Supercondominio, la Cassazione chiarisce la natura giuridica dell’istituto di origine giurisprudenziale

Redazione 28/08/13
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Lilla Laperuta

Il supercondominio è «un ente distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomìni, ancorché da essi composto, che viene in essere ipso iure et facto al fine di gestire rapporti di accessorietà rispetto a tutti gli edifici condominiali e di proprietà, pro indiviso, di tutti i membri di ciascun condominio». Così la Corte di cassazione, sentenza 19558 del 26 agosto, precisa la natura giuridica della fattispecie del supercondominio, di conio giurisprudenziale e che grazie alla riforma introdotta con la L. 220/2012 (leggi l’articolo su questo stesso sito) ha trovato recente accoglimento all’interno del Codice civile. La sentenza, in particolare, si conclude cassando la pronuncia dalla Corte di appello di Firenze laddove evidenziava che ciascuno dei condomìni ricorrenti, al pari di ciascun condomino avrebbe avuto, anche da solo, la legittimazione ad agire, gravando sull’amministratore del condominio ex at. 1130 e 1131 c.c., il potere dovere di compiere atti conservativi, non avendo perciò alcuna rilevanza la circostanza che non fosse stato designato un amministratore del supercondominio.

Sul punto si chiarisce, infatti, che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere atti conservativi, riconosciuta ex artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, «nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all’edificio amministrato, non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, quale accorpamento di due o più singoli condomini per la gestione di beni comuni (ferma l’autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), che deve essere costituito ed amministrato attraverso le deliberazioni dei propri organi (assemblea, composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo, ed amministratore del supercondominio) e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno».

Il regolamento contrattuale, dunque, non può affidare al collegio degli amministratori il compito di sostituire istituzionalmente l’assemblea dei condomìni.

Il Supremo Collegio, ancora, chiarisce che gli artt. 1130 e 1131 c.c. fissano in maniera specifica le attribuzioni dell’amministratore del condominio fra le quali non rientra quella di richiedere il risarcimento danni, diversamente da quanto prospettato dalla Corte di merito.

 

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