TAR Campania – Sentenza n. 389-2010

giurisprudenza 04/03/10
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TAR Campania – Sentenza n. 389-2010 (Cancellazione dalla graduatoria – mancata comunicazione – irrilevanza – comportamento inadempiente del privato – violazione dei principi in materia di atti di ritiro, di affidamento e buona fede – insussistenza).

Non comporta l’illegittimità dell’atto l’assenza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90, nell’ipotesi di natura vincolata del contestato provvedimento di cancellazione dalla graduatoria, e tenuto conto che le fasi del controllo e dell’eventuale decadenza non appartengono ad un procedimento diverso rispetto a quello di formazione delle graduatorie, ma ne costituiscono aspetto endoprocedimentale.

In presenza di un comportamento inadempiente del privato beneficiario di un precedente atto amministrativo favorevole e causativo dello stesso, viene in rilievo l’esercizio non già di un potere (discrezionale) di riesame e revisione di propri precedenti atti per ragioni legate ad una valutazione del pubblico interesse, ma di un potere sanzionatorio con effetti decadenziali, che si estrinseca, quindi, in un atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d’ufficio, con conseguente irrilevanza dei tradizionali principi in materia di affidamento nei confronti di provvedimenti tardivi di autotutela.

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