Il presente elaborato intende condurre un discorso generico in merito al linguaggio giuridico-amministrativo, focalizzando l’attenzione sulle tipologie di atti giuridici propri della Pubblica Amministrazione (a titolo puramente esemplificativo); il tutto a partire dal concetto , quindi definizione, di ‘atto amministrativo’ e dalla individuazione dei poteri amministrativi spettanti al soggetto di diritto che può emanarli.
1. L’atto giuridico amministrativo
L’ atto amministrativo è, infatti , un atto giuridico posto in essere dall’ Autorità Amministrativa nell’esercizio ed espletamento della Sua funzione amministrativa , è espressione di un potere amministrativo che produce effetti indipendentemente dalla volontà del Soggetto a cui si rivolge. Si tratta di un atto unilaterale (è efficace indipendentemente dalla volontà del Soggetto a cui si rivolge) , esterno (non sono annoverabili fra gli atti amministrativi quegli atti meramente interni che l’ Autorità Amministrativa pone in essere nei confronti di sé stessa) , nominativo (ogni tipologia di atto è prevista ex lege nominativamente). Viene sempre emanato da un’Autorità Amministrativa nell’esercizio delle Sue funzioni amministrative. Il singolo cittadino che ne abbia interesse, può adire la giustizia amministrativa per impugnarne gli atti.
1.1 REQUISITI EX LEGE IMPOSTI
I requisiti che ne determinano la validità ed efficacia dell’atto, possono essere : di legittimità (qualora mancanti, ne deriva l’annullabilità dell’ atto : sono i requisiti che la Legge richiede affinché l’atto sia valido e, dunque, legittimo) e di efficacia (sono necessari perché l’atto sia valido e produca effetti). Un atto amministrativo può essere invalido in quanto contrario a norme imperative (in tal caso si parla di illegittimità dell’atto) , o perché è contrario al ‘principio della buona amministrazione’ – a norma dell’ Art. 97 Cost. – e in tal caso si parla di inopportunità dell’ atto. Dalla illegittimità dell’atto ne derivano due tipologie differenti di invalidità dell’ atto stesso : i c.d. ‘atti nulli e annullabili’. L’atto è, infatti, nullo qualora vi sia incompetenza assoluta (e cioè, chi ha emanato l’ atto non poteva farlo per mancanza di poteri in tal senso) ; difetto di uno degli elementi essenziali ( quali : soggetto, petitum, causa petendi, etc. ) ; violazione o elusione del Giudicato ( tale fattispecie si verifica quando il nuovo atto emanato dall’amministrazione riproduce gli stessi vizi precedentemente censurati o contrasta con prescrizioni derivanti da una precedente statuizione del giudice). Un atto amministrativo è, invece, annullabile quando vi è incompetenza relativa (tale fattispecie si verifica allorquando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo che appartiene allo stesso ente o settore); se vi è violazione di legge o per eccesso di potere.
1.2 EFFICACIA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Quanto all’ efficacia dell’ atto amministrativo (si concreta nella possibilità dell’ atto di produrre validamente tutti quegli effetti per cui è stato posto in essere) , è d’obbligo sottolineare che, poiché l’atto è prodotto dalla P.a. per finalità di pubblico interesse , questo produce effetti indipendentemente e anche contro la volontà del soggetto che vi abbia interesse. In base all’ efficacia , gli atti amministrativi possono essere : costitutivi (creano, modificano, estinguono un rapporto giuridico già posto in essere) , dichiarativi (accertano una data situazione giuridica). Gli atti amministrativi hanno efficacia a partire dal momento in cui vengono posti in essere, quindi dal momento in cui l’atto giuridico viene ad esistenza.
1.3 I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Nell’ ambito dei provvedimenti amministrativi sono rinvenibili : autorizzazioni, licenze, concessioni, atti ablatori , mentre atti che non si configurano quali provvedimenti amministrativi sono : pareri, atti di controllo, propulsivi, ricognitivi e paritetici. Particolare attenzione , in questa parte della trattazione, è da riservarsi allo schema giuridico dell’ atto amministrativo, il quale ne conferisce struttura formale all’atto stesso, da intendersi quasi come una specie di ‘ossatura giuridica’ , caratterizzata da alcune parti fondamentali : intestazione o parte iniziale , la quale indica la denominazione del tipo di provvedimento (ad es. ordinanza, decreto) ; preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli sulla base dei quali l’ atto è stato adottato) ; motivazione (coincide con le circostanze di fatto e le valutazioni dalle quali proviene l’ emanazione dell’atto) ; dispositivo (è la parte precettiva , cioè l’atto di volontà della P.A.) ; luogo , data e firma/sottoscrizione di chi emana l’atto.
