Svuota carceri: immediatamente applicabili le norme più favorevoli all’imputato

Redazione 20/02/14
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Lucia Nacciarone

 

Ci si riferisce, in particolare, alla modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, in attesa di conversione, all’articolo 73 di cui al Testo Unico in materia di stupefacenti.

La norma fa riferimento al reato di spaccio e considerato ‘di lieve entità’, fattispecie che viene considerata autonoma rispetto alla corrispondente punita più severamente, in considerazione della potenzialità offensiva della condotta del soggetto agente.

La ratio della novella legislativa è proprio quella di ridurre, all’interno dei penitenziari, la presenza dei tossicodipendenti, che spesso scontano la pena per fatti di contenuta gravità: in considerazione delle modifiche apportate dal decreto legge, il fatto di lieve entità costituirà una autonoma ipotesi di reato (la relazione al disegno di legge di conversione sembra confermare in questo senso) e la pena edittale più bassa sarà, secondo quanto prevede l’articolo 2 del codice penale (successione di legge più favorevole) immediatamente applicabile, e in alcuni casi, per i procedimenti in corso, il reato estinto.

A deciderlo è la quarta Sezione penale della Cassazione, che rileva come nella nuova formulazione del reato di cui all’articolo 73 del Testo Unico, sia prevista la clausola di riserva (‘salvo che il fatto non costituisca più grave reato’) nonché il riferimento ad un soggetto attivo (‘chiunque’) e alla condotta (‘commette’) tutti indici, questi, sintomatici della volontà del legislatore di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione è pur sempre in parte mutuata da altre disposizioni incriminatrici, ma che nel quinto comma dell’articolo 73 trovano una loro ulteriore caratterizzazione attraverso la descrizione delle condizioni che li rendono ‘di lieve entità’.

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