Sulla cogenza della sospensione dei lavori di appalto pubblico in caso di “sorpresa archeologica” (anche solo probabile): evoluzione storica dei dati normativi

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In tema di appalti pubblici, particolarmente delicato risulta essere il tema della sospensione dei lavori per “sorpresa archeologica”.

In linea generale, già l’articolo 30 del Capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche del 1962 (DPR n. 1063 del 1962) prevedeva la “possibilità” per l’ingegnere capo di sospendere i lavori in caso di “causa di forza maggiore”.

Il D.M. n. 145 del 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ha abrogato il citato articolo 30 ed affinato la fattispecie giustificante la sospensione dei lavori.

Affinché possa darsi lecitamente seguito a tale effetto, si richiede infatti la presenza imprescindibile “di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi”.

A conclusione della presente disamina dell’evoluzione storica di tale precetto normativo, è necessario precisare che il Legislatore ha modificato ulteriormente la disciplina con l’art. 158 D.P.R. 207 del 2011 nel quale, espunto il riferimento alla forza maggiore, si ha riguardo unicamente alla più generica nozione di “circostanze speciali”, purché tali da impedire la regolare prosecuzione dei lavori “a regola d’arte”, per riprendere formula antica e significativa.

Forza maggiore ed avverse condizioni climatiche continuano a giustificare la sospensione dei lavori, ma sono menzionate in un diverso articolo, il successivo 159, la cui rubrica inizia con la formula “ulteriori disposizioni relative alla sospensione […]”, e rendono solo “ammissibile” la sospensione.

Nel fraseggiare dell’art. 158, invece il presente indicativo “ordina (la sospensione)”, senza costruzione con il verbo servile “potere”, elide la discrezionalità riconosciuta nelle precedenti discipline organiche della materia.

Soggetto deputato ad ordinare la sospensione è il “direttore dei lavori”.

In realtà, al secondo comma dello stesso articolo, il D.P.R. disegna, attorno al nucleo duro delle “circostanze speciali”, fonti di un preciso obbligo in capo al direttore di ordinare la sospensione, un’ampia area grigia nella quale si esprime a pieno la discrezionalità di quest’ultimo.

Il direttore può, infatti, disporre la sospensione per “ragioni di pubblica utilità o necessità”, espressione poetica e dai margini incerti, nella quale possono venire ad inquadrarsi un numero ingente di fattispecie atipiche non chiaramente predeterminabili.

Nel solco dell’ampia produzione giurisprudenziale sul tema si inserisce anche l’ordinanza interlocutoria n. 3670 del 2014 della Corte di Cassazione.

È necessario innanzitutto precisare se la “sorpresa archeologica” rientri nelle “circostanze speciali” che implicano la necessaria sospensione o sia da farsi confluire nella predetta zona d’ombra lasciata alla discrezionalità del direttore.

Sulla “sorpresa” in senso stretto, ovvero il ritrovamento di un reperto archeologico, nessun dubbio può aversi circa la sussunzione in capo alla prima fattispecie, anche guardando alla normativa di tutela del patrimonio artistico e culturale della nazione.

Ultimo interrogativo, chiarito nelle ultime battute della citata ordinanza interlocutoria, verte invece sulla più incerta “possibilità di sorpresa”, ovvero sul legittimo sospetto che nell’area dei lavori possano essere situati reperti archeologici celati.

La cogenza della sospensione, nelle concise e significative argomentazioni del collegio giudicante, è da intendersi estensibile anche a questa fattispecie, qualora la reperibilità del reperto sia quanto meno qualificabile quale “probabile” a giudizio dell’autorità competente.

Ne deriva, in tal caso, che deve considerarsi ineludibile una fase di preventiva “esplorazione” archeologica al fine di verificare l’eventuale presenza di reperti, terminata la quale può darsi lecitamente seguito ai lavori.

(Il testo dell’ordinanza interlocutoria n.3670 del 17 febbraio 2014 è disponibile sul sito della Corte di Cassazione, nella sezione “Servizio novità”.)

Avv. Gambetta Davide

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