Stato di necessità per vittima di tratta costretta a trasportare stupefacenti

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La Sesta Sezione penale, in tema di cause di giustificazione, ha affermato che, in conformità ad un’interpretazione dell’art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all’art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando 11 della medesima, risulta configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza possibilità di ricorrere alla protezione dell’Autorità.

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Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 2319 del 18/01/2024

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Indice

1. I fatti

La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dai ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma la quale ha confermato la pronuncia del Gip del Tribunale di Roma con cui: l’imputato O.L. è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e per i reati-fine, tutti in materia di stupefacenti alla pena di sei anni di reclusione; l’imputata O.M. è stata assolta dal medesimo reato di associazione a delinquere dedita al narcotraffico per non avere commesso il fatto; è stata dichiarata l’improcedibilità del delitto del trasporto illecito di sostanza stupefacente del tipo marijuana per ne bis in idem, mentre è stata condannata per il trasporto di 5 chili di marijuana a due mesi di reclusione ed euro 400 di multa, a titolo di continuazione con la pena di due anni di reclusione ed euro 4000 di multa irrogatale con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma, e sospensione condizionale della pena.
Tra i vari motivi di ricorso, quello che in questa trattazione rileva è quello relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., 8 Direttiva 2011/36/UE, 4 e 8 CEDU in quanto la sentenza impugnata, nel condannare la ricorrente (O.M.) per il delitto di trasporto illecito di stupefacenti ha erroneamente omesso di applicare la clausola di non punibilità per le vittime di tratta , quale è O.M., alla luce della disciplina sovranazionale, delle Raccomandazioni e delle Linee guida sui diritti umani e sulla tratta di persone dell’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani.
Nonostante l’atto di appello fosse incentrato sul riconoscimento della clausola di non punibilità e, dunque, sulla scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., previa esplicazione di come la ricorrente avesse commesso il reato in ragione della sua situazione di vulnerabilità socio-economica e della mancanza assoluta di autonomia e indipendenza, ad avviso della difesa, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del diritto internazionale e dell’interpretazione conforme cui i giudici di merito sono tenuti alla luce dell’art. 117 Cost., eventualmente anche attraverso la disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto dell’UE.
Inoltre, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione all’art. 54 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha preso in alcuna considerazione l’esperienza della ricorrente, antecedente al delitto, costretta a fuggire, a soli 18 anni, e sottoposta a violenze gravissime da parte dei trafficanti nel corso del viaggio dalla Nigeria alla Libia, ripetutamente stuprata, con un continuo pericolo per sé e l’accumulo di un ingente debito ripianato prima con l’attività di prostituzione in Italia e poi assecondando la proposta di O.L. di diventare la sua corriera della droga.
Nello specifico, la difesa osserva che la sentenza impugnata non abbia considerato il grave pericolo, per sé e per i familiari in Nigeria, nel caso di mancato pagamento del debito, né il fatto che O.M. si trovasse nell’impossibilità di sottrarsi al contesto criminale.

2. Stato di necessità per vittima di tratta: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, analizzando i motivi sopraesposti, osserva che l’assunto da cui prende le mosse il ricorso è che O.M. abbia commesso il delitto di trasporto illecito di stupefacenti in un condizione di necessità derivante dall’essere vittima di tratta, soggetta al pagamento di un oneroso debito con la criminalità nigeriana, peraltro, all’esito di gravissime violenze, anche sessuali, subite per raggiungere l’Italia, per ciò solo privata di qualsiasi forma di autonomia rispetto alla proposta di O.L. di diventare la sua corriera della droga.
La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità valorizzando due profili: da un lato, le modalità della condotta (tempi ravvicinati di due trasporti di droga; ritrovamento, al momento dell’arresto, di due telefoni cellulari; spese per la sua difesa in giudizio sostenute dal capo dell’associazione); dall’altro lato, l’assenza di elementi per ritenere “l’assoluta, prolungata e persistente impossibilità della donna di sottrarsi alle direttive dei compatrioti e di rivolgersi – come poi accaduto solo successivamente all’arresto e alla vicenda giudiziaria – alle istituzioni pubbliche“.
Ad avviso della Suprema Corte, tale motivazione risulta lacunosa e generica in quanto, non solo manca qualsiasi riferimento all’ampio materiale probatorio fornito dalla difesa di O.M., ma non si confronta né con la complessa questione tecnico-giuridica riguardante l’interpretazione dell’art. 54 cod. pen. operata nella costante e consolidata elaborazione giurisprudenziale; né con le norme sovranazionali.
Infatti, la disciplina sovranazionale in materia di tratta di esseri umani, contiene il principio di non punibilità delle vittime di tratta che commettono delitti in ragione della loro posizione.
La Corte osserva che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), adottando una prospettiva fondata essenzialmente sulla tutela dei diritti umani, ha introdotto il concetto dell’identificazione delle vittime di tratta e una causa di non punibilità per i reati commessi in condizione di costrizione quali presupposti indefettibili per far emergere il fenomeno criminale e sviluppare le misure di protezione e promozione delle persone trafficate di cui sono violati diritti inalienabili quali la libertà e la dignità.
Anche la Corte EDU ha incluso la tratta nell’art. 4 CEDU che vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato.
L’Italia ha attuato la Direttiva 2011/36/UE con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 che, oltre ad introdurre norme penali e disposizioni sulle persone vulnerabili, ha previsto un articolato sistema di emersione del fenomeno criminale centrato sul sostegno alle vittime di tratta anche quando non possano o non intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
La Corte sottolinea che “la più rilevante conseguenza giuridica del costituire la tratta una violazione dei diritti umani delle vittime, per come stabilito dalla normativa sovranazionale menzionata, è il principio della loro non incriminazione per i reati commessi in connessione o come conseguenza della situazione in cui sono costrette“.
L’articolato panorama dell’ordinamento sovranazionale, recepito nel sistema interno, impone di riconoscere come cruciale il principio di non incriminazione della vittima di tratta nell’ambito del contrasto a tale grave forma di condotta delittuosa.
La questione da affrontare, secondo la Cassazione, è quella riguardante la presenza, nell’ordinamento interno, di strumenti che prevedano la non punibilità delle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite cui siano state obbligate con abuso della loro posizione di vulnerabilità o di qualsiasi altra situazione rispetto alla quale la persona coinvolta non abbia alternative reali ed accettabili alla propria condizione di sottomissione.
Viene osservato come “sebbene il nostro ordinamento non preveda una norma specifica che sancisca il principio di non punibilità per le vittime di tratta, è possibile pervenire ad un’interpretazione conforme alle Convezioni del Consiglio d’Europa e alla normativa euro-unitaria attraverso la norma generale codificata nell’art. 54 cod. pen. (stato di necessità) secondo il quale ‘ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo‘”.
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3. Le conclusioni della Cassazione