1.4 GLI ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
In riferimento al contenuto del singolo atto, vi sono elementi che si tripartiscono in : essenziali, accidentali e naturali. Com’è noto, la mancanza di un solo elemento essenziale ne determina la nullità dell’ atto stesso; diversamente, la mancanza di un requisito ne determina l’annullabilità dell’atto amministrativo , con la possibilità che venga annullato su istanza di parte o d’ ufficio dalla P.a. competente. Gli elementi accidentali si applicano solo agli atti amministrativi negoziali, devono essere possibili e leciti, se illeciti e/o impossibili, essi si considerano come non apposti. Infine, gli elementi naturali si considerano sempre inseriti nell’atto, poiché ex lege previsti. Elementi essenziali dell’ atto amministrativo sono, invece, considerati : la capacità del soggetto dal quale promana l’atto (deve averne la capacità, cioè la competenza ad emanare l’ atto) ; la dichiarazione di volontà (la modalità attraverso la quale la P.A. esterna la sua volontà amministrativa) ; l’oggetto (la res avente ad oggetto l’atto) ; la causa (è la ragione economico/sociale , la finalità di pubblico interesse prevista ex lege) ; la motivazione (consta di elementi di fatto e di diritto, poiché si riferisce sia alla dichiarazione , sia alla forma del singolo atto amministrativo) ; la forma (essa è pressoché libera : può l’atto avere sia forma scritta che orale, in virtù della tipicità e nominatività degli atti) ; il soggetto a cui si rivolge (è il destinatario dell’ atto stesso, cioè l’organo pubblico o il soggetto privato verso cui si producono gli effetti posti in essere dall’atto) . Sono considerati elementi accidentali dell’ atto amministrativo : il termine (periodo temporale a partire dal quale e fino al quale l’atto inizia a produrre effetti o cessa di averne : è evento futuro e certo) ; la condizione (subordina l’efficacia dell’atto al verificarsi di un atto futuro e incerto) ; la riserva (la P.A. si “riserva” di adottare future determinazioni su una data materia) ; il modo (dal latino ‘modus’, può esser apposto ad un atto amministrativo solo nei casi espressamente previsti ex lege).
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2. Il linguaggio giuridico amministrativo
Alla base del discorso avviato, vi è la constatazione che il linguaggio utilizzato – quello giuridico/amministrativo – è un linguaggio settoriale , dal quale promanano tutti i testi normativi prodotti in ambito giuridico : Leggi, Decreti, Regolamenti, Sentenze, Ricorsi, Ordinanze, etc. Si tenga in considerazione, altresì, la varietà propria del linguaggio giuridico : ciò perché i vari testi in cui viene utilizzata la lingua giuridica, si rivolgono a pubblici differenti e le differenti tipologie di testi normativi, presentano finalità e obiettivi vari e diversi, che presuppongono ulteriori differenze in relazione al lessico e alle varie forme testuali.
2.1 IL CONTENUTO DEL TESTO GIURIDICO E RELATIVE TIPOLOGIE
Ciò premesso, si passa ad evidenziare come il contenuto del testo giuridico sia molto vincolante, a tratti schematico, tecnico e rigido e si tripartisca dal punto di vista : normativo (in questo contesto sono annoverabili leggi, decreti, regolamenti, statuti , direttive e regolamenti europei) ; applicativo (gli atti processuali quali : sentenze, ordinanze , decreti, requisitorie, impugnazioni, comparse, istanze, memorie, atti di citazione, tutti gli atti amministrativi e gli atti giuridici a rilevanza privata); interpretativo (la c.d. “dottrina”). Considerate queste tipologie testuali, si può metter in rilievo che i testi giuridici si caratterizzino per impersonalità, concisione e utilizzo di un linguaggio specifico, settoriale, molto tecnico, giuridico per l’appunto. Viene, infatti, utilizzato frequentemente il c.d. “Si impersonale” (a dimostrazione del carattere dell’impersonalità del testo giuridico) ; viene utilizzato il passivo con conseguente soggetto/oggetto inanimato , al quale si accompagna l’utilizzo di un verbo modale (ad es. “la motivazione addotta non può non condividersi”) ; vengono richiamati , sovente, soggetti astratti e collettivi che indicano, in modo alquanto generale ed oggettivo, colui che scrive ; si utilizza l’imperfetto narrativo per la narrazione non soggettiva.
2.2 CARATTERISTICHE STILISTICHE
La concisione del testo, la si rinviene nell’utilizzo di un periodare lungo, molto ricco a livello semantico di vocaboli giuridici, frasi implicite e per inciso : il tutto a dimostrazione di una narrazione di fatti giuridici, i quali si collocano a differenti livelli gerarchici. Talvolta, per ragioni di sinteticità, vengono adoperati anche costrutti con verbo all’infinito o frasi stringate con participio presente e conseguente omissione degli articoli, a rappresentare –ancora una volta- il carattere tecnico/specialistico del testo e dell’azione rappresentata. A livello lessicale, sono rinvenibili tre differenti categorie : tecnicismi specifici (termini utilizzati esclusivamente in ambito giuridico), ridefinizioni (parole del linguaggio comune che in ambito giuridico assumono valore tecnico) , tecnicismi collaterali (particolari espressioni stereotipiche).
2.3 LA STRUTTURA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Stante le considerazioni addotte sin qui, si passa ora all’analisi delle singole parti che compongono la struttura dell’ atto amministrativo. La parte iniziale, infatti, riporta la denominazione del tipo di provvedimento adottato, l’autorità amministrativa che l’ha emanato (ad es. il Ministro, il Direttore generale del singolo Ente richiamato, il Sindaco, il Presidente della Regione etc.) , l’oggetto che specifica la funzione o ratio legis per cui l’atto è stato creato, estremi identificativi di protocollo (anche online). E’, in definitiva, l’indicazione precipua dell’ Autorità da cui promana l’atto. Il preambolo indica e riporta tutte le norme e gli atti in base ai quali l’atto è stato adottato e che giustificano l’esercizio dei poteri e interessi coinvolti ( Vista la Legge, Visto il Decreto, Acquisito il Parere) : più specificamente, indica e descrive i fatti giuridici , le situazioni, contesto e circostanze che fanno riferimento alla fattispecie del relativo atto adottato e le indicazioni degli atti e di tutti quei documenti utilizzati dal soggetto che emana l’atto e da chi ne abbia interesse. Descrive, altresì, eventuali accertamenti compiuti, cioè i dati risultanti dalle verifiche o dai controlli effettuati, ai fini dell’adozione del singolo atto. Sono, anche, richiamati eventuali vizi quali : eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti, oltre all’ indicazione delle norme giuridiche richiamate . La motivazione la si può considerare la parte principale e più importante dell’ atto, indicandone le circostanze di fatto e di diritto dalle quali è scaturita l’emanazione (Atteso che, considerato che), cioè le ragioni giuridiche e la valutazione degli interessi portata avanti : in generale, si può dire che ricostruisce l’iter logico seguito dall’ ente di riferimento ai fini della decisione. Essendo un elemento fondamentale , se mancante può portare a nullità o annullabilità dell’atto, atteso che è la parte dell’ atto nella quale la P.A. indica interessi coinvolti nel procedimento e ne valuta gli interessi coinvolti. Il dispositivo è la parte precettiva dell’ atto, indica e costituisce la dichiarazione di volontà della amministrazione coinvolta e eventuali effetti prodotti dall’atto. Data , luogo e sottoscrizione , a completamento della redazione del singolo atto, contengono la firma dell’ autorità emanante .
2.4 IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Connessa alla nozione di atto vi è quella di ‘provvedimento amministrativo’, che indica un particolare tipo di atto di diposizione produttivo di effetti nella sfera giuridica di soggetti terzi. E’ l’atto che conclude e completa una sequenza di atti nell’ ambito di un procedimento amministrativo, atto attraverso il quale si crea, modifica o si estingue una data situazione giuridica soggettiva, al fine della realizzazione di un pubblico interesse, curato dalla Pubblica Amministrazione di riferimento che lo ha posto in essere. Sono definibili provvedimenti amministrativi : l’autorizzazione e l’abilitazione, approvazione, ordinanza , bandi di gara o di concorso, atti ablatori quali espropriazione per pubblica utilità, licenze e nulla osta, concessioni .
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