Tassazione della pensione erogata da un ente internazionale

Scarica PDF Stampa

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la risposta n. 177/2023 ha disposto delle delucidazioni in merito alla tassazione del trattamento pensionistico erogato da un ente internazionale in favore di un soggetto residente in Italia.
>>>Risposta 177/2023 Agenzia delle Entrate<<<

Indice

1. La disciplina di riferimento: capo IV(Redditi di lavoro dipendente) D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte sui redditi). Gli artt. 49-50 TUIR

Art. 49 TUIR (D.P.R. n. 917/1986) – Redditi di lavoro dipendente –
L’art. 49 del TUIR, testualmente, dispone che: 1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano da rapporti aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme  di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”
Art. 50 TUIR – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente –
L’art. 50 del TUIR, testualmente, statuisce che: 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle  cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o  di  addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto  forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di  società,  associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in  relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo  senza  impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,  n. 222,  nonché  le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle  commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per  legge devono essere riversati allo Stato;  #aggiornamento
g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e  le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli  articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;
h) le  rendite  vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle  aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza    sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello  Stato, o quivi operanti in  regime  di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;
((h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n. 124  e  al  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;))
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente  né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli  indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41;
l)  i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a  condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 13.
#aggiornamento (lettera f) – Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 – ha statuito all’art. 32. co. 1 che “Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima  data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui  al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31, commi 2 e 3”.

Potrebbero interessarti anche

2. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la risposta n. 177/2023 ha disposto delle delucidazioni in merito alla tassazione del trattamento pensionistico erogato da un ente internazionale in favore di un soggetto residente in Italia.

2.1 Il caso di specie

Nello specifico, mediante l’istanza di interpello l’istante, residente in Italia, rappresenta di aver svolto attività di lavoro dipendente presso un Ente internazionale, il quale attualmente eroga allo stesso soggetto un trattamento pensionistico.
Il ricorrente all’Amministrazione Finanziaria espone che i contributi versati dai dipendenti vengono detratti dal salario base mensile (salario netto) per la quota di montante pensionistico necessaria a garantire 1/3 della futura pensione: tale parte dei contributi pensionistici è pertanto già oggetto di tassazione. I rimanenti 2/3 della pensione futura gravano sul datore di lavoro, ma vengono calcolati anch’essi sullo stipendio netto e non lordo come avviene in Italia.
I dipendenti dell’Ente non hanno subito tassazione alcuna dallo Stato italiano durante la loro fase lavorativa attiva, ma sono stati tassati direttamente dall’Ente internazionale (mediante c.d. Tassa Interna), in quanto organismo sovranazionale dotato di poteri impositivi ed autoritativi.
L’Ente dispone, altresì, di un proprio autonomo sistema pensionistico sovvenzionato mediante contributi propri e pagati dai suoi dipendenti. Giova ricordare che non si tratta di una forma di previdenza complementare bensì della sola tipologia di previdenza obbligatoria prevista per i dipendenti dell’Ente.

2.2 La soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante chiede all’Amministrazione Finanziaria se la c.d. “quota pensione” che scaturisce dai contributi pensionistici tassati alla fonte (pari ad 1/3), è classificabile esente come disposto dalla disciplina della previdenza complementare di cui al co. 4 dell’art. 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari -.
Sicché, il ricorrente all’Amministrazione Finanziaria ritiene fiscalmente irrilevante la suddetta quota pari a 1/3 della pensione poiché derivante dai contributi pensionistici tassati in vigenza del rapporto lavorativo, in base al principio dell’unicità della tassazione. In applicazione di detto principio il lavoratore subordinato verrà tassato al momento del pensionamento nel caso in cui i contributi previdenziali siano dedotti (secondo le proprie quote parte da lavoratore e datore di lavoro) durante la “fase di accumulo previdenziale” così come disposto sulla scorta della disciplina, di cui all’art. 51, co. 1, lett. a) TUIR, che prevede l’esclusione da imposizione dei contributi assistenziali dalla base imponibile IRPEF.

2.3 La decisione dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in scrutinio, l’Amministrazione Finanziaria statuisce che l’istante non potrà giovare della disciplina di cui all’art. 8, co. 8 del D.lgs 252/2005. In merito ai contributi versati, questi non sono riconducibili alla previdenza complementare e, quindi, non deducibili secondo il dettato normativo di cui all’art. 10, co. 1, lett. e-bis del TUIR.
Sulla scorta della normativa nazionale le pensioni erogate in forma periodica sono tassate ai sensi del suddetto articolo 49 del TUIR a nulla rilevando le particolari modalità di determinazione e di tassazione del contributo pensionistico. 

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Il lavoro all’estero

Questo Manuale propone una chiave di lettura utile ad interpretare le disposizioni di legge, gli accordi e le convenzioni internazionali, riguardanti la complessa tematica dei lavoratori all’estero. Con oltre 300 domande e risposte sul rapporto di lavoro estero, il testo è il frutto di una raccolta ragionata e sistematica delle questioni più dibattute, derivanti dalle esigenze reali dei lettori del blog e forum di FISCOeTASSE, il portale di riferimento in materia fiscale. L’opera tiene conto degli incentivi fiscali riconosciuti ai lavoratori operanti all’estero che rientrano in Italia e del Decreto sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali(pubblicato in G.U. del 18 gennaio 2018) e relative istruzioni operative, contenute nella Circolare Inps n. 16 del 29 gennaio 2018. LUIGI RODELLA Consulente del lavoro. Da oltre vent’anni si occupa della gestione del “rapporto di lavoro estero”, collaborando con Istituti di formazione alla redazione di pubblicazioni, all’attività di formazione e di consulenza sugli expatriates. In importante Gruppo industriale italiano, ha ricoperto il ruolo di Responsabile di “Amministrazione dirigenti e compensation”. Successivamente, come professionista, ha assistito Commissari governativi alla definizione di processi di ristrutturazione, che prevedevano la cessione e la ricollocazione dei lavoratori in esubero.

Luigi Rodella | Maggioli Editore 2018

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento