Stalking: esiste anche nei rapporti condominiali

Redazione 27/05/11
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011 ha ravvisato la fattispecie dello stalking ai danni di coloro che siano destinatari di molestie, anche solo occasionalmente, in virtù della loro appartenenza ad un gruppo sociale, un condominio.

La pronuncia è stata da parecchi ritenuta innovativa in quanto per la prima volta ha trovato applicazione la norma incriminatrice del reato di atti persecutori (c.d. stalking, art. 612 bis del codice penale, introdotto da D.L. n. 11/2009, conv. con L. n. 38/2009) ad un intera categoria di soggetti, e non verso uno solo.

Il soggetto passivo del reato non necessariamente deve essere sempre il medesimo. Come hanno precisato i giudici di legittimità «la minaccia rivolta a una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia». È ciò che era avvenuto nel caso posto all’attenzione della Corte, relativo alla condotta di un uomo che aveva più volte minacciato diverse donne residenti nello stesso suo condominio, talvolta ingiungendo loro di andarsene via, talaltra bloccando l’ascensore nel quale le signore si erano rifugiate, od ancora seguendo «ostentatamente» qualcuna delle vittime.

La Cassazione ha precisato che «l’offesa arrecata ad una persona per l’appartenenza ad un genere turba di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere (…). Se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe» (Lucia Nacciarone).

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