L’avvio del procedimento di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria, arrestatosi per il solo esaurimento delle facoltà assunzionali dell’anno in corso (imposte dalle limitazioni di legge nella misura del 20% delle unità cessate l’anno precedente), implica l’obbligo per la P.A. di dare ulteriore corso (e fino all’esaurimento della stessa) con provvedimento conclusivo nell’anno ( o negli anni) successivi, dando atto della specificazione delle modalità atttuative ,una volta che si sia venuto meno – per il nuovo anno .- il vincolo assunzionale.
La fattispecie, in particolare, acquista ulteriore valenza alla luce del D.L. 101/2013, il cui art. 4 co. 4 prevede la proroga dell’efficacia sino al 31.12.2015 delle graduatorie ancora in essere all’entrata in vigore del D.L., e il cui co. 3 subordina l’autorizzazione all’indizione di nuove procedure concorsuali alla verifica circa l’inesistenza di graduatorie ancora in corso.
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