Giunta a questo punto, la Corte di Cassazione, osserva che attraverso l’art. 54 cod. pen. si esclude la punibilità dell’autore di un atto, astrattamente qualificabile come reato, a determinate condizioni, al fine di salvaguardare un bene giuridico ritenuto preminente e attribuisce al giudice (e al Pubblico ministero) il compito di operare il controllo del momento giustificativo per risolvere anche potenziali conflitti tra i beni-interessi coinvolti nella necessaria operazione di bilanciamento, alla luce delle su indicate fonti sovranazionali, tutte recepite dall’ordinamento interno, perseguendo prioritaria tutela dei diritti umani inalienabili sanciti a livello costituzionale.
La Suprema Corte afferma che il giudice “quando deve operare il bilanciamento tra opposti interessi in relazione a reati commessi dalle vittime di tratta, a ciò costrette dalla loro posizione di vulnerabilità relazione, è tenuto ad interpretare l’art. 54 cod. pen. in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali costituiti in particolare: a) dalla tutela dei diritti umani inalienabili delle vittime di tratta; b) dal divieto di vittimizzazione secondaria derivante dal sottoporle ad un processo penale non dovuto anche in una logica di non contraddizione dell’ordinamento; c) dall’interdizione ad esporre, con i propri atti giudiziari, lo Stato ad una possibile responsabilità a causa di interpretazioni che violano i doveri assunti attraverso gli artt. 10, 11 e 117 Cost. e il conseguente obbligo di interpretazione conforme“.
Ad avviso del Collegio, la corte di merito, nonostante i menzionati obblighi, tutti puntualmente richiamati nell’atto di appello, ne ha omesso l’esame, escludendo, con argomenti generici, la configurabilità dello stato di necessità.
Costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “l’esimente dello stato di necessità non può applicarsi allorché il soggetto che la invochi avrebbe potuto sottrarsi alla minaccia e dunque alla commissione del delitto che ne è derivato, ricorrendo alla protezione dell’autorità, purché però detta soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale – imminente o perdurante – in cui l’agente o il terzo destinatario della minaccia versa“.
L’Autorità giudiziaria è obbligata, innanzitutto, ad accertare se la persona è vittima di tratta, attraverso un processo di “individuazione” fondato sul vaglio di precisi indicatori che tengano conto della resistenza della vittima nel riferire la sua posizione. Una volta accertata la posizione della vittima di tratta, occorre verificare se ricorrono i presupposti dell’art. 54 cod. pen. con riferimento sia al primo che al terzo comma (coazione morale), per il quale lo stato di necessità sussiste anche quando il pericolo derivi dall’altrui minaccia e si sostanzi in una coazione relativa, tale da limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto coartato senza produrre un totale annullamento della sua facoltà volitiva.
La Corte osserva che la verifica dei presupposti della richiamata scriminante, in questo caso, “è declinata, nell’ordinamento processuale, attraverso la previsione dell’art. 90-quater cod. proc. pen. (condizione di particolare vulnerabilità), che fa espressa menzione della vittima di tratta la cui posizione, una volta accertata, impone allo Stato, e per esso all’Autorità giudiziaria, di attivare i presidi giuridici e gli strumenti capaci di garantire il rispetto dei suoi diritti umani fondamentali che, in quanto tali, dovrebbero prevalere su altri, di rango inferiore, che dovessero provisi eventualmente in contrasto“.

4. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ritiene che “la scriminante dello stato di necessità è invocabile da una persona vulnerabile che risulti essere vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di soggetti a capo di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, nel cui ambito sia stata costretta a compiere operazioni di trasporto di sostanze stupefacenti senza alcuna possibilità di sottrarsi concretamente alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell’Autorità“.
Ne consegue, ad avviso della Suprema Corte, che la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà accertare, con una valutazione individualizzata, la specifica condizione in cui la ricorrente concretamente versava, tenendo conto del riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale e valorizzando, eventualmente, anche il contenuto delle “Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento” allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta che ne individuano la serie degli indicatori generali e specifici.

Riccardo Polito

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