Danno non patrimoniale: liquidazione con tabelle, + 50% del giudice

Redazione 20/03/17
Scarica PDF Stampa

Dal 13 marzo scorso, all’attenzione della Camera è stato portato anche un disegno di legge concernente la rimodulazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Il testo è già stato esaminato e corretto dalla Commissione Giustizia, che ha apportato alcune modifiche.

In primo luogo, inserisce all’interno delle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle di valori, che i giudici dovranno utilizzare come parametri per liquidare in sede di giudizio il danno non patrimoniale, a seguito di una valutazione equitativa. Inoltre, è concesso al giudice di aumentare il risarcimento del danno fino al 50% delle misure previste in tabella, in virtù del libero apprezzamento delle circostanze del caso di specie, e quindi della condizione soggettiva del danneggiato. Infine, è stata prevista anche la disciplina transitoria con cui gestire il periodo di tempo in cui l’entrata in vigore della norma si sovrapporrà al regime vigente tuttora.

 

Risarcimento del danno: le tabelle di liquidazione

La proposta di legge, in particolare, si pone come finalità principale quella di predeterminare i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale. Attualmente, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell’art. 2059 del codice civile. Tuttavia, questo si limita alla previsione di un risarcimento nei soli casi previsti dalla legge e non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che è stato poi definito nel corso del tempo dalla giurisprudenza, con diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio.

Per questo la proposta di legge stabilisce si prefigge l’obiettivo di introdurre una disciplina ad hoc per il danno non patrimoniale, individuandone anche una nozione di riferimento. In particolare, include la previsione che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle, che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile.

Le tabelle in questione sono state elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Commissione Giustizia ha modificato la tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell’unione civile. È previsto, poi, che le stesse siano aggiornate di anno in anno con decreto del Ministero della Salute, in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In ogni caso in cui il giudice provvederà all’aumento del 50% delle quote di cui già detto, dovrà motivare il suo discostarsi dai parametri tabellari.

 

Risarcimento del danno non patrimoniale: quando sarà in vigore?

Per ciò che concerne il piano transitorio, è previsto che saranno incise dall’entrata in vigore della nuova norma solo i procedimenti in corso in quel momento, sempre che il giudice non abbia già liquidato il risarcimento del danno o che questo non sia stato determinato dalle parti in via transattiva.

Anche a seguito delle valutazioni operate dalla Commissione Giustizia, è rimasta integra la disciplina inserita nel Codice delle assicurazioni private, che rimette – con riferimento alla assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti – a regolamenti governativi la determinazione di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento