Tar Lazio: la natura pubblica delle Casse di previdenza è stata riconosciuta da una fonte primaria e non provvedimentale

Redazione 18/06/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 5938 del 12 giugno 2013 il Tar del Lazio ha confermato la natura pubblica degli enti di previdenza dei professionisti, in risposta ai ricorsi presentati dall’Associazione degli enti di previdenza privati (Adepp) e dalle casse di previdenza dei professionisti. I dubbi sollevati dalle parti ricorrenti ruotavano intorno alla previsione di inserire le Casse, privatizzate ex D.Lgs. 509/1994, nell’elenco delle amministrazione pubbliche sottoposte alle regole della riduzione del disavanzo pubblico stilato dall’Istat con il conseguente obbligo di contribuire anch’esse alle manovre di bilancio ed ai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica (D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012). L’elenco Istat, si ricorda, è stato predisposto assumendo come regole quelle proprie del sistema europeo, finalizzato ad uniformare a livello europeo i sistemi contabili nazionali così da disporre di un insieme coerente ed omogeneo di conti e dati statistici rilevanti ai fini del calcolo dei disavanzi e dei debiti pubblici nazionali.

Ad avviso del Tar Lazio con il D.L. 16/2012 «il legislatore interno si è limitato a prendere come riferimento l’indagine già effettuata dall’ISTAT e risultante dai predetti elenchi, qualificando autonomamente in via legislativa tutti gli enti ivi contemplati come “amministrazioni pubbliche”, ai fini dell’applicazione delle misure di finanza pubblica nel senso introdotto nel corso del 2012.

Il legislatore ha quindi ritenuto di attribuire “con legge” la natura pubblica agli enti indicati nei predetti elenchi e l’interprete, di fronte ad una qualificazione espressa in tal senso mediante uno strumento primario di legificazione, non può che limitarsi a prendere atto di tale scelta legislativa, a sua volta sindacabile solo nei limiti dell’irragionevolezza sotto eventuali vari profili, accertabile come noto però solo dal “giudice delle leggi”».

Natura pubblica, del resto, già evidenziata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012 nella quale si sostiene che la privatizzazione operata dal D.Lgs. 509/1994 rappresenta solo un’innovazione di carattere essenzialmente organizzativo che lascia immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle Casse. Depone nel senso della natura pubblica degli enti di previdenza la presenza di una serie di indici: l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione; la natura di pubblico servizio, il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, nonché il controllo della Corte di conti.

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