Sulla sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari decide il medico nominato dal giudice

Redazione 11/01/12
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Con la sentenza n. 32 depositata il 9 gennaio 2012 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un indagato che chiedeva gli arresti domiciliari per motivi di salute.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ritenuto obbligatoria la nomina di un perito che valutasse le effettive condizioni di salute del richiedente, aderendo alla giurisprudenza in materia secondo cui in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare per motivi di salute, ai sensi dell’art. 275, co. 4bis del codice di procedura penale, il giudice della cautela deve nominare un esperto terzo, anziché limitarsi a chiedere il parere al medico del carcere.

Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte avevano già chiarito che, in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall’art. 299, co. 4, c.p.p.

Al giudice è in ogni caso inibito respingere la domanda solo perché, n via preliminare, si prefigura la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale accertamento che essere successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.

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