Tabelle liquidazione danni: il Tribunale di Roma le innalza (PDF scaricabile)

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Il Tribunale di Roma ha aggiornato le tabelle per la valutazione del danno biologico incrementandole dell’indice Istat pari al 15,8%, nonché aggiornando i criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno.
Per approfondimenti consigliamo: Valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale

Scarica le tabelle e la relazione del Tribunale di Roma

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Trib.-Roma_inabilita-temporanea-danno-micropermanente_ottobre-2023.pdf 50 KB
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Trib.-Roma_Tabella-danno-morale_ottobre-2023.pdf 263 KB
Trib.-Roma_Tabella-danno-incapacita-biologica-temporanea_ottobre-2023.pdf 167 KB
Trib.-Roma_Tabella-danno-biologico_ottobre-2023.pdf 10 MB
Trib.-Roma_Tabella-danno-biologico-micropermanente_ottobre-2023.pdf 2 MB

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Indice

1. Il metodo delle nuove tabelle


Nella relazione si riporta che da oltre trent’anni la giurisprudenza ha elaborato, per la valutazione del danno derivante da lesioni, al fine di assicurare omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti equiparabili sulla base di criteri medico legali, un parametro, partendo dalla rilevazione della media dei risarcimenti che venivano erogati in relazione al danno biologico del singolo ufficio. Il valore monetario del punto di invalidità non risulta costante bensì varia in funzione del grado di invalidità permanente e, quindi, più elevato quest’ultimo maggiore risulta il peso pecuniario del punto.

2. Il criterio del punto variabile


Il criterio del cosiddetto punto variabile, che è stato adottato dalla giurisprudenza del tribunale capitolino fin dal 1990, si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali si eleva secondo una progressione più che proporzionale rispetto al crescere dei postumi permanenti, un meccanismo intermedio tra progressione aritmetica e geometrica, in base al principio che a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi. Criterio fatto proprio dal legislatore con l’articolo 138 del codice delle l’assicurazione private, il quale ha previsto che sia per le micro permanenti che per i postumi delle lesioni macro permanenti, il valore di ogni punto deve avere un incremento più che proporzionale rispetto al precedente. Col sistema tabellare a punto variabile il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado percentuale di invalidità permanente e residuato alle lesioni, per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità.

3. Il criterio in concreto adottato


Deve combinare uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, in modo da adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la medesima abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto differente, e pertanto maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità che, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cosiddetta personalizzazione determinerebbe come effetto la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.


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4. L’età media


Ai fini della valutazione di detto periodo si rinvia all’età media indicata dall’Istat, precisando di prestare accortezza nel considerare che il parametro della vita media non può essere sempre considerato tenuto conto che statisticamente, proprio per i soggetti che hanno raggiunto il valore individuato per la durata media della vita, si deve tener conto dell’aspettativa di vita, essendo stato rilevato che gli individui che raggiungono o superano l’età media hanno comunque una aspettativa di sopravvivenza superiore alla media. Per l’effetto, secondo la relazione, le tabelle rappresentano lo sviluppo del metodo del punto variabile attraverso un quadro sinottico in cui sia già indicato il risultato delle operazioni di moltiplicazione da compiere per ogni misura di invalidità e per ogni fascia di età.

5. Il danno riflesso subito dai congiunti e il danno morale


Tra le novità, risulta tabellarizzato il meccanismo di risarcimento del danno riflesso subito dai congiunti per effetto delle lesioni permanenti riportate dai danneggiati, ma anche la revisione del sistema tabellare di determinazione del danno morale, se provato, tenendo conto del principio ispiratore del punto tabellare ex articolo 138 del codice delle assicurazioni, cioè per ciascun punto si deve avere un incremento più che proporzionale rispetto a quello precedente.

6. Il principio della liquidazione del danno alla salute


Deve soddisfare tre requisiti:

  • essere integrale, ovvero rappresentare effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell’illecito,
  • evitare duplicazioni, ovvero liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi bensì sostanzialmente identici,
  • evitare sperequazioni, ovvero trattare in modo analogo ipotesi dissimili, oppure liquidare in modo diverso danni simili.

Di tali tre requisiti, quando la legge non detta criteri specifici di liquidazione, il giudice deve tenerne conto, come l’opzione del metodo equitativo che intende adottare in concreto ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile.

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Avv. Biarella Laura

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