della parola “quarantacinque” e la sua sostituzione con la parola “sessanta”) e l’inserimento di una statuizione normativa che disporrebbe quanto sussegue: “Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla concessione o sulla revoca della licenza, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 30-bis”.

Per quanto invece concerne l’art. 53, in tale relazione si propongono le seguenti modificazioni: 1) la sostituzione dell’attuale comma 2 (“Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale”) con il seguente: “Ai medesimi possono essere concesse, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l’anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale”; 2) l’inserimento di un ultimo comma ai sensi del quale: “Avverso il provvedimento sulla concessione o sulla revoca della licenza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo la procedura di cui all’articolo 680 del codice di procedura penale”.

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Le proposte di modifica riguardanti gli artt. 63, 69 e 78

Si propone l’abrogazione dell’art. 63 (“centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti. Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica”) mentre l’art. 69 verrebbe modificato nel senso che, al comma primo, dopo le parole “trattamento rieducativo”, verrebbero inserite le seguenti: “e alla tutela dei diritti fondamentali, nonché al Direttore Generale dell’azienda sanitaria competente per territorio, con riferimento alla adeguatezza e tempestività delle prestazioni sanitarie previste dall’articolo 11. Le segnalazioni sono trasmesse altresì al Presidente del Tribunale di sorveglianza”.

Infine, il primo comma dell’art. 78, rispetto alla versione attualmente vigente (“L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento”), verrebbe riformulato in questi termini: “L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di promuovere e cooperare in iniziative funzionali al progetto di istituto, di partecipare all’opera rivolta al sostegno dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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