Stalking: la misura cautelare può essere disposta anche in assenza di un certificato medico che accerti lo stato d’ansia della vittima

Redazione 09/11/11
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di Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 40105 del 7 novembre 2011 la Cassazione ha accolto il ricorso di un Pubblico Ministero che impugnava l’ordinanza di rigetto del Tribunale della richiesta di misura cautelare ex art. 282ter del codice di procedura penale.

La suddetta misura cautelare, introdotta dal D.L. 11/2009, cd. pacchetto sicurezza, che ha previsto anche il reato di stalking, consiste nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’imputata si era resa appunto colpevole di condotte persecutrici (stalking) ai danni di una collega del marito, della quale era gelosa, arrivando a farle persino un centinaio di telefonate al giorno.

La vittima aveva dichiarato di non poter cambiare numero di cellulare, dal momento che ai fini del suo lavoro di venditrice ambulante le erano di importanza fondamentale tutti i contatti telefonici collegati a quella utenza. Era stata perciò costretta a subire, in maniera reiterata nel tempo, le minacce telefoniche ossessive da parte della rivale, pur avendo cambiato gruppo di lavoro ed essendosi allontanata perciò dal marito della signora.

Tuttavia i giudici chiamati a pronunciarsi sulla misura cautelare avevano precisato che, ai fini dell’adozione del provvedimento, non era sufficiente il pericolo di danno ma serviva la lesione in concreto, da dimostrare attraverso una perizia medica che accertasse il grave stato di ansia della vittima.

La Cassazione invece è stata di diverso avviso, sostenendo che il Tribunale avesse ristretto eccessivamente l’ambito di applicazione della misura cautelare, rendendola impossibile nella gran parte dei casi.

E dunque, premesso che il provvedimento non può essere invocato tutte le volte in cui le molestie siano episodiche o numericamente non significative, nel caso di specie invece l’imponente numero di telefonate comportava di per sé un disagio più o meno intenso nella vittima e uno stato di ansia.

Pertanto in questo come in casi simili è legittima la tutelare cautelare, anche in assenza di una verifica medico-legale di tale stato di disagio, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia.

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